Cassazione Penale, Sentenza n. 10850/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per presunta violazione di legge con riferimento agli artt. 129 c.p.p., 444 c.p.p., 125, comma 3, e 546 c.p.p.: si censura la mancata, adeguata e positiva verifica da parte del giudice dell'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. (cause di proscioglimento), sostenendo che la motivazione sarebbe apodittica e autoreferenziale e che la mera affermazione negativa non sarebbe sufficiente senza l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto per cui l'imputato è ritenuto responsabile; si chiede l'annullamento dell'ordinanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il giudice di merito, nell'applicare la pena su richiesta delle parti (patteggiamento), ha adeguatamente verificato e motivato, anche implicitamente, l'assenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., valorizzando le risultanze di polizia giudiziaria, le ammissioni dell'imputato e la rinuncia alla contestazione delle prove/qualificazione giuridica insita nella domanda di patteggiamento. La Corte precisa il principio di diritto: il giudice è tenuto a verificare l'assenza di cause di non punibilità, ma una motivazione specifica è richiesta solo se dagli atti o dalle deduzioni emergono concreti elementi che rendano plausibile l'applicazione di tali cause; in assenza di tali elementi, è sufficiente l'espressione implicita o sintetica che la verifica è stata compiuta. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Disciplina le ipotesi di proscioglimento (cause di non punibilità); la Corte rileva che il giudice deve verificarne l'assenza, ma la motivazione negativa può essere implícita salvo che dagli atti emergano elementi concreti che richiedano una specifica disamina
art. 444 c.p.p.
Riguarda l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il giudice verifica la legittimità e congruità dell'accordo e, nel caso, può adeguarsi alla proposta negoziata
art. 125, comma 3, c.p.p.
Norma richiamata nella censura inerente la verifica delle cause di non punibilità; la Corte non ravvisa profili tali da imporre una motivazione ulteriore rispetto a quella resa
art. 546 c.p.p.
Richiamato nella cornice normativa del procedimento concordato; la Corte utilizza i principi di giurisprudenza consolidata relativi al controllo dell'ordine pubblico e della legittimità dell'accordo
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; qui la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di indicazione di elementi omessi o mal valutati
art. 99 c.p.
Norma sostanziale richiamata in relazione al reato contestato; richiamata nel capo di imputazione ma non oggetto centrale del motivo di cassazione
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma sulla disciplina delle sostanze stupefacenti indicata nel capo d'imputazione; la Corte valuta le ammissioni e le risultanze processuali collegate alla fattispecie
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle ammende in caso di ricorso inammissibile quando sussistono profili di colpa; la Corte applica una somma equa di euro 3.000 a carico del ricorrente
Massime di principio
- Nell'ambito del patteggiamento il giudice deve comunque accertare l'assenza di cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), ma la profondità della motivazione richiesta è modulata dalle circostanze: se dagli atti o dalle deduzioni delle parti non emergono elementi concreti che suggeriscono l'esistenza di cause di proscioglimento, è sufficiente un'affermazione, anche implicita, che la verifica è stata compiuta
- Un ricorso per cassazione che deduca mera carenza motivazionale rispetto all'art. 129 c.p.p. è inammissibile se non indica specifici elementi di fatto o di diritto presenti negli atti che il giudice avrebbe omesso o valutato erroneamente
- Le ammissioni dell'imputato e la rinuncia alla contestazione delle prove in sede di patteggiamento rafforzano la posizione del giudice nel ritenere non sussistenti cause di non punibilità e rendono più difficile il successo di censure sulla motivazione
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione di sentenze di patteggiamento è limitato: la Corte di legittimità interviene solo quando dalla sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità o quando il ricorso indichi elementi concreti non valutati
- Chi valuta l'opportunità di proporre impugnazioni in simili casi deve preliminarmente indicare e documentare gli elementi concreti ritenuti omessi o mal valutati; altrimenti si rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e ammende
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