Sentenza del 26/03/2020 n. 243 - Corte di Giustizia UE
la Corte interviene sull'invalidità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 relativo alla classificazione doganale di talune merci rivolte ad alleviare il dolore. Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voci 3005 e 3824 - Cerotti e cinture autoriscaldanti intesi ad alleviare il dolore - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 - Invalidità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla classificazione doganale di cerotti e cinture autoriscaldanti destinati ad alleviare il dolore: la X*** sosteneva che tali prodotti rientrassero nella voce 3005 della Nomenclatura Combinata ("ovatta, garze, bende e prodotti analoghi... condizionati per la vendita al minuto per usi medici"), mentre la Commissione, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140, li aveva classificati nella sottovoce 3824 90 96 (prodotti chimici non nominati né compresi altrove). La questione principale era se la Commissione, adottando tale regolamento, avesse modificato la portata delle voci tariffarie e quindi ecceduto i propri poteri.
La decisione
La Corte ha dichiarato invalido il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140. Motivazione: i prodotti autoriscaldanti descritti sono destinati specificamente ad usi medici (alleviamento del dolore mediante termoterapia), presentano caratteristiche oggettive e una finalità medica comprovata (incluso il loro riconoscimento come dispositivi medici con marchio CE), perciò rientrano nella voce 3005 della NC. Classificarli nella voce 'non nominati né compresi altrove' (3824) ha comportato una modifica della portata della voce 3005, eccedendo i poteri attribuiti alla Commissione ai sensi dell'art.57(4) del codice doganale. Di conseguenza il regolamento è invalido.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87 (Nomenclatura combinata, NC)
Decisione istitutiva della NC e regole generali per l'interpretazione della NC (regole 1, 2, 3, 6)
Le regole generali e il testo delle voci e note sono il criterio decisivo per la classificazione; la voce più specifica prevale; per prodotti compositi conta il carattere essenziale.
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)
La Commissione può adottare atti di esecuzione per determinare la classificazione tariffaria (art.57(4)), ma tale potere non autorizza la Commissione a modificare il contenuto o la portata delle voci tariffarie. L'adozione di misure deve avvenire in cooperazione con esperti doganali.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione
allegato (descrizione prodotti e classificazione 3824 90 96)
Atto impugnato che classificava specifici cerotti e cinture autoriscaldanti nella sottovoce 3824 90 96; la Corte ha ritenuto che l'adozione di questo atto abbia oltrepassato i limiti dei poteri della Commissione perché ha modificato la portata della voce 3005.
Direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici)
La qualificazione del prodotto come dispositivo medico (e l'esistenza del marchio CE) costituisce un indizio rilevante, ai fini doganali, della destinazione medica e quindi supporta la classificazione nella voce destinata a prodotti per usi medici.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 (versione precedente delle sottovoci di 3824)
Contestualizza la struttura e le sottovoci della voce 3824 come risultanti prima dell'adozione del regolamento impugnato; utilizzato nel ragionamento sulla portata della voce 3824.
Massime di principio
- La classificazione doganale si basa principalmente sulle caratteristiche e proprietà oggettive del bene e, se inerente, sulla destinazione/uso voluto dal fabbricante; quest'ultimo elemento è rilevante se risulta concretamente dalla presentazione, dalle istruzioni o dalla regolamentazione del prodotto.
- Se un prodotto è concepito specificamente per fini medici e presenta caratteristiche obiettive coerenti con tale destinazione (incluso riconoscimento/regolamentazione come dispositivo medico), va privilegiata la voce della NC relativa agli usi medici (più specifica) rispetto a una voce residuale 'non nominata né compresa altrove'.
- Le regole generali di interpretazione della NC (in particolare regola 1 e 3 e, se pertinente, regola 6) devono essere applicate in ordine: prevale la descrizione più specifica; per prodotti composti valutare il carattere essenziale; le sottovoci si confrontano solo tra loro.
- La Commissione, nell'esercizio dei poteri di adottare atti di esecuzione per la classificazione, non può modificare il contenuto o la portata delle voci tariffarie: un atto che di fatto riduca l'ambito di una voce specifica o ne cambi il significato può essere dichiarato invalido.
- Prove cliniche, indicazioni del fabbricante, modalità di commercializzazione e qualificazione normativa (es. marchio CE per dispositivi medici) sono elementi probatori importanti per dimostrare la destinazione medica ai fini della classificazione doganale.
- In caso di contrasto tra informazioni tariffarie vincolanti nazionali e un atto della Commissione, è essenziale verificare la legittimità dell'atto comunitario: un importatore può impugnare l'atto se mostra che esso eccede i poteri conferiti alla Commissione.
- Per difendere la classificazione richiesta, documentare oggettivamente le caratteristiche tecniche del prodotto, la sua funzione principale e la presentazione commerciale è fondamentale (istruzioni, etichettatura, studi clinici, certificazioni).
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