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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 27141 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata dal 1998 al 2003, sostenendo di non essere soggetto all'imposta per mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un diniego espresso il 24 febbraio 2004. Il ricorso era stato dichiarato tardivo dai giudici di merito, poiché il provvedimento indicava soltanto la possibilità di ricorrere secondo le forme e i termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, senza specificare concretamente il termine per l'impugnazione. In Cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sull'obbligo di indicare termine e modalità di ricorso e, dall'altro, l'illegittimità dell'assoggettamento a IRAP in assenza di autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Ha stabilito che l'omessa indicazione, nell'atto impugnabile, del termine e delle modalità di impugnazione non rende nullo l'atto, ma può determinare la scusabilità dell'errore del contribuente e consentire la rimessione in termini quando il ricorso sia stato presentato tardivamente. Poiché il diniego conteneva solo un generico rinvio al D.Lgs. n. 546 del 1992, la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata. Il secondo motivo, relativo all'assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP, è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per verificare l'ammissibilità del ricorso e decidere nuovamente anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 2

    Obbligo di indicare nell'atto impugnabile la commissione tributaria competente, il termine e le modalità di proposizione dell'impugnazione.

    La violazione dell'obbligo informativo non comporta automaticamente la nullità dell'atto, ma può giustificare la rimessione in termini del contribuente che abbia commesso un errore scusabile.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamata dal contribuente in relazione agli obblighi di motivazione e informazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    Individua il presupposto dell'IRAP; la questione dell'assenza di autonoma organizzazione non è stata esaminata dalla Cassazione perché assorbita dall'accoglimento del motivo processuale.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario impugnabile non indica in modo chiaro e specifico il termine e le modalità per proporre ricorso, l'atto non è necessariamente nullo, ma il contribuente può ottenere la rimessione in termini se dimostra che l'errore o il ritardo è stato determinato da un'informazione carente e quindi scusabile.
  • Un semplice rinvio generico alla normativa applicabile può non essere sufficiente a garantire l'effettiva conoscibilità del termine di impugnazione, soprattutto quando l'atto non indica concretamente il termine previsto dalla legge.
  • L'accoglimento di una questione processuale può impedire alla Corte di esaminare le questioni sostanziali, che restano assorbite e dovranno eventualmente essere valutate dal giudice di rinvio.
  • La rimessione in termini non è automatica: il giudice deve valutare il contenuto dell'atto, la chiarezza delle informazioni fornite e l'effettiva scusabilità dell'errore del contribuente.

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