Sentenza del 23/06/2016 n. 3731 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - ABITAZIONE PRINCIPALE - ESENZIONE - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'esenzione o dell'aliquota agevolata ICI prevista per l'abitazione principale a due locali distintamente censiti catastalmente. La contribuente sosteneva che i locali costituissero, nella sostanza, un'unica abitazione principale, poiché erano collegati tra loro, utilizzati unitariamente e serviti da un solo contatore per l'energia elettrica e da un solo contatore per il gas. Ai sensi dell'art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 296/2006, la residenza anagrafica determina una presunzione legale, salvo prova contraria, dell'abitazione principale.
La decisione
La pretesa della contribuente è stata accolta. È stato riconosciuto che il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non impedisce l'applicazione dell'agevolazione ICI per l'abitazione principale, quando le unità costituiscono concretamente un unico complesso abitativo, effettivamente destinato a dimora principale e senza superare la categoria catastale delle unità che lo compongono. Ha quindi rilevato l'utilizzazione effettiva dell'immobile nel suo complesso, e non il mero numero delle unità catastali.
Norme richiamate
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 173, lett. b)
L'abitazione principale, salvo prova contraria, è quella di residenza
La norma introduce una presunzione legale relativa secondo cui l'immobile presso cui il contribuente risiede è l'abitazione principale, salva la prova di circostanze incompatibili.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 8
In materia di ICI, l'agevolazione per l'abitazione principale può applicarsi anche a più unità catastali utilizzate unitariamente come un'unica abitazione principale, purché il complesso abitativo non ecceda la categoria catastale delle unità che lo compongono.
Massime di principio
- La presenza di più unità catastali non esclude automaticamente l'esenzione o l'aliquota agevolata per l'abitazione principale.
- Occorre valutare l'effettiva destinazione e utilizzazione degli immobili nel loro complesso, verificando se costituiscano una sola abitazione funzionale e concretamente abitata.
- Elementi come il collegamento fisico tra i locali e l'esistenza di utenze comuni possono costituire indizi rilevanti dell'unitarietà dell'abitazione.
- La residenza anagrafica costituisce un elemento presuntivo favorevole, ma può essere superata da prova contraria dell'amministrazione o integrata da ulteriori elementi fattuali.
- L'agevolazione non opera se le unità sono autonome, utilizzate separatamente, destinate ad altri scopi o se il complesso risultante supera i limiti catastali previsti.
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