Ordinanza n. 1169/2026 - Genova, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto presidenziale del 23 marzo 2026 che ha dichiarato estinto il giudizio instaurato contro le richieste comunali di canone demaniale e imposta regionale per gli anni 2014-2018 e contro altri atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva proposto opposizione al decreto presidenziale di estinzione del giudizio, sostenendo che, essendo stata disposta la sospensione impropria in attesa della decisione della Corte di giustizia UE resa in un procedimento al quale essa e le amministrazioni resistenti erano estranee, nessuna comunicazione individuale della pronuncia era stata loro notificata. Sosteneva quindi che non fosse iniziato a decorrere il termine di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a. per chiedere la prosecuzione del giudizio. Deduceva inoltre l’incertezza della giurisprudenza sulle modalità di conoscenza legale delle pronunce della Corte di giustizia e invocava il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, anche in ragione della mancata indicazione, nell’ordinanza di sospensione, delle modalità e del termine per la prosecuzione. In prossimità della camera di consiglio, la società ha poi dichiarato di aver raggiunto con le amministrazioni un accordo stragiudiziale sulle questioni oggetto del contenzioso e ha rinunciato all’opposizione, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che l’opposizione sarebbe stata respinta nel merito: nelle ipotesi di sospensione impropria per pendenza di una questione pregiudiziale europea, il termine per la prosecuzione decorre dalla conoscenza legale della decisione, individuata nella sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza necessità di comunicazioni individuali alle parti del giudizio sospeso. Nel caso concreto, la sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 2024, causa C-598/22, è stata pubblicata il 2 settembre 2024; da tale data decorrevano i novanta giorni per presentare l’istanza di fissazione dell’udienza, e la mancata presentazione tempestiva legittimava la declaratoria di estinzione. È stato giudicato irrilevante che l’ordinanza di sospensione non avesse assegnato un termine o fornito indicazioni sulla prosecuzione. Tuttavia, la successiva rinuncia all’opposizione ha impedito al Collegio di deciderla nel merito: l’ordinanza si limita a prenderne atto. Spese della fase compensate su richiesta congiunta.
Norme richiamate
art. 80, comma 1, c.p.a.
In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione
Per la sospensione impropria in attesa di una pronuncia della Corte di giustizia, il termine per la prosecuzione decorre dalla conoscenza legale della pronuncia, che il Collegio identifica con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea; non è necessaria una comunicazione individuale alle parti.
art. 92 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
essendosi nella circostanza espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza dell’11 luglio 2024 (causa C-598/22), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (serie C) del 2 settembre 2024 – data da cui (ai sensi del combinato disposto dell’art. 80 cod.proc.amm. e dell’art. 92 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia) decorrevano i novanta giorni per la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza ai fini della prosecuzione del giudizio –
In combinato con l’art. 80 c.p.a., la pubblicazione della decisione europea nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea determina la decorrenza del termine di novanta giorni per la prosecuzione del processo sospeso.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
l’omessa tempestiva presentazione dell’istanza ha legittimamente dato luogo alla dichiarazione di estinzione del giudizio
La mancata presentazione entro il termine perentorio dell’istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso legittima la dichiarazione di estinzione.
art. 85, commi 3, 4, 5 e 6, c.p.a.
la sopraggiunta rinuncia al ricorso integra una rinuncia all’opposizione al decreto presidenziale di estinzione del giudizio, di cui a questo punto il Collegio non può che prendere atto
La rinuncia sopravvenuta della parte all’opposizione conduce il Collegio a prenderne atto, senza pronunciarsi nel merito dell’opposizione.
Massime di principio
- Quando un processo amministrativo è sospeso in via impropria in attesa della decisione della Corte di giustizia, il termine per chiederne la prosecuzione decorre dalla conoscenza legale della decisione, individuata nella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, anche in assenza di comunicazione individuale alle parti del giudizio sospeso.
- La mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione entro il termine perentorio decorrente dalla pubblicazione della pronuncia pregiudiziale europea legittima la dichiarazione di estinzione del giudizio; è irrilevante che l’ordinanza di sospensione non abbia indicato il termine o le modalità di riattivazione.
- La rinuncia sopravvenuta all’opposizione contro il decreto di estinzione comporta che il giudice ne prenda atto, senza definire nel merito le censure formulate contro il decreto.
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