Circolare INAIL n. 23 del 4 maggio 2006
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina, per l’anno 2006, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo dei premi INAIL, distinguendo tra retribuzioni effettive, convenzionali, di ragguaglio e categorie soggette a premi speciali unitari. Vengono aggiornati gli importi in base alla rivalutazione ISTAT e coordinati con il minimale e massimale di rendita vigenti dal 1° luglio 2005. La circolare disciplina inoltre numerose categorie particolari di lavoratori, indicando per ciascuna i criteri di determinazione dell’imponibile e i relativi importi per il 2006, oltre a richiamare gli effetti sul profilo risarcitivo delle prestazioni INAIL.
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per il 2006
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi - anno 2006
La circolare definisce, per l’anno 2006, i criteri e gli importi da utilizzare per la determinazione della base imponibile INAIL ai fini del calcolo dei premi assicurativi. Il documento si inserisce nel sistema del T.U. n. 1124/1965 e delle norme collegate, coordinando retribuzioni effettive, convenzionali e di ragguaglio con i minimali di legge e con il minimale e massimale di rendita rivalutati dal 1° luglio 2005.
Quadro di riferimento e criteri generali
La circolare ribadisce che il Testo Unico distingue tre basi imponibili:
- la retribuzione effettiva, costituita da tutte le somme e valori maturati dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro;
- la retribuzione convenzionale o legale, prevista per specifiche categorie di lavoratori e fissata da decreti ministeriali o da legge;
- la retribuzione di ragguaglio, applicabile in via residuale quando non vi siano retribuzione fissa o elementi utili per accertarla e manchino tabelle di salari medi o convenzionali.
Per la generalità delle retribuzioni effettive, il premio non può essere calcolato su un imponibile inferiore ai minimi previsti dalla normativa e dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi. La circolare ricorda inoltre che i minimali giornalieri introdotti dalla normativa speciale restano vigenti e devono essere annualmente rivalutati secondo l’indice ISTAT.
Minimali giornalieri per le retribuzioni effettive
Per l’anno 2006, il minimale giornaliero di riferimento per la generalità dei lavoratori dipendenti è fissato in euro 40,62, corrispondente a un minimale mensile di euro 1.056,12 assumendo 26 giornate lavorative mensili.
La circolare precisa il criterio operativo: la retribuzione contrattuale va rapportata a giorno e confrontata con il limite minimo giornaliero; si applica l’importo giornaliero più elevato tra retribuzione contrattuale e minimale legale. Se risulta superiore il limite minimo, questo va ragguagliato al mese e usato per verificare l’adeguatezza della retribuzione effettiva del periodo.
Ipotesi escluse dal minimale giornaliero generale
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale di euro 40,62:
- gli operai agricoli, per i quali il minimo giornaliero è aggiornato solo ISTAT e per il 2006 risulta pari a euro 36,14;
- le erogazioni speciali con natura mutualistica o assistenziale, come i trattamenti integrativi di prestazioni previdenziali e assistenziali e gli assegni o indennità per i disoccupati avviati a cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
Per tali ultime ipotesi la circolare richiama la disciplina regionale e le istruzioni delle competenti direzioni per la verifica degli importi da assumere a base imponibile.
Retribuzioni convenzionali: regole di adeguamento
Le retribuzioni convenzionali devono essere rivalutate in base all’indice ISTAT dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore e poi confrontate con il relativo limite minimo giornaliero. Se l’importo convenzionale rivalutato è inferiore al minimo giornaliero applicabile, va ricondotto a quest’ultimo.
Per il 2006 il riferimento generale per le retribuzioni convenzionali, quando non esiste un limite speciale, è euro 22,57. Per i soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi il limite è euro 28,51.
Per i lavoratori a domicilio, il minimo giornaliero per il 2006 è anch’esso euro 22,57, ma deve comunque essere confrontato con il minimale generale di euro 40,62.
Categorie con retribuzione convenzionale fissata da decreto ministeriale
La circolare tratta numerose categorie soggette a imponibili convenzionali determinati con decreto ministeriale, distinguendo tra importi nazionali, provinciali e valori riferiti a specifici periodi di occupazione media. In sintesi:
- per i soggetti con retribuzione convenzionale annuale, l’importo va diviso in 300 giorni lavorativi e poi moltiplicato per le giornate di effettiva presenza, entro il limite mensile di 25 e annuale di 300;
- per i soggetti con retribuzione convenzionale giornaliera, l’importo va moltiplicato per le giornate di effettiva presenza entro gli stessi limiti;
- per i soggetti con retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo medio mensile, il valore va moltiplicato per il periodo fissato dal decreto, indipendentemente dalle giornate effettive.
Tra le categorie espressamente indicate figurano detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, tirocinanti, familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori di compagnie e gruppi portuali, addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi e soci volontari delle cooperative sociali.
Principali importi delle retribuzioni convenzionali
Per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006, la circolare indica, tra gli altri, i seguenti valori:
- retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita: euro 42,03 giornalieri e euro 1.050,70 mensili;
- familiari partecipanti all’impresa familiare: euro 42,21 giornalieri e euro 1.055,18 mensili;
- lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali non cooperative: euro 940,32 mensili;
- dirigenti: euro 78,05 giornalieri, euro 1.951,30 mensili e euro 9,76 orari.
Per il 2006, tra le ulteriori categorie disciplinate figurano:
- addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi: euro 40,62 giornalieri per i non soci di cooperative e euro 22,57 per i soci di cooperative;
- soci volontari delle cooperative sociali: euro 40,62 giornalieri;
- soci di cooperative e organismi associativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970: euro 40,62 giornalieri e euro 1.056,12 mensili su 26 giornate.
Retribuzioni stabilite con legge: part-time, lavoro ripartito e dirigenti
Per i lavoratori domestici e familiari la circolare rinvia ai valori convenzionali riportati nell’allegato n. 5.
Per il lavoro a tempo parziale, la base imponibile si determina secondo il criterio della retribuzione oraria convenzionale. Il minimale orario si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero generale per 6 e dividendo il risultato per le ore settimanali del tempo pieno previste dal contratto collettivo; con orario pieno di 40 ore settimanali, per il 2006 il minimale orario è euro 6,09.
Per il lavoro ripartito, i contitolari sono assimilati ai lavoratori part-time e la retribuzione convenzionale oraria va moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo.
Per l’area dirigenziale, la base imponibile è il massimale di rendita; in caso di part-time va calcolato anche l’importo orario.
Retribuzione di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio coincide con il minimale di rendita ed è utilizzata solo in assenza di retribuzione convenzionale o effettiva. La circolare la applica ai familiari, soci e associati senza retribuzione effettiva, quando non siano previste altre basi imponibili speciali. Per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006 i valori sono euro 42,03 giornalieri e euro 1.050,70 mensili.
Lavoratori parasubordinati e prestazioni occasionali
Per i collaboratori coordinati e continuativi la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, determinati secondo l’art. 51 del T.U.I.R., nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Poiché il rapporto non è organizzato su base oraria, il confronto avviene su base mensile.
Per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006, i limiti mensili sono:
- minimo: euro 1.050,70;
- massimo: euro 1.951,30.
Per le prestazioni occasionali in ambito di collaborazione coordinata e continuativa, quando il rapporto non supera 30 giorni nell’anno solare e il compenso non supera euro 5.000, la base imponibile va sempre determinata nel rispetto dei medesimi limiti, rapportati ai giorni effettivi di durata o, se necessario, al mese.
Sportivi professionisti dipendenti
Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è la retribuzione effettiva, da confrontare con il minimale e il massimale di rendita. Per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006 i limiti annui sono euro 12.608,40 e euro 23.415,60.
Premi speciali unitari
La circolare spiega che, quando la natura dell’attività o le modalità di esecuzione rendono difficile accertare gli elementi necessari per il premio ordinario, si ricorre ai premi speciali unitari. Tali premi sono determinati in base a elementi diversi dalla retribuzione imponibile, come numero di persone, natura e durata della lavorazione, numero delle macchine e simili.
Il documento elenca i principali casi per il 2006:
- artigiani: premi annuali per persona, con retribuzione annua non inferiore a euro 12.186,00 e premi minimi variabili per classe di rischio da euro 69,10 a euro 1.480,00;
- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori: premi trimestrali differenziati a seconda che i soggetti siano o meno assoggettati al D.P.R. n. 602/1970 e, per i facchini, del settore di lavorazione;
- frantoi per la frangitura delle olive: premi per la campagna olearia 2006/2007, distinti tra frantoi di tipo A e B e tra lavorazioni brevi e per l’intera campagna;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne: premio minimo mensile pari a euro 27,00;
- insegnanti delle scuole non statali: premi annuali differenziati tra insegnanti con funzioni direttive e altri insegnanti, con disciplina specifica per scuola materna ed elementare;
- alunni e studenti di scuole non statali: premio annuale provvisorio pari a euro 2,03 per l’anno scolastico 2005/2006;
- candidati all’emigrazione: premio per ogni prova d’arte pari a euro 3,10;
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi: premi annuali collegati agli apparecchi radiologici e alle quantità di sostanze radioattive in uso, secondo le tabelle di allegato.
Effetti sul profilo risarcitivo
La circolare chiarisce infine che l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° luglio 2005 e per quelli ancora in corso a tale data.
Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per superstiti, per gli eventi verificatisi dal 1° luglio 2005 si applicano i seguenti valori:
- minimale di rendita annuo: euro 12.608,40;
- minimale di rendita giornaliero: euro 42,03;
- massimale di rendita annuo: euro 23.415,60;
- massimale di rendita giornaliero: euro 78,05.
La circolare, in sostanza, fornisce un quadro completo e aggiornato dei parametri da utilizzare nel 2006 per la corretta determinazione dell’imponibile assicurativo e dei premi INAIL, con particolare attenzione alle categorie speciali e alle regole di coordinamento tra minimi legali, retribuzioni convenzionali e premi speciali.
Punti principali
Quadro generale dei criteri di imponibile
La circolare distingue tre basi imponibili per il calcolo del premio assicurativo: retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale o legale e retribuzione di ragguaglio. Per il 2006 vengono indicati i limiti minimi aggiornati, precisando che la retribuzione imponibile non può scendere sotto i minimi previsti da legge e contratto e, quando occorra, deve essere adeguata ai limiti minimi giornalieri rivalutati ISTAT.
Minimali giornalieri per le retribuzioni effettive
Per la generalità dei lavoratori dipendenti il minimale giornaliero per il 2006 è fissato in euro 40,62, con corrispondente minimale mensile di euro 1.056,12 (calcolato su 26 giorni). La circolare precisa che tale importo non va confuso con il minimale contributivo rispetto al minimale di rendita e che il criterio di confronto tra retribuzione contrattuale giornaliera e limite minimo giornaliero serve a individuare la base minima di calcolo del premio.
Categorie escluse dal minimale giornaliero generale
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero gli operai agricoli, per i quali il limite minimo giornaliero per il 2006 è euro 36,14, aggiornato solo in base all’indice ISTAT. Restano inoltre escluse alcune erogazioni speciali, come i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e gli assegni o indennità per disoccupati avviati a cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
Retribuzioni convenzionali e loro aggiornamento
Le retribuzioni convenzionali devono essere rivalutate secondo ISTAT dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore e poi confrontate con il relativo limite minimo giornaliero. Per l’anno 2006 il minimale giornaliero di riferimento per le retribuzioni convenzionali, ove applicabile, è euro 22,57; per i soci di cooperative operanti nell’area socio-assistenziale, sanitaria ed educativa è euro 28,51. Per i lavoratori a domicilio il limite minimo giornaliero è pari a euro 22,57, ma deve comunque essere rapportato al minimale generale di euro 40,62.
Categorie con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
La circolare disciplina varie categorie con imponibili convenzionali fissati a livello nazionale o provinciale, indicando i criteri di calcolo basati su 300 giorni annui, 25 giorni mensili o periodi di occupazione media mensile. Tra le categorie trattate figurano detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in LSU e LPU, familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, soci volontari delle cooperative sociali e altre categorie provinciali.
Retribuzioni stabilite con legge: part-time, lavoro ripartito, dirigenti e soci di cooperative
Per i lavoratori domestici e familiari sono richiamati i valori convenzionali dell’allegato n. 5. Per il part-time si applica la retribuzione convenzionale oraria, scegliendo la maggiore tra minimale orario e tabellare; con orario normale di 40 ore settimanali il minimale orario 2006 è euro 6,09. Il lavoro ripartito è assimilato al part-time. Per i dirigenti la base imponibile è il massimale di rendita, pari nel periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006 a euro 78,05 giornalieri, euro 1.951,30 mensili e euro 9,76 orari. Per i soci di cooperative e organismi associativi soggetti al D.P.R. 602/1970 l’imponibile giornaliero 2006 è euro 40,62, con periodo medio mensile di 26 giornate e imponibile mensile di euro 1.056,12.
Retribuzione di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita e si applica solo in via residuale, quando manchino sia la retribuzione effettiva sia quella convenzionale. Per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006 l’imponibile è euro 42,03 giornalieri e euro 1.050,70 mensili.
Lavoratori parasubordinati e prestazioni occasionali
Per i collaboratori coordinati e continuativi l’imponibile è costituito dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita, confrontati su base mensile. Per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006 i limiti mensili sono euro 1.050,70 e euro 1.951,30. Per le collaborazioni occasionali entro 30 giorni e con compenso non superiore a euro 5.000 si applicano i medesimi limiti, rapportati ai giorni effettivi o, se non indicati, al mese.
Sportivi professionisti dipendenti
Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è la retribuzione effettiva, comunque soggetta al minimale e massimale di rendita. Per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006 i limiti annui sono euro 12.608,40 e euro 23.415,60.
Premi speciali unitari
Quando il premio ordinario è di difficile determinazione, la circolare richiama l’uso dei premi speciali unitari, calcolati su basi diverse dalla retribuzione imponibile. Vengono aggiornati per il 2006 i premi relativi a titolari e familiari artigiani, facchini e altri lavoratori in cooperative o organismi associativi, frantoi per la frangitura delle olive, pescatori della piccola pesca, insegnanti e alunni di scuole non statali, candidati all’emigrazione e medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica.
Importi principali dei premi speciali per il 2006
Per gli artigiani il minimale giornaliero è euro 40,62 e quello annuo euro 12.186,00, con premi minimi annuali da euro 69,10 a euro 1.480,00 secondo la classe di rischio. Per i facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori i premi trimestrali variano in funzione dell’applicazione o meno del D.P.R. 602/1970 e del settore di facchinaggio. Per i frantoi sono indicati premi per campagna olearia 2006/2007 differenziati tra tipo A e tipo B e in funzione della durata dei lavori. Per i pescatori della piccola pesca il premio minimo mensile è euro 27,00; per i candidati all’emigrazione il premio per prova d’arte è euro 3,10.
Profilo risarcitivo e rendite
La circolare precisa che l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per gli eventi dal 1° luglio 2005 e per quelli in corso a tale data. Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 il minimale di rendita è euro 12.608,40 annui ed euro 42,03 giornalieri, mentre il massimale è euro 23.415,60 annui ed euro 78,05 giornalieri.
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