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Circolare

Circolare INAIL n. 20 del 12 aprile 2006

Rinnovo della normativa per la regolamentazione dei rapporti libero professionali con i medici specialisti ambulatoriali.Adozione dell’Accordo Collettivo Nazionale ...

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce in ambito INAIL il nuovo Accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali, che sostituisce integralmente la precedente disciplina del 2002. Vengono illustrate le principali novità su incarichi, incompatibilità, cessazione, graduatorie, turni a tempo determinato e indeterminato, trattamento economico, assenze, formazione, organismi collegiali e procedura disciplinare. La circolare chiarisce inoltre gli adempimenti operativi per le sedi, i flussi informativi verso la Direzione generale e le modalità di applicazione transitoria del nuovo assetto, con decorrenza generale dal 22 dicembre 2005 e, per taluni istituti economici e giuridici, dall’1 gennaio 2005.

Rinnovo della disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici specialisti ambulatoriali INAIL e recepimento dell’Accordo nazionale 23 marzo 2005

Rinnovo della disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici specialisti ambulatoriali INAIL

La circolare recepisce nell’ambito INAIL il nuovo Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 per i medici specialisti ambulatoriali, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 694 del 22 dicembre 2005. La nuova disciplina sostituisce integralmente quella precedente di cui alla circolare n. 15/2002 e costituisce il riferimento unico per la gestione dei rapporti libero-professionali degli specialisti operanti presso l’Istituto, con applicazione dalla data di adozione della delibera, salvo diverse decorrenze per singoli istituti.

Quadro normativo e finalità dell’adozione

La circolare richiama il percorso normativo che ha portato all’adozione dell’Accordo in ambito INAIL: legge n. 833/1978, art. 48, Accordo nazionale di cui al D.P.R. n. 271/2000, delibera del C.d.A. n. 355/2001, accordo collettivo nazionale del 9 febbraio 2005, intesa in Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, protocollo d’intesa INAIL/SUMAI del 30 novembre 2005 e delibera n. 694/2005.

L’obiettivo è armonizzare la disciplina contrattuale prevista per il SSN con la diversa organizzazione istituzionale dell’INAIL, mediante l’estensione delle disposizioni compatibili ai rapporti attivati presso l’Istituto.

Principali novità rispetto alla precedente disciplina

La circolare evidenzia alcuni elementi di maggiore rilievo introdotti dal nuovo accordo:

  • regolamentazione organica dei rapporti a tempo determinato, con soppressione del precedente protocollo aggiuntivo;
  • conferma e ampliamento delle funzioni di Comitato Regionale, Commissione Centrale e Commissione di disciplina;
  • accentuazione del livello nazionale di contrattazione, in considerazione della tipicità della funzione sanitaria INAIL;
  • introduzione di nuove regole sulle incompatibilità, sulla cessazione, sulle graduatorie e sulla gestione dei turni;
  • innovazione della struttura del trattamento economico, con collegamento alla produttività e agli standard di servizio.

Incompatibilità e conflitto di interessi

La disciplina delle incompatibilità viene rafforzata. Oltre alle ipotesi già previste, viene sancito il divieto per lo specialista ambulatoriale di svolgere attività di consulenza a qualsiasi titolo per conto di terzi, comprese le compagnie assicurative, quando tale attività si ponga in conflitto di interessi con l’attività istituzionale dell’INAIL.

La circolare precisa inoltre, per effetto dell’errata corrige, che:

  • all’art. 2, comma 4, il testo deve intendersi soppresso;
  • al comma 2, la frase richiamata è da considerarsi erroneamente riportata.

Cessazione dall’incarico e limiti di età

Per la cessazione dall’incarico per limiti di età viene fissato il limite massimo di 67 anni, corrispondente a 65 anni più due anni a richiesta dello specialista. In via transitoria, e in attesa dell’attivazione della disposizione nel settore Sanità, resta confermato il limite attualmente individuato nel 70° anno di età.

Graduatorie e requisiti per la domanda

Viene eliminato il limite dei 50 anni di età, previsto dal precedente accordo, per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie per l’attribuzione degli incarichi.

Turni a tempo indeterminato e determinato

La circolare disciplina la gestione dei turni specialistici, sia a tempo indeterminato sia determinato. L’istituzione di nuovi turni, l’ampliamento di quelli esistenti, la copertura dei turni vacanti, la riduzione, il trasferimento, la trasformazione o la soppressione sono demandati alla Direzione Regionale competente, che opera nel rispetto del monte ore globale assegnato e del budget disponibile sul capitolo 381.

Per i nuovi servizi specialistici, nei quali non siano ancora valutabili i flussi di afferenza, è considerato opportuno il ricorso a turni a tempo determinato, quantificando il fabbisogno sulla base di quattro casi per ora. Per medicina legale e medicina del lavoro è invece obbligatorio il tempo determinato, in ragione della correlazione delle esigenze di servizio alla disponibilità di personale medico dipendente e alle possibili acquisizioni tramite mobilità o concorsi.

Le sedi devono sempre richiedere la preventiva autorizzazione della Direzione Regionale prima di avviare le procedure di copertura dei turni o di rinnovo degli incarichi a tempo determinato. Il dirigente medico di II livello di ciascuna sede è tenuto a indicare le esigenze di nuova istituzione, potenziamento o riduzione dei turni; le valutazioni regionali sono formulate su indicazione del Sovrintendente Medico Regionale, e i provvedimenti attuativi sono adottati dal dirigente dell’unità interessata.

Sono previste modalità specifiche per:

  • i Centri Polidiagnostici Regionali, con richieste formulate dal Sovrintendente Medico Regionale e formalizzate dal Direttore Regionale;
  • le strutture ospedaliere di Vigorso di Budrio e di Volterra, con richieste formulate dal dirigente medico di II livello e formalizzate dal dirigente generale responsabile della Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi;
  • la Sovrintendenza Medica Generale, le cui esigenze sono rappresentate dal Sovrintendente Medico Generale e formalizzate dal dirigente generale responsabile della Direzione Centrale Risorse Umane.

Attribuzione degli incarichi e durata

La circolare distingue diverse ipotesi di incarico:

  • nuovo incarico a tempo indeterminato: conferito, al termine delle procedure, allo specialista già titolare di incarico a tempo indeterminato presso il SSN, mediante il fac-simile allegato n. 3a;
  • elevazione d’orario: per lo specialista già titolare di incarico a tempo indeterminato presso INAIL, previa richiesta e autorizzazione regionale, con fac-simile allegato n. 3b;
  • turni vacanti affidati a specialisti non già titolari di incarico a tempo indeterminato: è conferibile esclusivamente un incarico a tempo determinato di durata annuale, con fac-simile allegato n. 3c;
  • rinnovo dell’incarico a tempo determinato: possibile previa valutazione delle esigenze di servizio, delle competenze richieste e con autorizzazione regionale;
  • conferimento a soggetti non inseriti in graduatoria: ammesso quando siano state esperite infruttuosamente tutte le procedure e sussistano i requisiti di cui all’art. 8, comma 4 dell’Accordo, utilizzando il fac-simile allegato n. 3e;
  • trasformazione di incarichi a tempo determinato in indeterminati: possibile quando permangano le esigenze organizzative e il professionista possieda le competenze richieste, con provvedimento adottato dall’unità e formalizzato dalla Direzione Regionale competente, fac-simile allegato n. 3f;
  • incarichi provvisori nelle more dell’avente diritto: la durata è elevata fino a sei mesi, rinnovabili una sola volta per ulteriori sei mesi, e cessano comunque con l’individuazione dell’avente diritto; è previsto il fac-simile allegato n. 3d.

Per gli specialisti in radiologia, negli atti di conferimento deve essere inserita la formula relativa all’affidamento degli adempimenti connessi con l’incarico di responsabile dell’impianto radiologico, in connessione con il programma di garanzia di qualità per gli impianti radiologici.

Gestione degli incarichi del previgente protocollo aggiuntivo

Gli incarichi già assegnati a tempo determinato ai sensi del Protocollo aggiuntivo, soppresso dal 22 dicembre 2005, devono considerarsi cessati alla naturale scadenza. Per la loro riformulazione secondo la nuova disciplina è previsto il fac-simile allegato n. 3g.

Se, dopo la delibera del 22 dicembre 2005, siano stati conferiti nuovi incarichi a tempo determinato secondo il Protocollo aggiuntivo per indifferibili esigenze di servizio, tali incarichi devono intendersi attribuiti ex tunc come incarichi a tempo determinato ai sensi del nuovo accordo, con durata annuale, utilizzando il fac-simile allegato n. 3g-bis.

In tali casi, salvo l’ipotesi di elevazione d’orario, lo specialista deve produrre la documentazione di cui all’allegato n. 3h, compilare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà di cui all’allegato n. 3i e la dichiarazione sull’incompatibilità di cui all’allegato n. 3l; deve inoltre ricevere copia della circolare.

Attività del medico specialista e organizzazione del lavoro

Lo specialista deve svolgere tutti i compiti inerenti all’attività specialistica di competenza, nel rispetto delle direttive organizzative e tecniche impartite dal dirigente medico responsabile della struttura. L’attività comprende diagnosi, prognosi e cura, con completa refertazione sull’apposito modulario e utilizzo delle procedure e dei mezzi informatici previsti dall’area medica.

Ai fini organizzativi, l’accesso ai servizi specialistici avviene secondo la pianificazione della struttura. Il numero dei casi da trattare deve essere valutato in base alla tipologia e complessità delle prestazioni, fermo restando che, di norma, il volume di attività deve attestarsi su quattro casi per ora.

È confermata la possibilità di effettuare prestazioni eccedenti l’orario di incarico, previa autorizzazione del dirigente medico di II livello, esclusivamente per fronteggiare incrementi contingenti e limitati nel tempo delle richieste. Il ricorso alle ore eccedenti deve comunque avvenire entro i limiti annuali del monte ore di struttura assegnato.

Per gli incarichi formalizzati ai fini di autorizzazione o accreditamento con il SSN, o per vacanza di personale medico di ruolo, la formalizzazione spetta alla Direzione Regionale di riferimento, su proposta del responsabile e del dirigente medico di II livello dell’unità. Tali incarichi rilevano anche ai fini del trattamento economico accessorio e della quota oraria variabile.

Programmi e progetti finalizzati

Il nuovo Accordo introduce un sistema organizzativo funzionale orientato a una maggiore interrelazione tra l’attività degli specialisti e l’andamento produttivo dell’unità. Il meccanismo di programmazione e controllo include il raggiungimento di standard di produzione, fissati nella misura di quattro casi per ora, oppure lo svolgimento di attività specifiche quali:

  • adempimenti connessi al responsabile dell’impianto radiologico;
  • attività di medico competente;
  • responsabilità di servizio specialistico finalizzato all’accreditamento o autorizzazione SSN;
  • incarichi di maggior ampiezza connessi alla vacanza di personale medico di ruolo.

Per l’anno 2005 la quota variabile a saldo è stata correlata agli obiettivi premianti dell’unità di prevalente svolgimento dell’attività.

Aggiornamento professionale

L’Istituto garantisce le attività formative degli specialisti nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del piano generale di formazione del restante personale. Le tematiche sono individuate dalla Commissione Centrale e dai Comitati Regionali.

È prevista la partecipazione:

  • a corsi gestiti direttamente dall’Istituto o organizzati da strutture regionali o aziendali del SSN, previa autorizzazione, con attività considerata servizio per le ore di incarico corrispondenti ai giorni di frequenza;
  • a corsi organizzati da soggetti esterni, anch’essi previa autorizzazione, entro il limite massimo del 30% del credito formativo totale e comunque non oltre 32 ore annue per gli incarichi da 38 ore settimanali, o in misura proporzionale al monte ore individuale.

I corsi esterni devono essere attinenti all’attività svolta presso INAIL e accreditati. Per tali corsi è riconosciuto un permesso retribuito per le ore di assenza coincidenti con l’orario di incarico della giornata di frequenza, con il trattamento previsto per il permesso annuale retribuito e senza ulteriori compensi. L’autorizzazione è rilasciata dalla Direzione Regionale, sulla base delle indicazioni del dirigente medico di II livello e del Sovrintendente Medico Regionale; in caso di diniego per mancanza di attinenza, la valutazione finale spetta al Comitato Regionale.

Assenze non retribuite, malattia, gravidanza e benefici della legge n. 104/1992

La circolare conferma i periodi di assenza non retribuita:

  • per incarichi a tempo indeterminato: 24 mesi nel quinquennio;
  • per incarichi a tempo determinato: 60 giorni nell’anno.

Le causali consentite restano i motivi di studio e comprovata necessità, cui si aggiunge la partecipazione a iniziative umanitarie e di solidarietà sociale, purché debitamente certificate. Salvo casi di urgenza, la richiesta deve pervenire con almeno 15 giorni di preavviso. Per cariche ordinistiche, elettive o di pubblico amministratore l’assenza senza retribuzione copre l’intera durata del mandato.

Superato il periodo massimo consentito, il dirigente dell’unità deve adottare il provvedimento di decadenza, previa diffida a riprendere immediatamente il servizio.

Per la malattia e la gravidanza la disciplina viene sostanzialmente confermata, con alcune tutele migliorative. Per i tempo indeterminato:

  • le patologie gravi che richiedono terapie salvavita o assimilabili, nei casi di ricovero, day-hospital o terapia certificata, non rientrano nel computo del periodo di conservazione dell’incarico senza retribuzione di 15 mesi;
  • in caso di adozione di minore sotto i sei anni sono conservati incarico e trattamento economico previsto per gravidanza e puerperio;
  • la gravidanza a rischio, debitamente certificata, non è computata nei sei mesi di conservazione dell’incarico, pur senza compenso;
  • sono riconosciuti i permessi per donazione di organi, sangue e midollo osseo;
  • si estendono i benefici dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

Per i tempo determinato:

  • l’incarico è conservato fino a sei mesi, senza compenso, nei casi di malattia certificata e astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio;
  • le patologie gravi non incidono sul periodo di sei mesi;
  • si applicano anche a tali specialisti i benefici dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

La decorrenza di tali disposizioni è fissata, per ragioni di opportunità ed equità, all’1 gennaio 2005.

Permesso annuale retribuito e congedo matrimoniale

La disciplina del permesso annuale retribuito resta confermata per entrambe le tipologie di incarico. Il permesso è fruibile entro il limite di 30 giorni non festivi, purché l’assenza complessiva non superi ore lavorative pari a cinque volte l’impegno orario settimanale, e deve essere fruito necessariamente a giornate intere.

Il congedo matrimoniale dà diritto allo stesso trattamento economico previsto per il permesso annuale retribuito, oltre all’indennità di rischio se dovuta.

Trattamento economico

La circolare illustra la riforma del trattamento economico, che continua a basarsi su una quota oraria fissa ma si collega anche alla produttività generale dell’Ente attraverso una quota variabile legata al raggiungimento di standard organizzativi. La composizione del compenso comprende quota oraria, anzianità e quota variabile.

Per la quota oraria fissa:

  • per i tempo indeterminato: euro 26,45 dal 1° gennaio 2005, con incremento di euro 0,22 dal 1° gennaio 2006;
  • per i tempo determinato: compenso forfetario omnicomprensivo di euro 37,300, incrementato di euro 0,22 dal 1° gennaio 2006, per ogni ora di attività effettivamente espletata dal 1° gennaio 2005.

Per l’anzianità viene introdotta una quota oraria di:

  • euro 0,05 per mese di servizio fino a 192 mesi;
  • euro 0,02 dal 193° mese.

Resta fermo il limite della valutazione alla data del 29 febbraio 1996. La tabella allegato n. 5 supporta il calcolo del trattamento individuale di anzianità.

Sono abrogati dal 1° gennaio 2005:

  • il compenso aggiuntivo;
  • l’indennità di disponibilità;
  • l’emolumento aggiuntivo per il nuovo assetto organizzativo;
  • il compenso variabile per formazione obbligatoria.

Restano invece previsti o disciplinati:

  • l’emolumento aggiuntivo di euro 3,15 per attività radiologica, compresa quella connessa al programma di garanzia qualità, e per attività di docenza in corsi organizzati dall’INAIL, limitatamente alle ore effettive di impegno;
  • il compenso per le prestazioni oltre l’orario di incarico, entro i limiti del monte ore regionale assegnato;
  • l’indennità di rischio, secondo la modulistica degli allegati 3m e 3n;
  • il rimborso delle spese di viaggio, che sostituisce il rimborso delle spese di accesso, con la medesima disciplina e con esclusioni specifiche;
  • l’indennità di bilinguismo.

Il rimborso delle spese di viaggio non spetta in alcuni casi, tra cui quando lo specialista risiede nel territorio zonale di riferimento, quando chiede il trasferimento ad altro ambito zonale, oppure quando ha il recapito professionale nel Comune sede dell’incarico. Il rimborso è esente da IRPEF, ma non lo sono gli importi corrisposti per gli spostamenti casa-lavoro. Il valore chilometrico deve essere rideterminato semestralmente, al 1° gennaio e al 1° luglio, sulla base del 50% del prezzo della benzina verde, con formula indicata nella circolare.

La quota variabile di ponderazione è finanziata da uno specifico Fondo ed è erogata a medici sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, in relazione a livello di apporto, standard produttivi, tipologia di attività e verifiche. È previsto un acconto mensile e, per il 2005, il saldo è corrisposto in sede di verifica degli obiettivi premianti dell’unità; per gli anni successivi il saldo deve essere erogato entro aprile dell’anno seguente.

La circolare disciplina anche la costituzione e l’utilizzo del Fondo per il trattamento accessorio, la base di calcolo del premio di collaborazione e del premio di operosità, nonché la trasmissione alla Direzione Centrale Risorse Umane, al momento della cessazione dell’incarico, di un prospetto analitico delle assenze non retribuite.

La decorrenza del nuovo trattamento economico è fissata al 1° gennaio 2005. Per il 2004 resta fermo il trattamento accessorio previgente, con un incremento orario contrattuale di euro 1,81. Sono inoltre riconosciuti gli arretrati contrattuali per gli anni 2001-2003 nelle misure previste dall’art. 9 e dall’allegato A dell’Accordo nazionale, al lordo di ogni ritenuta o contribuzione.

Norma finale e possibile estensione ad altre figure professionali

La norma finale n. 6 prevede la possibilità di estendere l’Accordo ad altre figure professionali ambulatoriali, quali psicologi, biologi e chimici, qualora occorra ricorrere a tali professionalità per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Organi collegiali: Comitato Regionale, Commissione Centrale e Commissione di Disciplina

La circolare conferma la composizione dei Comitati Regionali e ne amplia alcuni compiti. In particolare, tali organi sono competenti a:

  • deliberare definitivamente sui casi di difformità dagli standard delle prestazioni, da sottoporre alla Commissione Centrale;
  • esprimere parere su eventuali proposte di deferimento alla Commissione Nazionale di Disciplina;
  • deliberare sui casi di flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità nell’ambito territoriale di competenza;
  • deliberare definitivamente sull’attinenza dei corsi esterni all’attività istituzionale dell’Ente.

La Commissione Centrale mantiene la composizione precedente ma assume nuove funzioni collegate al trattamento economico e alla produttività:

  • formula correttivi agli standard ottimali;
  • aggiorna annualmente il fondo per la ponderazione qualitativa della quota oraria;
  • verifica il raggiungimento degli standard e i livelli individuali di partecipazione ai fini della quota variabile;
  • decide sui ricorsi avverso riduzione o esclusione dalla quota variabile.

La Commissione Nazionale di Disciplina mantiene la composizione invariata, ma opera secondo un procedimento decentrato: il dirigente dell’unità, avuta notizia dell’infrazione, chiede il parere al Comitato Regionale e informa il professionista; il Comitato si pronuncia entro 30 giorni; il dirigente contesta gli addebiti entro 30 giorni e il professionista può presentare controdeduzioni entro 20 giorni e chiedere di essere sentito; il deferimento passa quindi alla Commissione, che decide entro 120 giorni. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dal deferimento, altrimenti si estingue.

Sono inoltre previsti i termini di prescrizione: le sanzioni non sono più valutabili dopo due anni dalla loro irrogazione e le violazioni si prescrivono dopo cinque anni.

Disposizioni finali, trasmissioni e controlli

La circolare conferma la gestione accentrata dei fascicoli personali degli specialisti. Tutti i provvedimenti di instaurazione, cessazione o modifica del rapporto devono essere trasmessi in originale alla Direzione Generale - Direzione Centrale Risorse Umane, con la documentazione prodotta, e con l’indicazione della matricola HR per i nuovi incaricati a tempo indeterminato. Della comunicazione deve essere informata anche la Sovrintendenza Medica Generale, i Comitati regionali e il Comitato consultivo zonale.

Il controllo dell’applicazione della normativa compete alle Direzioni Regionali. Per il monitoraggio della specialistica ambulatoriale, le Direzioni Regionali devono trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno una scheda riepilogativa dei turni attivati al 30 giugno, con distinzione tra turni vacanti, attribuiti a tempo determinato o indeterminato, e con indicazione della consistenza oraria per branca specialistica. La scheda è inviata anche alla Direzione Centrale Patrimonio.

Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere trasmesso un riepilogo numerico, suddiviso per sesso, degli incarichi provvisori conferiti nell’anno precedente, ai fini della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Devono inoltre essere trasmessi alla Direzione Centrale Risorse Umane e alla Sovrintendenza Medica Generale i provvedimenti relativi alle particolari tipologie di attività previste dal sistema dei programmi e progetti finalizzati. La circolare elenca anche i codici da utilizzare in procedura HR per tali incarichi.

Notifica della circolare e abrogazioni finali

La circolare deve essere notificata a tutti i medici con rapporto libero professionale secondo le modalità già previste dalla circolare n. 3/1973, conservando gli atti di notifica nel fascicolo personale dello specialista. Deve inoltre essere notificata ai dirigenti medici di II livello incaricati del coordinamento del personale.

Sono infine abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.

Punti principali

Recepimento del nuovo Accordo e superamento della disciplina precedente

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 694 del 22 dicembre 2005, ha adottato in ambito INAIL il nuovo Accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali del SSN, estendendo le disposizioni compatibili ai rapporti presso l’Istituto. La nuova disciplina sostituisce integralmente la circolare n. 15/2002 ed è il riferimento unico per la gestione dei rapporti libero-professionali, con decorrenza dalla data di adozione della delibera, salvo diversa decorrenza prevista per singoli istituti. Sono richiamati anche gli errori materiali corretti nell’errata corrige allegata.

Novità su incompatibilità, cessazione e graduatorie

La circolare evidenzia il rafforzamento delle incompatibilità, compreso il divieto per lo specialista di svolgere consulenze per terzi in conflitto di interessi con l’attività istituzionale INAIL. Per la cessazione per limiti di età è previsto un limite massimo di 67 anni, con regime transitorio che mantiene temporaneamente il limite di 70 anni. Viene inoltre eliminato il precedente limite dei 50 anni per la presentazione della domanda di inclusione in graduatoria.

Gestione dei turni e ruolo delle Direzioni Regionali

I turni specialistici possono essere istituiti, ampliati, ridotti, trasferiti, trasformati o soppressi sia a tempo indeterminato sia determinato, ma sempre nel rispetto del monte ore complessivo assegnato a ciascuna Direzione Regionale e del budget disponibile. Per i nuovi servizi specialistici e, obbligatoriamente, per medicina legale e medicina del lavoro si privilegia il tempo determinato. Le Sedi devono ottenere preventiva autorizzazione della Direzione Regionale prima di avviare le procedure di copertura o rinnovo, poiché il centro di governo della materia è collocato a livello regionale.

Incarichi: tipologie, durata e fac-simile operativi

La circolare disciplina in modo puntuale il conferimento degli incarichi: nuovo incarico a tempo indeterminato per specialisti già titolari SSN, elevazione d’orario per specialisti già INAIL, incarichi a tempo determinato annuali per turni vacanti affidati a specialisti non già titolari a tempo indeterminato, incarichi provvisori fino a sei mesi rinnovabili una sola volta e trasformazione di incarichi determinati in indeterminati quando permangano le esigenze di servizio e le competenze richieste. Sono indicati i fac-simile da utilizzare e gli obblighi documentali, inclusa la dichiarazione di incompatibilità e, per la radiologia, l’integrazione sull’incarico di responsabile dell’impianto radiologico.

Trattamento economico e quota variabile

Il nuovo accordo riforma la struttura del compenso: quota oraria fissa, anzianità e quota variabile collegata a produttività, standard e attività incentivate. Dal 1° gennaio 2005 la quota oraria fissa è pari a euro 26,45 per i tempo indeterminato e a euro 37,300 forfetari per i tempo determinato, con successivi incrementi previsti dal 1° gennaio 2006. Sono abrogati vari emolumenti previgenti e istituito un sistema di finanziamento tramite fondo per il trattamento accessorio, con acconto mensile e saldo a verifica degli obiettivi. Sono disciplinati anche rimborsi viaggio, indennità di rischio, bilinguismo, premi di collaborazione e operosità, nonché gli arretrati 2001-2003 e l’incremento 2004.

Assenze, malattia, gravidanza, permessi e formazione

La circolare conferma e dettaglia le assenze non retribuite, il permesso annuale retribuito, il congedo matrimoniale, le tutele per malattia e gravidanza e l’estensione dei benefici della legge n. 104/1992 agli specialisti a tempo indeterminato e determinato. Sono previste tutele rafforzate per patologie gravi, adozione di minori, gravidanza a rischio e donazione di organi, sangue e midollo osseo, oltre a termini di preavviso per i permessi. Sul piano formativo, l’Istituto garantisce la partecipazione a corsi interni o del SSN e, entro limiti e previa autorizzazione, a corsi esterni accreditati e attinenti all’attività svolta.

Organismi collegiali e procedimento disciplinare

Sono confermati e in parte ampliati i compiti del Comitato Regionale, della Commissione Centrale e della Commissione Nazionale di Disciplina. Il Comitato Regionale interviene su difformità dagli standard, flessibilità operativa, mobilità e attinenza dei corsi; la Commissione Centrale definisce correttivi agli standard, aggiorna il fondo e verifica la partecipazione ai fini della quota variabile; la Commissione di disciplina decide sull’archiviazione o sulle sanzioni, dopo una fase preliminare demandata al Comitato Regionale. La circolare descrive in dettaglio termini e fasi del procedimento, con decadenza del procedimento stesso se non concluso entro 180 giorni dal deferimento.

Adempimenti finali, flussi informativi e notifiche

Restano confermate la gestione accentrata dei fascicoli personali, l’obbligo di trasmettere in originale alla Direzione Centrale Risorse Umane i provvedimenti di instaurazione, cessazione o modifica del rapporto, e gli obblighi di notifica alla Sovrintendenza Medica Generale, ai Comitati regionali e al Comitato consultivo zonale. Le Direzioni Regionali devono esercitare il controllo sull’applicazione della normativa e inviare periodicamente schede riepilogative sui turni, sugli incarichi provvisori e sui particolari incarichi previsti dall’accordo, anche ai fini del monitoraggio della spesa e del bilancio.

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