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Circolare

Circolare INAIL n. 22 del 12 aprile 2006

Lavoro intermittente. Applicazione della nuova disciplina. Obbligo assicurativo. Tutela contro gli infortuni.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL chiarisce come si applica, ai fini assicurativi e indennitari, la disciplina del lavoro intermittente introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche. Vengono richiamate le due tipologie di contratto, con o senza obbligo di disponibilità, e si precisa che, in presenza dei requisiti di legge, l’assicurazione contro gli infortuni si applica secondo le regole ordinarie. Ai fini del premio e delle prestazioni, la base di calcolo comprende sia la retribuzione per le ore effettivamente lavorate sia l’indennità di disponibilità, ma per le prestazioni indennitarie si applicano i criteri degli artt. 116 e 117 T.U. per tenere conto che nei periodi di disponibilità non vi è effettiva prestazione d’opera. La circolare disciplina anche gli obblighi comunicativi del datore di lavoro verso l’INAIL.

Lavoro intermittente: applicazione della nuova disciplina, obbligo assicurativo e tutela contro gli infortuni

Lavoro intermittente: applicazione della disciplina INAIL

La circolare esamina gli effetti della nuova disciplina del lavoro intermittente ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e delle relative prestazioni. L’intervento chiarisce il coordinamento tra la normativa lavoristica introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003 e il Testo Unico INAIL di cui al D.P.R. n. 1124/1965, con particolare attenzione alla posizione assicurativa del lavoratore, alla base di calcolo del premio e ai criteri di liquidazione delle prestazioni.

Inquadramento del lavoro intermittente

Il lavoro intermittente, o lavoro a chiamata, è descritto come un contratto caratterizzato dall’alternanza tra fasi di disponibilità del lavoratore e fasi di effettiva prestazione. Il datore di lavoro può utilizzare la prestazione quando necessario, nel rispetto delle causali previste dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dalla legge.

Il contratto può essere stipulato:

  • per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
  • per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale;
  • per soggetti disoccupati di età inferiore ai 25 anni;
  • per soggetti di età superiore ai 45 anni, anche se pensionati.

La circolare richiama inoltre il vincolo del preavviso: la chiamata deve rispettare quanto previsto nel contratto e, in ogni caso, il preavviso non può essere inferiore a un giorno lavorativo.

Tipologie di contratto

Il documento distingue due modelli:

  • lavoro intermittente con garanzia di disponibilità, nel quale il lavoratore ha l’obbligo di rispondere alla chiamata;
  • lavoro intermittente senza garanzia di disponibilità, nel quale non è prevista alcuna indennità per il periodo di reperibilità.

Nel primo caso sorge in capo al datore di lavoro l’obbligo di corrispondere l’indennità di disponibilità. La circolare rinvia, per gli altri profili della disciplina, alle istruzioni ministeriali specifiche in materia di forma, limiti, trattamento economico, previdenziale, contributivo e fiscale.

Indennità di disponibilità

Per il lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata è prevista l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta per i periodi in cui il lavoratore garantisce la propria disponibilità in attesa della chiamata.

La misura dell’indennità è stabilita dai contratti collettivi e non può comunque essere inferiore a quella determinata e aggiornata periodicamente con decreto ministeriale. In nota, la circolare richiama il decreto del 10 marzo 2004, che ha fissato l’indennità nella misura del 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

Tutela assicurativa e premio

Quanto alla tutela antinfortunistica, la circolare afferma che l’obbligo assicurativo opera con le consuete modalità, in presenza dei requisiti previsti dal DPR n. 1124/1965. Pertanto, il personale occupato con contratto di lavoro intermittente è assicurato secondo le regole ordinarie.

In costanza di rapporto, il premio deve essere calcolato tenendo conto:

  • della retribuzione corrisposta per le ore di lavoro effettivamente prestate;
  • dell’indennità di disponibilità corrisposta tra una chiamata e l’altra.

Criteri di calcolo delle prestazioni

La circolare individua il principale profilo problematico nella determinazione della base di calcolo per alcune prestazioni INAIL, in particolare:

  • indennità per inabilità temporanea assoluta;
  • quota di rendita diretta che indennizza le conseguenze patrimoniali del danno;
  • rendita ai superstiti.

La retribuzione rilevante, ai sensi dell’art. 29 del T.U., comprende in generale tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto. Tuttavia, per le prestazioni in parola occorre coordinare tale previsione con gli artt. 116 e 117 del T.U., che fanno riferimento alla retribuzione percepita per l’opera effettivamente prestata.

Poiché l’indennità di disponibilità è corrisposta in periodi nei quali il lavoratore non presta effettivamente la propria opera, essa non può essere considerata retribuzione effettiva ai fini indennitari. Di conseguenza, per il lavoro intermittente devono applicarsi i meccanismi di calcolo previsti dagli artt. 116 e 117 del T.U., che consentono di integrare la retribuzione effettiva nei casi di prestazione non continuativa.

La circolare richiama anche l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando il soggetto danneggiato non abbia prestato attività continuativa nei dodici mesi precedenti l’evento, occorre fare riferimento a una retribuzione presunta o integrata dai correttivi di legge, in modo da garantire l’adeguatezza della prestazione.

Comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro

Sul piano amministrativo, il datore di lavoro deve assolvere gli obblighi connessi alla stipulazione del contratto con le consuete modalità previste per gli altri lavoratori assicurati. In particolare, il datore soggetto all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali deve comunicare all’INAIL il codice fiscale dei lavoratori intermittenti solo:

  • all’atto della costituzione del rapporto di lavoro;
  • alla cessazione del rapporto.

La comunicazione deve avvenire mediante apposita denuncia istantanea.

Punti principali

Nuova disciplina del lavoro intermittente

Il lavoro intermittente, o lavoro a chiamata, è una nuova tipologia contrattuale basata sull’alternanza tra periodi di disponibilità e periodi di effettiva prestazione lavorativa. Il datore di lavoro può richiedere la prestazione secondo il preavviso previsto dal contratto, che non può comunque essere inferiore a un giorno lavorativo. Il contratto può essere concluso per periodi predeterminati nella settimana, nel mese o nell’anno, oppure per attività discontinue o intermittenti individuate dalla contrattazione collettiva. Può inoltre essere utilizzato, a prescindere dall’attività svolta, per soggetti disoccupati con meno di 25 anni e per soggetti con più di 45 anni, anche pensionati.

Tipologie contrattuali e indennità di disponibilità

La circolare distingue tra lavoro intermittente con garanzia di disponibilità e lavoro intermittente senza garanzia di disponibilità. Nel primo caso il lavoratore è obbligato a rispondere alla chiamata e matura l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, per i periodi in cui resta a disposizione del datore di lavoro. La misura dell’indennità è stabilita dalla contrattazione collettiva e non può essere inferiore al minimo fissato dal decreto ministeriale; in nota viene richiamato il DM 10 marzo 2004, che ha stabilito una misura pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

Obbligo assicurativo INAIL

Per i lavoratori intermittenti l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro opera secondo le regole ordinarie, quando ricorrono i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal DPR n. 1124/1965. In costanza di rapporto, il premio va calcolato considerando sia la retribuzione corrisposta per le ore effettivamente lavorate sia l’indennità di disponibilità pagata tra una chiamata e l’altra.

Base di calcolo delle prestazioni

Ai fini delle prestazioni INAIL, la circolare evidenzia che il problema principale riguarda la determinazione della base retributiva per l’indennità di inabilità temporanea assoluta, per la quota di rendita diretta che indennizza le conseguenze patrimoniali del danno e per la rendita ai superstiti. L’indennità di disponibilità non viene considerata retribuzione effettiva, perché corrisposta in un periodo in cui il lavoratore non presta la propria opera; pertanto, per il calcolo delle prestazioni si applicano gli artt. 116 e 117 del T.U. n. 1124/1965, che consentono di integrare la retribuzione effettiva con criteri presuntivi nei casi di non continuità della prestazione.

Adempimenti e comunicazioni

Il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi connessi alla stipulazione del contratto di lavoro intermittente con le consuete modalità previste per gli altri lavoratori assicurati. In particolare, il datore soggetto all’assicurazione INAIL deve comunicare all’Istituto il codice fiscale dei lavoratori intermittenti solo al momento della costituzione del rapporto di lavoro e alla sua cessazione, mediante apposita denuncia istantanea.

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