Circolare INAIL n. 21 del 12 aprile 2006
Contratto di somministrazione.Disciplina e tutele. Obbligo assicurativo, inquadramento e classificazione tariffaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL chiarisce l’inquadramento assicurativo dei soggetti che operano nel mercato del lavoro a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003, con particolare attenzione alle agenzie per il lavoro e al contratto di somministrazione. Vengono precisati i soggetti obbligati, le regole di classificazione tariffaria, la base retributiva per il premio e per le prestazioni, nonché gli adempimenti in caso di infortunio e malattia professionale. È inoltre definito il ruolo dell’utilizzatore ai fini del regresso INAIL e viene richiamata la procedura operativa da seguire per denunce e comunicazioni.
Contratto di somministrazione: disciplina, tutele, obbligo assicurativo e classificazione tariffaria
Contratto di somministrazione: disciplina e tutele, obbligo assicurativo e classificazione tariffaria
La circolare INAIL n. 21 del 12 aprile 2006 analizza l’impatto della riforma del mercato del lavoro sulla tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, con particolare riguardo alle agenzie per il lavoro e al contratto di somministrazione. Vengono chiariti i soggetti coinvolti, i criteri di inquadramento tariffario, la base di calcolo del premio e delle prestazioni, nonché gli adempimenti operativi in materia di denuncia degli eventi lesivi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare si inserisce nel sistema delineato, tra le altre, dalla legge n. 30/2003 e dal D.Lgs. n. 276/2003, che hanno riformato la materia del lavoro somministrato, sostituendo il precedente lavoro interinale. Richiama inoltre le principali fonti in tema di assicurazione obbligatoria INAIL, tra cui il DPR n. 1124/1965, e la normativa ministeriale di attuazione relativa alle agenzie per il lavoro, all’albo informatico e all’indennità mensile di disponibilità.
Soggetti interessati: agenzie per il lavoro e altri operatori
Le agenzie per il lavoro sono soggetti autorizzati dallo Stato a svolgere attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione. Possono anche essere accreditate dalle Regioni per operare negli ambiti territoriali di riferimento. L’autorizzazione presuppone l’iscrizione all’albo unico informatico delle agenzie per il lavoro, articolato in cinque sezioni: agenzie generaliste di somministrazione, agenzie specialistiche di somministrazione, agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione e agenzie di supporto alla ricollocazione.
La circolare considera anche altri soggetti che svolgono attività di intermediazione, sia in forza di autorizzazione diretta per legge sia in regime agevolato. Tra i primi rientrano le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie; tra i secondi, comuni, camere di commercio, scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, associazioni con riconoscimento istituzionale nazionale, enti bilaterali e l’ordine nazionale dei consulenti del lavoro tramite fondazione o altro soggetto con personalità giuridica.
Obbligo assicurativo e attività di formazione
Per tutti i soggetti indicati, l’obbligo assicurativo INAIL si applica secondo le regole ordinarie, quando ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dal Testo Unico. La circolare dedica particolare attenzione alle agenzie di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione, evidenziando che il personale qualificato può comprendere, oltre ai dipendenti e agli organi sociali, anche lavoratori autonomi professionisti o collaboratori non iscritti in albi.
Sul piano oggettivo, l’eventuale formazione dei candidati o dei lavoratori da reinserire può comportare la sussistenza dell’obbligo assicurativo. Nei corsi tecnico-pratici finalizzati all’inserimento lavorativo, l’attività didattica va classificata con la voce di tariffa 0611; per eventuali stage in azienda deve essere applicata la voce relativa alla lavorazione concretamente svolta presso l’azienda utilizzatrice. Ai fini del premio, le retribuzioni sono convenzionali e commisurate al minimale di rendita in vigore, rapportato ai giorni di effettiva presenza.
Il contratto di somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro è descritta come un rapporto complesso che coinvolge tre soggetti: somministratore, utilizzatore e lavoratore. Il somministratore assume direttamente il lavoratore e lo mette a disposizione dell’utilizzatore, presso il quale la prestazione viene resa sotto il potere direttivo e di controllo di quest’ultimo, mentre il rapporto di lavoro rimane formalmente in capo al somministratore.
L’utilizzatore può essere un soggetto privato o una pubblica amministrazione; in quest’ultimo caso la somministrazione è ammessa solo a tempo determinato. La circolare sottolinea che il nuovo istituto ha sostituito il lavoro interinale e che la sua disciplina mira a favorire un uso più ampio dello strumento, superando precedenti divieti di settore, richiedendo causali tecnico-produttive, organizzative o sostitutive per il tempo determinato e consentendo lo staff leasing nei casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Somministrazione a tempo determinato e indeterminato
Per la somministrazione a tempo determinato sono abilitate solo le agenzie generaliste iscritte nella prima sezione dell’albo. La circolare ricorda che il ricorso a tale forma è consentito per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. Sono inoltre richiamate alcune ipotesi di esenzione dai limiti quantitativi stabiliti dai contratti collettivi, come la fase di avvio di nuove attività, le ragioni di stagionalità o sostituzione e i contratti di durata non superiore a sette mesi.
La somministrazione a tempo indeterminato, o staff leasing, è ammessa soltanto nelle ipotesi tipizzate dal decreto legislativo o dalla contrattazione collettiva. Al lavoratore è riconosciuta un’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta nei periodi in cui non vi sia assegnazione di attività. Il minimo attualmente indicato è pari a 350,00 euro mensili, con quota oraria pari a 1/173, cioè 2,023 euro, e con rivalutazione biennale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Regime giuridico del rapporto e tutele
Quando il contratto è a tempo indeterminato si applica la disciplina generale del lavoro subordinato; quando è a termine, si applicano per quanto compatibili le disposizioni sul lavoro a tempo determinato. La circolare precisa che per le assunzioni a termine in somministrazione non occorre rispettare gli intervalli minimi tra un contratto e il successivo, potendo i rapporti succedersi senza soluzione di continuità.
Gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del somministratore, che è il datore di lavoro effettivo ed è inquadrato nel settore terziario. Tuttavia, l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore al pagamento dei contributi e deve rispettare gli obblighi di protezione e sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato, con responsabilità per eventuali violazioni delle norme prevenzionistiche e dei contratti collettivi.
Classificazione tariffaria e base imponibile ai fini INAIL
La circolare chiarisce che, nel lavoro somministrato, la scissione tra titolarità formale del rapporto ed effettivo svolgimento della prestazione non incide sull’obbligo contributivo, ma rileva per la determinazione della tariffa applicabile. Il premio INAIL deve essere calcolato, di regola, sulla base del tasso medio o medio ponderato dell’attività svolta dall’impresa utilizzatrice, nella quale si collocano le lavorazioni effettuate dai lavoratori somministrati.
Se la lavorazione svolta dal lavoratore non è già compresa nella posizione assicurativa dell’utilizzatore, occorre procedere a una autonoma classificazione tariffaria della lavorazione di fatto svolta. Per i periodi in cui il lavoratore è a disposizione del somministratore, il premio va invece determinato applicando il tasso previsto per gli impiegati del somministratore stesso. La base imponibile è costituita dalla retribuzione complessiva; nel contratto a tempo indeterminato comprende anche l’indennità di disponibilità.
Base retributiva per le prestazioni assicurative
Per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, della quota di rendita diretta e della rendita ai superstiti, la base retributiva è rappresentata dalla retribuzione effettiva, con esclusione dell’indennità di disponibilità. Quest’ultima non è infatti riconducibile a una prestazione lavorativa effettivamente resa, poiché è corrisposta nei periodi di attesa dell’assegnazione.
La circolare richiama, in tali casi, i meccanismi degli articoli 116 e 117 del DPR n. 1124/1965, applicabili quando il lavoratore non abbia prestato opera in modo continuativo. L’indennità di disponibilità non può essere considerata retribuzione ai fini indennitari e non entra quindi nel calcolo delle prestazioni assicurative.
Azione di regresso dell’INAIL
La circolare esclude che l’INAIL possa agire nei confronti dell’utilizzatore tramite l’azione di rivalsa di diritto comune ex articolo 1916 c.c.; l’azione esperibile è soltanto il regresso previsto dagli articoli 10 e 11 del Testo Unico, sempre che il fatto integri un reato perseguibile d’ufficio. L’utilizzatore non è considerato un terzo estraneo al rischio assicurato, anche perché il premio è commisurato all’attività da lui svolta.
Sono quindi potenzialmente destinatari del regresso sia il somministratore, quale datore di lavoro, sia l’utilizzatore, quando ciascuno violi le norme prevenzionali a lui specificamente rivolte e da tale violazione derivi un evento lesivo penalmente rilevante.
Denunce di infortunio e malattia professionale
L’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza degli eventi con esito mortale o con inabilità superiore a tre giorni, incombe sul somministratore, che sopporta gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali. Il lavoratore deve pertanto comunicare l’evento e trasmettere la certificazione medica al somministratore; se la denuncia è inviata all’utilizzatore, questi deve inoltrarla al somministratore.
La circolare raccomanda che somministratore e utilizzatore regolino contrattualmente i flussi informativi, così da assicurare tempestività nella comunicazione delle assenze e il rispetto dei termini di legge. Se la denuncia è presentata all’utilizzatore nei termini, non viene meno il diritto all’indennizzo per il periodo antecedente; ai fini del termine per la denuncia all’INAIL rileva la data di ricezione del certificato da parte del somministratore, non quella dell’eventuale ricezione erronea da parte dell’utilizzatore.
Indicazioni operative per le agenzie
Le agenzie di somministrazione devono indicare in ogni comunicazione a terzi gli estremi del provvedimento autorizzativo, compresi iscrizione all’albo, sezione di appartenenza, numero di protocollo ministeriale e data di rilascio. Per la gestione del rapporto assicurativo devono utilizzare l’apposita procedura informatica già predisposta per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, sia per i dati anagrafici, classificativi e retributivi, sia per la denuncia istantanea via Internet nei termini previsti.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare si colloca nel quadro della riforma del mercato del lavoro realizzata, in particolare, dalla legge n. 30/2003 e dal D.Lgs. n. 276/2003, con il raccordo fornito dalla normativa ministeriale successiva. L’obiettivo è chiarire se e quando sussista l’obbligo assicurativo INAIL per i soggetti operanti nei servizi per l’impiego e come debbano essere classificati tariffariamente i lavoratori impiegati nelle diverse attività.
Soggetti interessati: agenzie per il lavoro e altri operatori
Sono considerate innanzitutto le agenzie per il lavoro autorizzate dallo Stato, che possono svolgere somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione, nonché essere accreditate dalle Regioni. L’albo unico informatico è articolato in cinque sezioni: somministrazione generalista, somministrazione specialistica, intermediazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione. La circolare esamina anche altri soggetti autorizzati o beneficiari di regimi agevolati che svolgono attività di intermediazione, tra cui università, fondazioni universitarie, comuni, camere di commercio, scuole secondarie, associazioni dei datori e dei lavoratori, associazioni nazionali di tutela, enti bilaterali e ordine nazionale dei consulenti del lavoro tramite fondazione o altro soggetto con personalità giuridica.
Obbligo assicurativo in generale
Per tutti i soggetti individuati la copertura assicurativa INAIL si applica secondo le regole ordinarie, purché ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Testo Unico. La circolare precisa però che, per alcune attività svolte dalle agenzie, occorre distinguere fra personale, attività di formazione e lavorazioni effettive, ai fini dell’esatta individuazione dell’obbligo e della tariffa applicabile.
Agenzie di intermediazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione
Per queste agenzie il Ministero ha chiarito che il personale qualificato comprende, oltre a dipendenti, amministratori e consiglieri, anche lavoratori autonomi professionisti o collaboratori non iscritti ad albi. Sul piano oggettivo, quando tali agenzie svolgono formazione dei candidati o dei lavoratori da reinserire, può configurarsi l’obbligo assicurativo ai sensi del DPR n. 1124/1965. Se la formazione consiste in corsi tecnico-pratici finalizzati all’inserimento lavorativo, la voce di tariffa da adottare per l’attività didattica è la 0611; per gli stage presso aziende si applica invece la voce relativa alla lavorazione effettivamente svolta nell’azienda utilizzatrice. Le retribuzioni ai fini premio sono convenzionali e pari al minimale di rendita pro rata giornaliero.
Contratto di somministrazione: struttura e disciplina
La circolare spiega che il lavoro interinale è stato abrogato e sostituito dal contratto di somministrazione, che coinvolge tre soggetti: somministratore, utilizzatore e lavoratore. Il contratto ha struttura triangolare: il somministratore assume il lavoratore e lo mette a disposizione dell’utilizzatore, che esercita il potere direttivo e di controllo, mentre il rapporto di lavoro resta formalmente in capo all’agenzia. L’utilizzatore può essere anche una pubblica amministrazione, ma in tal caso la somministrazione è ammessa solo a tempo determinato.
Somministrazione a tempo determinato e indeterminato
La somministrazione a tempo determinato è ammessa per esigenze tecnico-produttive, organizzative o sostitutive, anche riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, ed è riservata alle agenzie generaliste iscritte nella prima sezione dell’albo. Sono richiamati i limiti quantitativi posti dai contratti collettivi e le relative eccezioni, tra cui la fase di avvio di nuove attività, le ragioni sostitutive o di stagionalità e i contratti di durata non superiore a sette mesi. La somministrazione a tempo indeterminato, o staff leasing, è consentita solo nelle ipotesi tipizzate dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Per il lavoro a tempo indeterminato il lavoratore percepisce anche un’indennità mensile di disponibilità, minima attualmente pari a 350,00 euro mensili, divisibile in quote orarie di 1/173, soggetta a rivalutazione biennale.
Effetti sul rapporto di lavoro e tutela del lavoratore
Se il rapporto è a tempo indeterminato si applica la disciplina generale del lavoro subordinato; se è a tempo determinato si applicano, per quanto compatibili, le norme sul lavoro a termine. La circolare precisa che nel contratto a termine per somministrazione non si applicano intervalli minimi tra un contratto e l’altro, e che al termine dei rapporti a tempo indeterminato non si applicano le procedure di mobilità. Quanto agli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali, essi gravano sul somministratore, che è il datore di lavoro effettivo e inquadrato nel terziario, mentre l’utilizzatore risponde in solido per i contributi e deve garantire le protezioni e le misure di sicurezza.
Classificazione tariffaria e base imponibile INAIL
La scissione tra datore formale e utilizzatore non incide sulla titolarità formale dell’obbligo contributivo, ma sulla determinazione della tariffa applicabile. Il premio si calcola in relazione al tasso medio o medio ponderato dell’attività svolta dall’impresa utilizzatrice, oppure, se la lavorazione svolta dal somministrato non è ricompresa nella posizione assicurativa dell’utilizzatore, con classificazione autonoma della lavorazione di fatto eseguita. Quando il lavoratore è a disposizione del somministratore, il premio è calcolato con il tasso applicato agli impiegati del somministratore. La base imponibile comprende la retribuzione complessiva; nel tempo indeterminato include anche l’indennità di disponibilità.
Prestazioni assicurative e indennità di disponibilità
Ai fini delle prestazioni INAIL, la base retributiva per l’indennità per inabilità temporanea assoluta, per la quota di rendita diretta e per la rendita ai superstiti è la retribuzione effettiva, con esclusione dell’indennità di disponibilità. Questa ultima non è considerata corrispettivo di lavoro effettivo perché viene corrisposta nei periodi in cui il lavoratore resta in attesa di assegnazione. Per tali casi la circolare richiama i meccanismi degli articoli 116 e 117 del Testo Unico, applicabili quando il lavoratore non presta opera in modo continuativo.
Azione di regresso INAIL
L’INAIL non può agire nei confronti dell’utilizzatore con la rivalsa di diritto comune ex articolo 1916 c.c., ma solo con l’azione di regresso prevista dagli articoli 10 e 11 del Testo Unico, presupponendo un fatto costituente reato perseguibile d’ufficio. La circolare richiama la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite e afferma che sia il somministratore sia l’utilizzatore possono essere destinatari del regresso se violano le norme prevenzionali specificamente rivolte a ciascuno e da tale violazione derivi un evento infortunio o malattia professionale penalmente rilevante.
Denunce di infortunio e malattia professionale
L’obbligo di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza degli eventi con esito mortale o con inabilità superiore a tre giorni, ricade sul somministratore. Il lavoratore deve quindi comunicare l’evento al somministratore e trasmettergli la relativa certificazione medica; se la denuncia viene presentata all’utilizzatore, questi deve inoltrarla al somministratore. La circolare raccomanda accordi operativi tra somministratore e utilizzatore per garantire immediatezza e rispetto dei termini di legge. Se il lavoratore denuncia entro i termini all’utilizzatore anziché al somministratore, resta fermo il diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia; ai fini del termine per la denuncia all’INAIL si considera la data di ricezione del certificato da parte del somministratore.
Istruzioni operative
Le agenzie di somministrazione devono indicare in ogni comunicazione a terzi gli estremi dell’autorizzazione, dell’iscrizione all’albo, della sezione di appartenenza, del numero di protocollo ministeriale e della data di rilascio. Per la gestione del rapporto assicurativo devono utilizzare l’apposita procedura informatica già predisposta per le imprese di lavoro temporaneo, sia per i dati anagrafici, classificativi e retributivi, sia per la denuncia istantanea tramite Internet nei termini di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 12 apr 2006Circolare INAIL n. 20 del 12 aprile 2006
- Circolare · 12 apr 2006Circolare INAIL n. 22 del 12 aprile 2006
- Circolare · 4 apr 2006Circolare INAIL n. 19 del 4 aprile 2006
- Circolare · 31 mar 2006Circolare INAIL n. 17 del 31 marzo 2006
- Circolare · 31 mar 2006Circolare INAIL n. 18 del 31 marzo 2006
- Circolare · 22 mar 2006Circolare INAIL n. 16 del 22 marzo 2006
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →