Sentenza n. 3308/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca di nulla osta al lavoro subordinato n. P-NA/L/Q/2022/119848 adottato dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione in data 22.07.2025, Prot. n. 0297538, notificato il 22.07.2025, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, con diniego del subentro del nuovo datore di lavoro e del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2022 sulla base di un nulla osta e del relativo visto, non era stato assunto dal datore di lavoro originario, divenuto irreperibile. Aveva quindi trovato un nuovo impiego, dal quale risultava assunto dall'11 agosto 2023, e aveva comunicato e documentato tale rapporto alla Prefettura, chiedendo il subentro del nuovo datore di lavoro o, in alternativa, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Prefettura, sulla base del parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro relativo all'insufficiente capacità economico-reddituale dell'originario datore, aveva adottato il provvedimento di revoca. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria, violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, violazione dell'art. 5, comma 5, del testo unico immigrazione e omessa considerazione delle sopravvenienze favorevoli, lamentando che le inadempienze dell'originario datore non potessero ricadere su di lui e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare la sua buona fede, la legittimità dell'ingresso, il nuovo rapporto di lavoro e il positivo inserimento sociale ed economico.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che, quando il cittadino straniero sia entrato legittimamente in Italia sulla base di un nulla osta efficace, abbia agito in buona fede e, prima della revoca, sia stato assunto da un altro datore di lavoro disponibile al subentro, si determini una condizione soggettiva meritevole di tutela. L'Amministrazione non può applicare automaticamente la revoca per le carenze dell'originario datore di lavoro, estranee alla condotta del lavoratore, ma deve svolgere un'istruttoria effettiva e bilanciare gli interessi coinvolti secondo proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, deve considerare il nuovo rapporto di lavoro, il positivo inserimento del lavoratore e l'eventuale ritardo nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, valutando anche la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno in relazione al nuovo rapporto lavorativo. Poiché tale bilanciamento non è stato effettuato, il provvedimento di revoca è stato annullato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La garanzia partecipativa impone all'Amministrazione di considerare le memorie e la documentazione prodotte dall'interessato prima dell'adozione del provvedimento sfavorevole.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disciplina del soggiorno deve essere applicata tenendo conto della situazione concreta dello straniero e delle sopravvenienze rilevanti, senza automatismi incompatibili con la tutela della buona fede e con una valutazione proporzionata.
Massime di principio
- Quando uno straniero sia entrato legittimamente in Italia sulla base di un nulla osta efficace, abbia agito in buona fede e sia stato successivamente assunto da un diverso datore di lavoro, le irregolarità o carenze dell'originario datore non possono determinare automaticamente la revoca del nulla osta a danno del lavoratore.
- Prima di revocare un nulla osta al lavoro subordinato, l'Amministrazione deve esaminare le sopravvenienze favorevoli comunicate e documentate dall'interessato, compresa l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro e la disponibilità del nuovo datore al subentro.
- In presenza di un nuovo rapporto lavorativo instaurato durante la validità del nulla osta, l'Amministrazione deve effettuare un bilanciamento concreto degli interessi e valutare, secondo proporzionalità e ragionevolezza, la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno collegato al nuovo rapporto, anziché applicare automaticamente la revoca.
- Il ritardo dell'Amministrazione nella convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno costituisce una circostanza rilevante nella valutazione della posizione dello straniero e può imporre una particolare tutela dell'affidamento e del positivo inserimento economico-sociale maturato nel frattempo.
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