Regolamento (UE) 2017/558
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/558 della Commissione, del 24 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all’importazione da applicare, per un determinato giorno, a taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi, ai fini del calcolo del prezzo di entrata. Tali valori sono fissati in un allegato per ciascun codice NC e origine. L’atto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati per codice NC e, per ciascun prodotto, per specifiche origini/paesi terzi indicati con i codici della nomenclatura dei paesi. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE dei mercati agricoli; il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Non disciplina esportazioni, né altri settori diversi dagli ortofrutticoli elencati.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/558 della Commissione attua la disciplina dell’organizzazione comune dei mercati agricoli fissando, per un giorno determinato, i valori forfettari all’importazione applicabili ad alcuni ortofrutticoli. L’atto si inserisce nel meccanismo del prezzo di entrata previsto dalla normativa settoriale e si fonda sull’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e base normativa
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabiliscono i criteri per la fissazione dei valori forfettari all’importazione per i prodotti ortofrutticoli indicati nell’allegato XVI, parte A. I considerando precisano che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, con finalità tecnica e automatica di aggiornamento del parametro utilizzato per il prezzo di entrata.
Ambito oggettivo di applicazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione sono quelli fissati nell’allegato del regolamento. L’allegato elenca i codici NC interessati e, per ciascuno, i valori espressi in EUR/100 kg, differenziati in funzione del paese terzo di origine. Tra i prodotti elencati figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22 / 0805 10 24 / 0805 10 28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.
Origini interessate e codice "ZZ"
Per ciascun codice NC, l’allegato indica una o più origini mediante i codici paesi. È inoltre precisato che il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il sistema consente quindi di associare a ciascuna combinazione prodotto/origine un valore forfettario specifico da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell’articolo 136, paragrafo 1. La funzione è quella di fissare i valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi previsti dall’allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.
Criterio di determinazione dei valori forfettari
I considerando precisano che il valore forfettario all’importazione è calcolato ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, conformemente all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contenuto dell’allegato
L’allegato riporta i valori forfettari all’importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC di ortofrutticoli e per varie origini paesi terzi, identificate secondo la nomenclatura dei paesi; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 25 marzo 2017, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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