Regolamento (UE) 2017/549
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/549 della Commissione, del 23 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una specifica giornata, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati dalla Commissione in applicazione della disciplina dell'OCM agricola e delle modalità di applicazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione e si applica in modo uniforme in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi ivi indicati. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dal regime UE per gli ortofrutticoli. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/549 della Commissione attua la disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli in relazione alla determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. L'atto consiste in una fissazione puntuale, per una specifica data di applicazione, dei valori forfettari all'importazione utilizzati nel calcolo del prezzo di entrata per prodotti provenienti da paesi terzi.
Contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabiliscono le regole applicabili agli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 attribuisce alla Commissione il compito di fissare i valori forfettari all'importazione, secondo criteri collegati ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente taluni ortofrutticoli individuati nell'allegato per codice della nomenclatura combinata. I valori sono differenziati per origine geografica e riguardano, tra gli altri, paesi quali Egitto, Israele, Marocco, Senegal, Turchia, Cile, Cina, Argentina, Tunisia, Sudafrica e il codice "ZZ" per le altre origini.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari applicabili sono quelli riportati nell'allegato, espressi in EUR/100 kg. L'allegato riporta, per ciascun codice NC elencato, il corrispondente valore per i diversi paesi terzi di origine. Tali valori costituiscono il parametro di riferimento per la determinazione del prezzo di entrata delle merci interessate.
Entrata in vigore e natura vincolante
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e specifiche origini di paesi terzi, tra cui EG, IL, MA, SN, TR, ZZ e altri codici paese indicati per ciascun prodotto.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo i criteri derivanti dai risultati dell'Uruguay Round.
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