Regolamento (UE) 2017/556
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/556 della Commissione, del 24 marzo 2017, recante modalità dettagliate per le procedure di ispezione relative all'applicazione della buona pratica clinica a norma del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il quadro operativo per le ispezioni volte a verificare il rispetto della buona pratica clinica nelle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano. Definisce ambito, tempi, poteri degli ispettori, requisiti di qualificazione, cooperazione tra Stati membri e obblighi di riservatezza e conservazione dei verbali. Si applica anche a ispezioni in paesi terzi, quando i relativi dati incidono su autorizzazioni di sperimentazioni o di immissione in commercio nell’Unione.
Modalità dettagliate per le procedure di ispezione relative all’applicazione della buona pratica clinica nelle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano.
Ambito di applicazione
Si applica alle ispezioni di sperimentazioni cliniche condotte nell’Unione, inclusi i luoghi connessi anche se situati al di fuori dell’Unione; alle sperimentazioni citate nelle domande di autorizzazione di una sperimentazione clinica ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 536/2014; e alle sperimentazioni cliniche condotte in paesi terzi e richiamate nelle domande di autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione. Riguarda sia controlli prima, durante o dopo la sperimentazione, sia ispezioni nell’ambito dell’esame delle domande di AIC e nelle attività successive all’autorizzazione. Non disciplina le modalità dettagliate delle ispezioni relative alle buone pratiche di fabbricazione dei medicinali sperimentali, materia rinviata ad atti delegati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/556 della Commissione
Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) n. 536/2014 disciplinando in modo dettagliato le ispezioni sulla buona pratica clinica nelle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano. La finalità è garantire che le sperimentazioni siano condotte nel rispetto dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti, nonché dell’affidabilità e integrità dei dati, anche mediante controlli in paesi terzi quando i risultati siano rilevanti per procedimenti nell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle ispezioni di sperimentazioni cliniche condotte nell’Unione, inclusi i luoghi connessi anche se situati fuori dall’Unione, alle sperimentazioni richiamate nelle domande di autorizzazione di una sperimentazione clinica ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 536/2014, e alle sperimentazioni cliniche condotte in paesi terzi citate nelle domande di autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione.
Le ispezioni possono svolgersi prima, durante o dopo la sperimentazione, nell’ambito dell’esame delle domande di AIC e nelle attività successive all’autorizzazione. Il regolamento precisa inoltre che non disciplina le modalità dettagliate delle ispezioni relative alle buone pratiche di fabbricazione dei medicinali sperimentali, poiché tale materia è oggetto di separati atti delegati.
Sistema di garanzia della qualità negli Stati membri
Ogni Stato membro deve istituire e mantenere aggiornato un sistema di garanzia della qualità adeguatamente progettato per assicurare che le procedure ispettive siano rispettate e costantemente monitorate. Il sistema deve includere una struttura organizzativa chiara, procedure operative standard, una precisa definizione di compiti e responsabilità, obblighi di formazione continua, risorse adeguate e meccanismi idonei a contrastare i casi di non conformità.
Gli ispettori devono avere accesso alle procedure operative standard e alla descrizione dettagliata dei propri compiti, responsabilità e obblighi di formazione, attenendosi a tali regole nello svolgimento delle funzioni.
Requisiti professionali e indipendenza degli ispettori
L’articolo 4 richiede che gli ispettori abbiano studi universitari, o esperienza equivalente, in medicina, farmacia, farmacologia, tossicologia o in altri settori pertinenti alla buona pratica clinica. È richiesta formazione adeguata, comprensiva della partecipazione alle ispezioni, con valutazione periodica dei bisogni formativi per mantenere e migliorare le competenze.
Gli ispettori devono conoscere:
- i principi e i processi dello sviluppo dei medicinali e della ricerca clinica;
- la normativa dell’Unione e nazionale applicabile;
- le linee guida sulla conduzione delle sperimentazioni cliniche e sulle autorizzazioni all’immissione in commercio;
- le tecniche di registrazione e gestione dei dati clinici;
- l’organizzazione dei sistemi sanitari pertinenti;
- i profili di rischio per la sicurezza dei soggetti e per l’integrità dei dati;
- le regole sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali.
Gli Stati membri devono inoltre tenere un registro aggiornato delle qualifiche, della formazione e dell’esperienza di ciascun ispettore.
L’articolo 5 richiede piena imparzialità e assenza di conflitti di interesse. Gli ispettori devono essere autonomi rispetto al promotore, agli sperimentatori, ai finanziatori e ad altre parti coinvolte. Ogni ispettore presenta annualmente una dichiarazione sugli interessi finanziari e sugli altri collegamenti rilevanti, che viene considerata nell’assegnazione delle ispezioni.
Oggetto e contenuto delle verifiche ispettive
Gli ispettori devono verificare la conformità al regolamento (UE) n. 536/2014, in particolare per quanto riguarda:
- la tutela dei diritti e del benessere dei soggetti;
- la qualità e l’integrità dei dati raccolti;
- l’osservanza dei principi di buona pratica clinica;
- gli aspetti etici;
- la normativa nazionale pertinente.
Il regolamento evidenzia che le ispezioni possono riguardare anche sperimentazioni svolte in paesi terzi, quando i relativi dati siano rilevanti per autorizzazioni nell’Unione o per verificare la conformità a standard equivalenti ed ai requisiti etici richiesti dal diritto UE.
Procedure nazionali, collaborazione e poteri ispettivi
Gli Stati membri devono istituire procedure almeno per tre profili: nomina di esperti che accompagnino gli ispettori quando servano competenze supplementari; organizzazione di ispezioni fuori dall’Unione; verifica dell’osservanza della buona pratica clinica, includendo la programmazione, la conduzione, il controllo e la registrazione della sperimentazione, nonché il follow-up delle non conformità gravi e delle azioni correttive e preventive del promotore. Tali procedure e norme devono essere pubblicate, e devono essere definiti anche i poteri degli esperti accompagnatori.
Le ispezioni possono essere svolte senza preavviso, se necessario.
È prevista una intensa cooperazione tra Stati membri, Commissione europea e Agenzia europea per i medicinali per sviluppare standard comuni. La cooperazione può assumere la forma di ispezioni congiunte, procedure concordate e scambio di esperienze e formazione. La Commissione pubblica i documenti di orientamento sui criteri comuni elaborati con gli Stati membri e l’EMA; quest’ultima mette a disposizione informazioni sulle ispezioni previste, programmate o già svolte; gli Stati membri possono altresì chiedere assistenza ad altre autorità nazionali competenti.
Gli ispettori, designati dagli Stati membri, possono:
- ispezionare siti, documenti, strutture, registri, cartelle dei singoli pazienti, sistemi di qualità, dati e altre risorse pertinenti;
- entrare nei siti e in tutti i locali connessi;
- accedere ai dati, comprese le cartelle dei singoli pazienti;
- copiare documenti e registri, stampare registri elettronici e fotografare locali e attrezzature;
- richiedere spiegazioni al personale e ad altre parti coinvolte, verbalizzando le risposte;
- contattare direttamente i soggetti della sperimentazione, soprattutto in caso di ragionevole sospetto che non siano stati adeguatamente informati;
- ottenere adeguati mezzi di identificazione.
Gli Stati membri devono inoltre predisporre un quadro giuridico e amministrativo che consenta, su richiesta e ove opportuno, l’accesso degli ispettori di altri Stati membri a siti, locali e dati rilevanti.
Effetti delle ispezioni, risorse e documentazione
Le ispezioni sono effettuate per conto dell’Unione e i relativi risultati sono riconosciuti da tutti gli Stati membri. In caso di divergenze sulla verifica del rispetto della normativa applicabile, gli Stati membri o l’EMA informano la Commissione, che può chiedere una nuova ispezione previa consultazione.
Gli Stati membri devono nominare un numero sufficiente di ispettori per assicurare una verifica effettiva e la tempestiva comunicazione dei risultati. Devono inoltre conservare per almeno 25 anni i verbali delle ispezioni nazionali e di quelle effettuate al di fuori del proprio territorio, comprensivi degli esiti e delle azioni conseguenti. I verbali trasmessi tramite il portale UE non devono contenere dati personali dei soggetti delle sperimentazioni cliniche.
Riservatezza, abrogazione e regime transitorio
Gli ispettori e gli esperti coinvolti sono tenuti alla massima riservatezza sulle informazioni acquisite durante le ispezioni. La disciplina abroga la direttiva 2005/28/CE a decorrere dalla data di applicazione del regolamento, ma prevede un regime transitorio: la direttiva 2005/28/CE, salvo i capi 5 e 6, continua ad applicarsi alle sperimentazioni disciplinate dalla direttiva 2001/20/CE ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 536/2014.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica da sei mesi dopo la pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 536/2014. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Ambito oggettivo e territoriale delle ispezioni
L’articolo 1 estende il regolamento alle ispezioni di sperimentazioni cliniche nell’Unione, ai luoghi connessi anche se situati fuori dall’Unione, alle sperimentazioni richiamate nelle domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 536/2014, e alle sperimentazioni in paesi terzi citate nelle domande di autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione.
Momenti in cui possono svolgersi le ispezioni
L’articolo 2 prevede che le ispezioni possano svolgersi prima, durante o dopo la sperimentazione clinica, nell’ambito della verifica delle domande di autorizzazione all’immissione in commercio e nelle attività successive all’autorizzazione.
Sistema di garanzia della qualità nazionale
L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di istituire e mantenere aggiornato un sistema di garanzia della qualità che assicuri il rispetto e il monitoraggio costante delle procedure ispettive. Gli ispettori devono avere accesso alle procedure operative standard, alla descrizione dei loro compiti, responsabilità e obblighi formativi e devono attenervisi.
Qualifiche, formazione ed esperienza degli ispettori
L’articolo 4 richiede studi universitari, o esperienza equivalente, in medicina, farmacia, farmacologia, tossicologia o materie affini. Gli ispettori devono ricevere formazione adeguata, anche tramite partecipazione alle ispezioni, e la loro formazione deve essere oggetto di valutazione periodica. Devono conoscere sviluppo dei medicinali, ricerca clinica, normativa UE e nazionale, linee guida applicabili, tecniche di registrazione e gestione dei dati clinici, sistemi sanitari rilevanti, valutazione del rischio, integrità dei dati e norme sulla riservatezza e protezione dei dati personali. Gli Stati membri devono tenere e aggiornare un registro delle qualifiche, formazione ed esperienza di ciascun ispettore.
Imparzialità e conflitti di interesse
L’articolo 5 impone che gli ispettori siano liberi da influenze che possano comprometterne imparzialità e giudizio, privi di conflitti di interesse e autonomi rispetto a promotore, sperimentatori, finanziatori e altre parti coinvolte. È richiesta una dichiarazione annuale sugli interessi finanziari e sugli altri collegamenti rilevanti, considerata nell’assegnazione delle ispezioni.
Oggetto della verifica ispettiva
L’articolo 6 precisa che gli ispettori verificano il rispetto del regolamento (UE) n. 536/2014, inclusa la tutela dei diritti e del benessere dei soggetti, la qualità e l’integrità dei dati, l’osservanza della buona pratica clinica, gli aspetti etici e la normativa nazionale pertinente.
Procedure nazionali da istituire
L’articolo 7 obbliga gli Stati membri a disciplinare almeno: la nomina di esperti di supporto agli ispettori quando servano competenze supplementari; l’organizzazione di ispezioni fuori dall’Unione; le modalità di verifica della buona pratica clinica, comprese programmazione, svolgimento, controllo e registrazione della sperimentazione, nonché il follow-up delle non conformità gravi e delle azioni correttive e preventive del promotore. Tali procedure e norme devono essere pubblicate e devono essere definiti anche i poteri degli esperti accompagnatori.
Ispezioni senza preavviso
L’articolo 8 consente, se necessario, ispezioni senza preavviso.
Cooperazione tra Stati membri, Commissione ed EMA
L’articolo 9 prevede cooperazione per sviluppare e perfezionare standard comuni, anche tramite ispezioni congiunte, procedure concordate, condivisione di esperienze e formazione. La Commissione pubblica i documenti di orientamento elaborati con Stati membri ed EMA; l’EMA mette a disposizione informazioni sulle ispezioni previste, programmate o effettuate; gli Stati membri possono chiedere assistenza ad altre autorità nazionali competenti.
Poteri ispettivi
L’articolo 10 attribuisce agli ispettori il potere di ispezionare siti, documenti, strutture, registri, cartelle dei singoli pazienti, sistemi di qualità, dati e altre risorse pertinenti. Possono accedere ai locali, fare copie, stampare registri elettronici, fotografare locali e attrezzature, chiedere chiarimenti al personale e ad altri soggetti coinvolti e contattare direttamente i partecipanti, in particolare se vi sia il ragionevole sospetto che non siano stati adeguatamente informati. Gli Stati membri devono fornire mezzi di identificazione adeguati e garantire l’accesso degli ispettori di altri Stati membri, su richiesta, a siti, locali e dati rilevanti.
Riconoscimento dei risultati e gestione delle divergenze
L’articolo 11 stabilisce che le ispezioni sono svolte per conto dell’Unione e che i loro risultati sono riconosciuti da tutti gli Stati membri. In caso di divergenze sulla conformità alla normativa applicabile, gli Stati membri o l’EMA informano la Commissione, che può chiedere una nuova ispezione previa consultazione.
Risorse ispettive
L’articolo 12 impone agli Stati membri di nominare un numero sufficiente di ispettori per garantire la verifica effettiva del rispetto delle prescrizioni applicabili e la tempestiva comunicazione dei risultati delle ispezioni.
Verbali e conservazione dei registri
L’articolo 13, ferma restando la trasmissione dei verbali tramite il portale UE ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 536/2014, impone la conservazione per almeno 25 anni dei verbali delle ispezioni nazionali e di quelle svolte fuori dal territorio dello Stato membro, comprese le informazioni sugli esiti e sulle azioni conseguenti. I verbali trasmessi tramite il portale UE non devono contenere dati personali dei soggetti delle sperimentazioni cliniche.
Riservatezza
L’articolo 14 obbliga ispettori ed esperti coinvolti a mantenere riservate le informazioni acquisite durante le ispezioni sulla buona pratica clinica.
Abrogazione e disciplina transitoria
L’articolo 15 abroga la direttiva 2005/28/CE a decorrere dalla data di applicazione del regolamento. L’articolo 16 prevede che la direttiva 2005/28/CE, salvo i capi 5 e 6, continui ad applicarsi alle sperimentazioni disciplinate dalla direttiva 2001/20/CE ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 536/2014.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 17 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 536/2014. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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