Regolamento (UE) 2017/548
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce un modello uniforme di giustificazione scritta da utilizzare quando un sigillo del tachigrafo viene rimosso o rotto per interventi sul veicolo. Esso attua l’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, che richiede la presenza a bordo di una documentazione scritta con data, ora e motivi dell’intervento. L’allegato indica in modo puntuale le informazioni da inserire nel modulo standard. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta da tenere a bordo del veicolo quando un sigillo del tachigrafo viene rimosso o rotto per riparazioni o modifiche al veicolo.
Ambito di applicazione
Si applica alle officine e, in particolare, all’addetto dell’officina che rimuove o rompe un sigillo del tachigrafo per effettuare modifiche o riparazioni sul veicolo, nel contesto del regolamento (UE) n. 165/2014 sui tachigrafi nel trasporto su strada. L’obbligo riguarda la compilazione, firma e timbratura della giustificazione scritta e la sua conservazione a bordo del veicolo; una copia timbrata deve restare presso l’officina. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura di un sigillo del tachigrafo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione dà attuazione all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, introducendo un modulo standard per la giustificazione scritta da tenere quando un sigillo del tachigrafo viene rimosso o rotto per riparazioni o modifiche del veicolo. La finalità è assicurare una tracciabilità uniforme dell’intervento, con indicazione della data, dell’ora e dei motivi della rimozione del sigillo.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) n. 165/2014 disciplina le prescrizioni amministrative e tecniche relative alla costruzione, installazione, uso, prova e controllo dei tachigrafi nel trasporto su strada. L’articolo 22, paragrafo 5, prevede espressamente che, in caso di rimozione o rottura di un sigillo a fini di riparazione o modifica del veicolo, debba trovarsi a bordo una giustificazione scritta, e demanda alla Commissione la predisposizione del relativo modulo.
Soggetti obbligati e ambito operativo
L’obbligo ricade sull’addetto dell’officina che interviene sul sigillo del tachigrafo. Quando il sigillo viene rimosso o rotto per effettuare modifiche o riparazioni sul veicolo, l’addetto deve compilare il modulo, firmarlo e apporvi il timbro dell’officina.
- La giustificazione scritta originale deve restare a bordo del veicolo.
- Una copia timbrata deve rimanere presso l’officina in cui il sigillo è stato rimosso o rotto.
Contenuto del modulo standard
L’allegato al regolamento elenca in modo tassativo le informazioni da riportare nel modulo. Tra queste figurano:
- numero di immatricolazione del veicolo e numero di identificazione del veicolo;
- nome del conducente;
- licenza comunitaria del trasportatore o del vettore, se del caso, in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009 oppure all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1073/2009;
- dati identificativi dell’officina e numero di identificazione dell’officina;
- nome dell’addetto responsabile della rimozione del sigillo;
- numero del sigillo rimosso;
- data e ora della rimozione;
- motivo o motivi della rimozione;
- osservazioni;
- luogo e data, firma dell’addetto e firma del conducente.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modulo standard di giustificazione scritta
L’addetto dell’officina che rimuove o rompe un sigillo del tachigrafo per modifiche o riparazioni del veicolo deve compilare, firmare e timbrare una giustificazione scritta conforme all’allegato del regolamento, in attuazione dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014.
Conservazione della documentazione
L’originale della giustificazione scritta deve essere conservato a bordo del veicolo; una copia timbrata deve rimanere presso l’officina in cui il sigillo è stato rimosso o rotto.
Contenuto minimo del modulo
L’allegato stabilisce le informazioni obbligatorie da indicare: numero di immatricolazione del veicolo, numero di identificazione del veicolo, nome del conducente, licenza comunitaria del trasportatore o vettore se del caso, dati dell’officina, numero di identificazione dell’officina, nome dell’addetto responsabile, numero del sigillo rimosso, data e ora della rimozione, motivo o motivi della rimozione, osservazioni, luogo e data, firma dell’addetto e firma del conducente.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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