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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4626/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la comunicazione di presa in carico n. 06877201600013981000 connessa a somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate a seguito di un avviso di accertamento che aveva riassegnato maggiori redditi d'impresa imputati, in via induttiva, all'estinta societa R-Consulting s.a.s. di cui la ricorrente era socia. Denunciava, in particolare, la notificazione della comunicazione durante la sospensione dell'atto impositivo, deducendo la violazione degli artt. 52 e 62-bis del d.lgs. n.546/1992 e di altre norme costituzionali e regolamentari, contestando altresi la quantificazione delle spese di lite e l'omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo in quanto ha confermato il principio secondo cui la comunicazione di presa in carico non costituisce atto autonomamente impugnabile poiche priva di valore provvedimentale e idoneita a modificare unilateralmente la situazione giuridica del destinatario, essendo soltanto informativa del trasferimento della competenza al concessionario della riscossione. Ha dichiarato inammissibili per carenza di specificita i second o, terzo e quarto motivi e ha ritenuto assorbito il quinto motivo. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19 comma 1

    L'elencazione degli atti impugnabili non deve intendersi tassativa rispetto ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma come indicazione delle categorie di atti in relazione agli effetti giuridici prodotti. Ne deriva che la comunicazione di presa in carico non rientra tra gli atti impugnabili quando ha carattere meramente informativo.

  • decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 52

    Regola la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. La Corte ha ritenuto che la sospensione dell'atto impositivo sottostante non conferisca comunque al destinatario della comunicazione di presa in carico un interesse attuale ad impugnare quest'ultima, posto che la comunicazione e priva di efficacia provvedimentale autonoma.

  • decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 62-bis

    Norma richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle eccezioni processuali; la Corte l'ha valutata nel contesto e non ha ritenuto che essa mutasse la natura non impugnabile della comunicazione di presa in carico.

  • decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 1 comma 2

    Richiamata dalla ricorrente per richiedere conformita a orientamenti della Corte; la Corte ha ritenuto la censura priva della specificita richiesta per l'ammissibilita del gravame.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, art. 118 comma 1

    Invocato dalla ricorrente nel quarto motivo; la Corte ha rilevato mancanza di specificita nella censura e quindi inammissibilita.

  • Costituzione, artt. 23, 53, 94

    Richiamati dalla ricorrente come presunte violazioni dei principi di tassativita e legita delle pretese tributarie e del giusto processo. La Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e non specificamente rivolte a punti decisivi della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilita delle censure.

  • legge 23 dicembre 2000 n. 448

    Richiamata genericamente dalla ricorrente; la Corte non ha ricavato dalla memoria un legame specifico che rendesse la doglianza ammissibile.

  • Decreto Ministeriale 55/2014 artt. 1-11

    Richiamato in relazione alla tariffa per la liquidazione delle spese di giudizio. La Corte ha ritenuto la doglianza sulla presunta squilibrata liquidazione delle spese formulata in modo non specifico e pertanto inammissibile.

  • DPR 30 maggio 2002 n. 115 art. 13 (commi richiamati)

    Norma sul contributo unificato. La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La comunicazione di presa in carico del concessionario non e atto autonomamente impugnabile quando ha carattere puramente informativo e non altera in via provvedimentale la posizione giuridica del contribuente.
  • L'interesse ad impugnare una comunicazione di presa in carico sorge solo se essa rappresenta la prima conoscenza del debito a causa dell'omessa notifica dell'atto impositivo sottostante; in tale caso la lesività deriva dall'atto presupposto e non dalla comunicazione in se.
  • La sospensione dell'esecuzione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.546/1992 non trasforma automaticamente una comunicazione informativa in un atto impugnabile.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e indicare chiaramente i punti della sentenza impugnata interessati dalla doglianza; la genericita o la mancata indicazione delle pagine rilevanti determina l'inammissibilita.
  • Perche un giudicato formatosi su un anno di imposta rilevi su anni successivi e necessario che l'accertamento riguardi elementi costitutivi tendenzialmente permanenti; accertamenti fondati su circostanze variabili non vincolano automaticamente le decisioni relative ad altri periodi.
  • Le questioni relative alla riliquidazione delle spese vanno dedotte con specificita in sede di appello; semplici affermazioni in premessa non sostituiscono un motivo di gravame valido.

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