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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27404/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudizio di merito riguardava un episodio di minaccia asseritamente commesso mediante invio, tramite WhatsApp, di un messaggio vocale dal contenuto intimidatorio all'utenza della persona offesa. Il Giudice di pace di Benevento aveva assolto l'imputato ritenendo operante una causa di giustificazione, in particolare la legittima difesa in forma reale o putativa, valorizzando un contesto di presunte provocazioni della persona offesa e di grave turbamento dell'agente. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizi di motivazione: secondo il ricorrente, la sentenza aveva mal governato i presupposti della legittima difesa, poiché la situazione descritta non integrava un'aggressione attuale ma solo relazioni conflittuali tra le parti; inoltre, il giudice di merito avrebbe motivato in modo apparente o illogico, senza spiegare perché avesse creduto alla versione dell'imputato e non alle dichiarazioni della persona offesa e agli altri riscontri documentali e testimoniali acquisiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha affermato che la legittima difesa richiede una situazione di pericolo attuale, con reazione necessitata e priva di alternative, e che l'attualità del pericolo esclude difese preventive o anticipate. Ha inoltre rilevato che, anche nella prospettiva del grave turbamento rilevante ai sensi dell'art. 55, comma 2, c.p., il giudice deve verificare se il turbamento derivi concretamente dalla situazione di pericolo in atto. La motivazione della sentenza assolutoria è stata ritenuta meramente assertiva e apparente, perché non chiariva le fonti probatorie delle asserite provocazioni, non spiegava la preferenza per la versione dell'imputato e, soprattutto, non giustificava perché il pericolo non potesse essere fronteggiato con ricorso all'autorità giudiziaria o di polizia. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio al Giudice di pace di Benevento in diversa persona fisica per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    norma incriminatrice della minaccia, contestata per l'invio del messaggio vocale dal contenuto intimidatorio.

  • art. 55, comma 2, c.p.

    richiamato come base normativa dello stato di grave turbamento rilevante ai fini della causa di non punibilità; la Corte sottolinea che il turbamento deve essere prodotto dalla situazione di pericolo in atto.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare l'esposizione del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari.

Massime di principio

  • La legittima difesa presuppone un pericolo attuale per l'incolumità o il bene protetto e una reazione necessitata, priva di alternative concrete; non sono ricomprese nella scriminante forme di difesa preventiva o anticipata.
  • Quando la difesa invoca uno stato di grave turbamento quale presupposto della causa di non punibilità, il giudice deve accertare in concreto che il turbamento sia stato generato dalla situazione di pericolo in atto e non da fattori preesistenti o estranei.
  • La motivazione assolutoria che riconosce una scriminante deve esplicitare il percorso logico-argomentativo, indicare le emergenze probatorie poste a base dell'accertamento e confrontarsi con gli elementi di segno contrario; in difetto, la motivazione è apparente.
  • Per escludere la responsabilità per legittima difesa o per eccesso in legittima difesa, il giudice deve spiegare perché il soggetto non potesse evitare il pericolo ricorrendo all'autorità giudiziaria o di polizia, ovvero mediante altre modalità lecite di tutela.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioniMinacce
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro la persona
SottomaterieLegittima difesa
IstitutiNullità processuale

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