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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02197/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena irrogata per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. (rapina), alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che ha dichiarato la parziale illegittimità degli artt. 628, commi primo e secondo, nella parte in cui non prevedono la diminuzione della pena, fino a un terzo, quando il fatto risulti di lieve entità. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che le condizioni per applicare la nuova attenuante fossero state già valutate nella fase di cognizione mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche e che la richiesta fosse manifestamente infondata. La difesa ha impugnato tale decisione, denunciando, tra l'altro, vizio di motivazione e omessa valutazione degli specifici indici della condotta (natura, mezzi, modalità, circostanze, entità del danno), nonché chiedendo la correzione di un errore materiale nell'indicazione dell'importo della merce sottratta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio il decreto impugnato. Il Collegio ha constatato che il giudice dell'esecuzione non ha svolto un esame concreto e specifico degli indici della condotta desumibili dal compendio probatorio e recepiti nella sentenza di merito, limitandosi a considerare che le circostanze attenuanti generiche già riconosciute esaurivano l'analisi. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, quando successivamente a sentenza irrevocabile intervenga la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio e la pena non sia stata interamente eseguita, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato valutando i criteri indicati dalla Corte costituzionale; ha pertanto disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione perché compia la valutazione sostanziale richiesta.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (commi primo e secondo)

    La disposizione è stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 86/2024 nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità; tale declaratoria comporta riflessi sul trattamento sanzionatorio applicabile alle condanne già irrevocabili, salvo esecuzione completa della pena.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    Ha affermato che, quando per natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, la pena deve poter essere diminuita fino a un terzo; ha indicato i criteri (natura, mezzi, modalità, circostanze, danno/pericolo) per verificare la lieve entità.

  • Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4

    Stabilisce che, quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali; è la norma di riferimento per valutare gli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità sul piano dell'esecuzione.

  • Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27 (richiamo procedurale)

    Citata in connessione con gli effetti consequenziali della declaratoria di incostituzionalità; nel giudizio si è fatto riferimento alla possibilità di effetti 'in via consequenziale' rispetto alle parti della norma.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a conoscere dell'esecuzione dei provvedimenti e la responsabilità di garantire il rispetto dei presupposti del comando esecutivo, compresa la rideterminazione della pena quando ricorrano i presupposti.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Riconosce al giudice dell'esecuzione, se necessari, poteri istruttori da esercitare nel rispetto del contraddittorio; ciò impone l'obbligo di esaminare gli indici fattuali richiesti per la valutazione della lieve entità.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)

    Principio consolidato: se dopo sentenza irrevocabile di condanna interviene declaratoria d'illegittimità costituzionale di una norma afferente il trattamento sanzionatorio e la pena non è interamente eseguita, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato, esercitando ampi poteri di accertamento e valutazione nei limiti imposti da altre norme e principi.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024 (D.)

    Conferma che il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della circostanza attenuante introdotta dalla declaratoria costituzionale (es. lieve entità) e la conseguente rideterminazione della pena, salvo che il rapporto sia già esaurito dall'esecuzione.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024

    In caso di rapina, la circostanza attenuante della lieve entità è uno strumento ulteriore rispetto alla diminuente comune (art. 62, n. 4) e il riconoscimento di attenuanti generiche non impedisce un nuovo apprezzamento per concedere la specifica attenuante della lieve entità.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale che incide sul trattamento sanzionatorio può giustificare la rideterminazione della pena anche dopo una condanna irrevocabile, purché la pena non sia stata integralmente eseguita.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di esaminare concretamente gli indici della condotta (natura, specie, mezzi, modalità, circostanze, entità del danno o del pericolo) quando è richiesta l'applicazione dell'attenuante della lieve entità; un esame sommario basato solo sul fatto che siano già state riconosciute attenuanti generiche è insufficiente.
  • Il riconoscimento di attenuanti generiche in sede di cognizione non esclude la possibilità di un autonomo e ulteriore apprezzamento della lieve entità del fatto ai fini della rideterminazione della pena.
  • La richiesta di rideterminazione è inammissibile solo se la pena è già stata interamente eseguita (rapporto esaurito); in caso contrario il giudice dell'esecuzione deve decidere nel merito previa istruttoria, se necessaria.
  • La difesa, per massimizzare le chance di successo, deve indicare e documentare nel procedimento esecutivo gli elementi fattuali rilevanti (es. entità del danno) e segnalare eventuali errori materiali nella sentenza che possano incidere sulla valutazione della lieve entità.
  • Se il giudice dell'esecuzione manca nel suo obbligo di valutazione specifica, la Corte di cassazione è propensa ad annullare e rinviare la decisione affinché venga compiuta la necessaria istruttoria e valutazione sostanziale.

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