Cassazione Penale, Sentenza n. 26594/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra reati giudicati in procedimenti separati, ha revocato i benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione) concessi dalle sentenze di merito, determinando un effetto più sfavorevole. Contestava che tale revoca sia incompatibile con i principi consolidati di legittimità quando la pena unitaria, rideterminata per continuazione, rientri nei limiti dell'art. 163 c.p., o quando tutte le condanne originarie abbiano già previsto la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione può revocare benefici concessi in precedenza solo se la pena complessiva determinata per continuazione supera i limiti previsti dall'art. 163 c.p.; tale verifica va svolta d'ufficio anche in assenza di richiesta del P.M. Nel caso concreto entrambe le sentenze impugnate avevano concesso la sospensione condizionale per i reati oggetto di continuazione e la pena unitaria non ha superato il limite dei due anni previsto dall'art. 163 c.p.; perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva esteso la sospensione condizionale alla pena complessiva, riconoscendo tale beneficio. Ha invece escluso la possibilità di estendere il beneficio della non menzione, non concedibile se non era stato riconosciuto in sede cognitiva, e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata concessione della non menzione.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
utilizzato per l'unificazione delle pene nei casi di continuazione
indica la disposizione che consente l'unificazione per continuazione tra più reati; è il presupposto per rideterminare la pena complessiva in presenza di più condanne
limite dei due anni per la concedibilità della sospensione condizionale della pena
va verificato dal giudice dell'esecuzione se la pena complessiva determinata per continuazione rientra nei limiti previsti; solo se la pena supera tale limite il beneficio può essere revocato
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare benefici già concessi (es. sospensione condizionale) solo se, a seguito della rideterminazione della pena per continuazione, la pena complessiva supera i limiti di legge (art. 163 c.p.); la verifica è obbligatoria e può essere svolta d'ufficio.
- Se tutte le condanne che confluiscono nella continuazione hanno già ottenuto la sospensione condizionale e la pena unitaria resta nei limiti di art. 163 c.p., il beneficio deve essere esteso alla pena complessiva e non può essere revocato.
- Se solo alcune delle condanne prevedevano benefici, il giudice dell'esecuzione deve valutare globalmente la condotta del reo e gli altri presupposti di legge per decidere se estendere o revocare il beneficio, tenendo conto della meritevolezza e delle condizioni richieste dalla normativa.
- Il beneficio della non menzione non può essere riconosciuto in sede di esecuzione se non era già stato concesso in sede cognitiva: l'esecuzione non può attribuire benefici non accordati nel giudizio di merito.
- La valutazione della continuazione e delle conseguenze sui benefici è materia tecnico-giuridica in capo al giudice dell'esecuzione e deve rispettare i criteri di legalità e i limiti previsti dalla legge, indipendentemente da istanza del pubblico ministero.
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