Sentenza n. 7042/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (sezione prima) n. 160 del 29 marzo 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale del 7 ottobre 2014 di ripristino dello stato dei luoghi e demolizione di opere abusive presso un fabbricato residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari avevano impugnato l’ordinanza comunale che contestava: il mutamento della destinazione d’uso di locali al piano terra, assentiti come rimessa attrezzi, magazzino, cantina e fondaco ma utilizzati a fini residenziali; la realizzazione di terrazzi al piano primo in parziale difformità dai titoli edilizi, con incremento della superficie utile lorda; un locale in gran parte interrato con sovrastante tettoia, realizzato senza titolo e destinato a deposito e sgombero. In primo grado avevano dedotto la mancata valutazione della possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria; l’insufficienza della motivazione sul cambio d’uso; l’erronea applicazione della disciplina urbanistica comunale e regionale e la compatibilità delle opere con le norme tecniche del PRG; la natura pertinenziale del locale seminterrato e della tettoia; la mancata allegazione del verbale di sopralluogo, l’omessa pubblicazione all’albo pretorio e la violazione dell’affidamento in ragione della risalenza delle opere. Dopo il rigetto integrale del ricorso da parte del TAR Abruzzo, gli eredi hanno riproposto in appello le censure, contestando la sentenza n. 160 del 29 marzo 2024.
La decisione
L’appello è stato respinto integralmente e la sentenza del TAR è stata confermata. Il motivo sulla mancata preventiva valutazione della fiscalizzazione dell’abuso è infondato: la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 d.P.R. 380/2001 è valutabile nella fase esecutiva e richiede un accertamento tecnico dell’impossibilità di demolire senza pregiudizio per le parti legittime; gli appellanti non avevano allegato circostanze concrete attestanti un rischio statico o funzionale. È infondata anche la censura motivazionale sul mutamento d’uso, poiché l’ordinanza indicava la destinazione assentita, quella riscontrata e i locali interessati, rendendo comprensibile l’abuso senza necessità di un’ampia disamina di tutte le possibili norme urbanistiche. Le doglianze sulla disciplina del PRG sono state ritenute generiche: non era stato spiegato concretamente in che modo le disposizioni invocate consentissero le opere eseguite. È stata esclusa la natura di pertinenza urbanistica del locale e della tettoia, dotati di consistenza volumetrica propria, stabilmente infissi al suolo e idonei ad ampliare gli spazi utilizzabili, con autonoma incidenza urbanistico-edilizia; era quindi necessario il titolo edilizio. Infine, la mancata allegazione del verbale di sopralluogo non invalida l’atto quando l’ordinanza espone in modo sufficiente gli accertamenti e gli abusi e non è dimostrato un concreto pregiudizio difensivo; la pubblicazione prevista dall’art. 31, comma 7, d.P.R. 380/2001 ha finalità di pubblicità e monitoraggio, ma non è requisito di validità dell’ordinanza. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. 380/2001
la verifica circa l'eventuale possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria, ai sensi della citata disposizione del testo unico dell’edilizia, costituisce una valutazione rimessa alla fase esecutiva dell'ordine repressivo e presuppone l'accertamento tecnico dell'impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio per le parti realizzate legittimamente.
La fiscalizzazione dell’abuso è valutabile nella fase esecutiva dell’ordine repressivo e presuppone la prova tecnica che la demolizione della parte abusiva pregiudicherebbe le parti legittime; l’ordinanza non è illegittima per la sola assenza di una valutazione preventiva.
art. 31, comma 7, d.P.R. 380/2001
Quanto alla dedotta mancata pubblicazione prevista dall'art. 31, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001, il relativo obbligo assolve finalità di pubblicità e monitoraggio dell'attività repressiva, ma non costituisce elemento essenziale di validità dell'ordinanza di demolizione.
La pubblicazione dell’ordinanza assolve funzioni di pubblicità e monitoraggio; la sua omissione non incide sulla validità dell’ordinanza repressiva.
Massime di principio
- La sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34 d.P.R. 380/2001 è una misura eccezionale, da valutare nella fase esecutiva e subordinata all’accertamento tecnico che la demolizione della parte abusiva pregiudicherebbe le parti legittime; non occorre che l’ordinanza repressiva contenga una preventiva valutazione della fiscalizzazione.
- L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata sul mutamento di destinazione d’uso quando identifica i locali, la destinazione assentita e quella concretamente riscontrata, consentendo al destinatario di comprendere la difformità contestata; non è necessario un excursus su tutte le norme urbanistiche astrattamente applicabili.
- Chi censura un provvedimento per violazione della disciplina urbanistica deve indicare specificamente le disposizioni asseritamente violate e dimostrare concretamente perché esse consentirebbero le opere realizzate; la mera invocazione di norme del PRG non basta.
- La pertinenza urbanistica richiede un manufatto di modesta consistenza, privo di autonoma rilevanza funzionale ed economica e incapace di produrre un autonomo impatto urbanistico; un locale volumetricamente autonomo, stabilmente infisso al suolo e idoneo ad ampliare gli spazi utilizzabili non rientra in tale nozione e richiede il titolo edilizio.
- L’omessa allegazione del verbale di sopralluogo non invalida l’ordinanza quando l’atto finale descrive in modo sufficiente gli abusi e il destinatario è posto in condizione di comprenderli, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio difensivo; parimenti, l’omessa pubblicazione prevista dall’art. 31, comma 7, d.P.R. 380/2001 non determina l’invalidità dell’ordinanza.
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