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Provvedimento

Provvedimento del 03/05/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti, e alla Guardia di finanza, i dati che evidenziano una possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA 2016 o la sua presentazione con il solo quadro VA. Indica le informazioni contenute nella segnalazione, le modalità di consultazione tramite PEC e Cassetto fiscale, le forme di interlocuzione del contribuente e le modalità di regolarizzazione con riduzione delle sanzioni.

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per omissioni nella dichiarazione IVA 2016

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo in materia IVA

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e stabilisce come l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza elementi e informazioni utili a segnalare possibili irregolarità nella dichiarazione IVA. In particolare, la comunicazione riguarda i soggetti con partita IVA attiva e con dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2015, in relazione alla possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA 2016 oppure alla sua presentazione con la sola compilazione del quadro VA.

Finalità e ambito della segnalazione

L’iniziativa è finalizzata a favorire l’adempimento spontaneo e a consentire al contribuente di verificare la correttezza dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria. La segnalazione serve quindi a:

  • evidenziare una possibile omissione della dichiarazione IVA 2016;
  • evidenziare una possibile dichiarazione presentata in modo incompleto, limitatamente al solo quadro VA;
  • consentire al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, idonei a giustificare l’anomalia riscontrata.

Contenuto delle comunicazioni

Le comunicazioni contengono i seguenti dati:

  • codice fiscale e denominazione oppure cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • indicazione della dichiarazione IVA presentata per l’anno d’imposta 2015;
  • indicazione della dichiarazione IVA presentata per l’anno d’imposta 2016;
  • protocollo identificativo e data di invio delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti.

L’informazione relativa alla dichiarazione IVA 2016 è resa disponibile solo se presente in Anagrafe tributaria. Se tale dato manca, l’assenza viene comunque comunicata al contribuente, purché risulti ancora in attività alla data del 28 febbraio 2017.

Modalità di messa a disposizione delle informazioni

L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi:

  • dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

La stessa comunicazione è inoltre consultabile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, nel "Cassetto fiscale".

Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, può:

  • richiedere informazioni;
  • segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia.

Tali comunicazioni devono avvenire con le modalità indicate nella comunicazione inviata dall’Agenzia.

Disponibilità dei dati alla Guardia di finanza

I dati e gli elementi oggetto del provvedimento sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione delle omissioni e riduzione delle sanzioni

Il provvedimento disciplina le modalità con cui il contribuente può regolarizzare la propria posizione e beneficiare della riduzione delle sanzioni:

  • i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA 2016 possono presentarla entro novanta giorni decorrenti dal 28 febbraio 2017, versando le sanzioni in misura ridotta;
  • i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2016 con il solo quadro VA possono correggere errori od omissioni secondo l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.

Richiamo al ravvedimento operoso e limiti applicativi

Nelle motivazioni si chiarisce che l’istituto del ravvedimento operoso, riformato dall’articolo 1, comma 637, della legge n. 190 del 2014, consente al contribuente di effettuare le correzioni e i versamenti dovuti con riduzione delle sanzioni, graduata in base alla tempestività dell’intervento.

Il ricorso al ravvedimento è ammesso anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo i casi in cui sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, oppure siano state ricevute:

  • comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • gli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • legge 23 dicembre 2014, n. 190, articoli 1, commi da 634 a 636.

Pubblicazione e data del provvedimento

Il provvedimento reca data Roma, 3 maggio 2017, ed è firmato digitalmente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate vale come pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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