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Provvedimento

Provvedimento del 10/05/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna e unifica le regole del REI, articolandolo in sezioni per indagini finanziarie, monitoraggio fiscale e FATCA/CRS. Definisce soggetti obbligati, contenuti delle comunicazioni, termini, effetti delle variazioni e cancellazioni, nonché le specifiche tecniche dal 1° giugno 2017.

Modifiche al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) per la comunicazione delle PEC

Modifiche e integrazioni al Registro Elettronico degli Indirizzi

Il provvedimento ridefinisce in modo organico le regole di comunicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata al Registro Elettronico degli Indirizzi, gestito dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’anagrafe tributaria. Esso individua le sezioni del Registro, i soggetti obbligati, le informazioni da associare alla PEC, i termini per iscrizione, variazione e cancellazione, nonché le specifiche tecniche da utilizzare dal 1° giugno 2017.

Struttura e contenuto del Registro

Il REI è la sezione dell’anagrafe tributaria dedicata alla raccolta degli indirizzi PEC dei soggetti obbligati. Il Registro è articolato in sezioni distinte in funzione della categoria di soggetti tenuti alla comunicazione.

Per ogni casella PEC sono associate, se disponibili, le seguenti informazioni:

  • codice fiscale del soggetto obbligato e dell’eventuale struttura accentrata;
  • denominazione del soggetto obbligato e dell’eventuale struttura accentrata;
  • tipo operatore, desunto dalla tabella allegata;
  • sede legale;
  • codice fiscale e dati anagrafici del responsabile;
  • dati di contatto del responsabile o della struttura di appartenenza;
  • data di eventuale variazione dell’indirizzo PEC.

Soggetti obbligati e sezioni del REI

Sono tenuti alla comunicazione al Registro i soggetti individuati per le rispettive sezioni di appartenenza:

  • gli operatori finanziari già obbligati agli adempimenti in materia di indagini finanziarie, da iscrivere nella sezione "REI Indagini";
  • i destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, come attuato dal provvedimento congiunto del 8 agosto 2014, da iscrivere nella sezione "REI Monitoraggio";
  • le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione ai fini dello scambio automatico di informazioni nel settore fiscale, da iscrivere nella sezione "REI FATCA/CRS".

Le tipologie di soggetti e le sezioni di appartenenza sono riepilogate nella tabella allegato n. 3.

Popolamento iniziale delle sezioni

Per l’avvio del nuovo impianto sono previste regole di continuità con le comunicazioni già effettuate in precedenza.

In particolare:

  • per gli operatori finanziari della sezione "REI Indagini" che avevano già trasmesso la PEC secondo le precedenti specifiche, la casella già comunicata si intende confermata in assenza di nuova comunicazione;
  • per gli operatori finanziari soggetti al monitoraggio fiscale che non abbiano inviato la comunicazione prevista dal provvedimento dell’8 agosto 2014, la PEC già comunicata per "REI Indagini" si intende confermata anche per "REI Monitoraggio";
  • i soggetti che avevano comunicato la PEC per il monitoraggio fiscale con classificazione come tipo operatore 16 vengono riclassificati d’ufficio nella categoria specifica di appartenenza.

Gli indirizzi così iscritti possono comunque essere modificati secondo le regole ordinarie.

Specifiche tecniche e modalità di trasmissione

Dal 1° giugno 2017 la comunicazione al REI deve essere effettuata esclusivamente tramite il tracciato record allegato n. 1.

Dal medesimo termine è dismesso il tracciato record allegato n. 5 del provvedimento del 12 novembre 2007.

Le modalità di trasmissione della comunicazione sono disciplinate nell’allegato n. 2.

Termini per iscrizione, variazione e cancellazione

I soggetti di nuova costituzione, oppure quelli per i quali sopravvengano i requisiti soggettivi o oggettivi che determinano l’obbligo di iscrizione, devono comunicare i dati al REI entro 30 giorni dall’evento.

Ogni modifica delle informazioni comunicate deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. L’aggiornamento ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

La comunicazione di una PEC non valida o non attiva equivale al mancato invio dell’indirizzo.

I soggetti che cessano l’attività o per i quali viene meno l’obbligo di tenuta della PEC devono chiedere la cancellazione dal REI entro 30 giorni dall’evento presupposto, indicando il motivo della cessazione. Se la cessazione deriva da confluenza in altro soggetto obbligato, il termine è di 60 giorni.

La cancellazione non è automatica:

  • se l’Ufficio competente accerta l’assenza dei presupposti, la richiesta non è accolta e gli obblighi restano in capo al soggetto;
  • la cancellazione produce effetti dopo 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta del servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate;
  • fino a tale termine il soggetto non può dismettere la PEC ed è tenuto a rispondere alle richieste degli organi procedenti.

Le richieste e comunicazioni inviate dagli enti e organismi della pubblica amministrazione si considerano comunque regolarmente trasmesse sulla base dei dati presenti nel Registro al momento dell’invio, se la variazione non è stata comunicata nei termini previsti.

Trattamento e sicurezza dei dati

I dati raccolti sono inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Gli archivi sono utilizzati secondo le disposizioni che regolano gli obblighi di comunicazione delle categorie interessate.

La sicurezza è garantita:

  • nella trasmissione, mediante il sistema di invio telematico dell’anagrafe tributaria, con controllo degli accessi, crittografia e cifratura degli archivi;
  • nella conservazione, mediante un sistema di autorizzazione agli accessi e la tenuta di copie di sicurezza per il tempo necessario al controllo fiscale.

Allegati e aggiornamenti tecnici

Gli allegati fanno parte integrante del provvedimento:

  • allegato 1: tracciato record per la comunicazione della PEC al Registro;
  • allegato 2: specifiche tecniche per le modalità di trasmissione;
  • allegato 3: tabella delle sezioni del REI e delle tipologie di soggetti correlati.

Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate e comunicate con le modalità previste. Le implementazioni potranno riguardare l’adeguamento o l’integrazione delle sezioni del Registro in conseguenza di nuovi obblighi di comunicazione.

Coordinamento con i precedenti provvedimenti

Il provvedimento chiarisce che il REI, istituito con il provvedimento del 22 dicembre 2005, costituisce ora il riferimento normativo unitario per le regole di trasmissione delle PEC.

In particolare:

  • sono soppressi i punti 6.4, 6.5, 6.6 e 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, con conseguente rinvio alle nuove disposizioni e agli allegati;
  • il provvedimento del 12 novembre 2007 è superato nel punto 5 e nel tracciato record allegato n. 5;
  • il provvedimento del 20 giugno 2012 è superato nel punto 1.1 per effetto della nuova tabella degli operatori.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i principali riferimenti normativi richiamati figurano:

  • d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto e Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51;
  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, art. 7;
  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • provvedimento del 22 dicembre 2005, prot. n. 2005/188870;
  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68;
  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
  • legge 18 giugno 2015, n. 95;
  • decreti MEF del 6 agosto 2015 e del 28 dicembre 2015;
  • provvedimento del 12 novembre 2007 e altri successivi richiamati in motivazione.

La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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