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Provvedimento

Provvedimento del 12/05/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti informazioni su possibili anomalie relative a diverse categorie di reddito non dichiarate, come le comunicazioni vengono inviate, come il contribuente può chiedere chiarimenti o segnalare elementi non noti all’Amministrazione e come può regolarizzare errori od omissioni mediante ravvedimento operoso.

Comunicazioni dell’Agenzia delle entrate per l’adempimento spontaneo su redditi non dichiarati

Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo su più categorie reddituali

Il provvedimento attua l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definendo le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti informazioni su possibili anomalie dichiarative relative a diverse tipologie di redditi. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo, consentire al contribuente di verificare i dati in possesso dell’Amministrazione e regolarizzare eventuali errori o omissioni.

Ambito delle anomalie segnalate

L’Agenzia mette a disposizione informazioni relative a possibili anomalie riguardanti le seguenti categorie reddituali:

  • redditi dei fabbricati derivanti da locazione non finanziaria, imponibili a tassazione ordinaria oppure, per opzione, con cedolare secca;
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • assegni periodici;
  • redditi di partecipazione, compresi quelli derivanti da partecipazione in S.r.l. a ristretta base proprietaria;
  • redditi diversi;
  • redditi di lavoro autonomo abituale e professionale;
  • redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;
  • redditi di capitale e proventi da contratti di associazione in մասնակցazione e cointeressenza;
  • redditi d’impresa, con riferimento alle rate annuali di plusvalenze/sopravvenienze attive.

Le informazioni sono rese disponibili al contribuente affinché possa valutare la correttezza dei dati già noti all’Agenzia e fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti che possano giustificare la presunta anomalia.

Contenuto delle comunicazioni

Le comunicazioni contengono:

  • un identificativo della comunicazione;
  • i dati presenti in Anagrafe tributaria relativi ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali e ai soggetti che hanno esercitato la rateizzazione della plusvalenza/sopravvenienza maturata;
  • gli estremi del modello dichiarativo presentato, nel quale non risultano indicati, in tutto o in parte, i redditi percepiti oppure l’importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
  • l’importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

Modalità di invio al contribuente

L’Agenzia delle entrate trasmette la comunicazione:

  • all’indirizzo di posta elettronica certificata attivato dal contribuente;
  • in mancanza di PEC attiva o registrata nell’INI-PEC, tramite posta ordinaria.

Il rinvio alle PEC attivate ai sensi della normativa richiamata indica che il canale telematico è prioritario, mentre l’invio cartaceo opera in via residuale.

Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia.

L’assistenza può avvenire:

  • tramite i CAM;
  • tramite gli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia;
  • secondo le modalità indicate nella comunicazione;
  • anche mediante trasmissione di documentazione attraverso il canale CIVIS.

Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza

I dati e gli elementi richiamati nel provvedimento sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione delle violazioni e ravvedimento operoso

I contribuenti che abbiano avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili possono regolarizzare errori e omissioni mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La regolarizzazione avviene tramite:

  • presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • versamento delle maggiori imposte dovute;
  • versamento dei relativi interessi;
  • pagamento delle sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta, secondo il tempo trascorso dalla violazione.

Motivazioni e logica dell’intervento

Il provvedimento precisa che le comunicazioni sono strumentali a fornire al contribuente dati utili per correggere errori od omissioni e che il ravvedimento operoso è stato riformato dalla legge n. 190 del 2014 per consentire correzioni con riduzione graduata delle sanzioni in funzione della tempestività.

Si chiarisce inoltre che tale facoltà può essere esercitata anche se la violazione è già stata constatata o se sono iniziate attività istruttorie o di controllo, purché non sia intervenuta la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, né siano state ricevute le comunicazioni di irregolarità o gli esiti del controllo formale richiamati nel testo.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i principali riferimenti indicati figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia;
  • statuto e regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • DPR 10 novembre 1997, n. 442;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto dirigenziale 31 luglio 1998 sulle modalità tecniche di trasmissione telematica;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3 sulla cedolare secca;
  • legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 634 a 636.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è del 12 maggio 2017, firmato digitalmente dalla Direttrice dell’Agenzia delle entrate Rossella Orlandi. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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