Provvedimento del 10/05/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento apporta numerose correzioni e integrazioni alle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello Redditi 2017-PF e dei dati per l’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF, con particolare attenzione ai casi di fusione dei comuni, a controlli di compilazione e a diversi aggiornamenti formali e sostanziali dei quadri dichiarativi.
Modifiche alle specifiche tecniche del modello Redditi 2017-PF
Modifiche alle specifiche tecniche del modello Redditi 2017-PF
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate modifica le specifiche tecniche già approvate il 15 febbraio 2017 per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello "Redditi 2017-PF" e della scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Le modifiche riguardano soprattutto chiarimenti operativi, correzioni di errori materiali e aggiornamenti di controlli e formule nei vari quadri della dichiarazione.
Ambito delle modifiche e finalità
Le variazioni intervengono sulle specifiche tecniche pubblicate in precedenza e sono finalizzate a:
- fornire ulteriori indicazioni agli operatori;
- correggere errori materiali emersi dopo la pubblicazione;
- aggiornare formule, controlli e riferimenti interni alle istruzioni tecniche.
Residenza e fusione dei comuni
Una parte rilevante del provvedimento riguarda il paragrafo "3. Residenza" e, in particolare, la gestione del "Domicilio fiscale al 01/01/2016" e del "Domicilio fiscale al 01/01/2017" quando il comune di residenza è stato istituito per fusione nel corso del 2016 e ha deliberato aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’IRPEF.
In tali casi, deve essere compilata la casella "Fusione comuni" indicando il codice identificativo del territorio presente nella tabella richiamata nelle istruzioni del modello 730/2017.
Caso di presenza del solo domicilio fiscale al 1/1/2016
Se risultano compilati il comune e la provincia del domicilio fiscale al 01/01/2016, ma non quelli del 01/01/2017, e risulta compilata la casella "Fusione Comuni", l’addizionale comunale 2016 deve essere calcolata con riferimento al territorio dell’ex comune identificato dal codice catastale indicato nella casella stessa.
Sono previste le seguenti casistiche specifiche:
- per M369 (Alto Reno Terme), la casella "Fusione Comuni" è obbligatoria e può assumere i valori E135 o A558;
- per M373 (Campiglia Cervo), la casella è obbligatoria e può assumere i valori B508, H145 o I074;
- per M368 (Montescudo-Monte Colombo), la casella è obbligatoria e può assumere i valori F476 o F641;
- per comuni diversi da M368, M369 e M373, la casella non deve essere compilata.
Caso di presenza anche del domicilio fiscale al 1/1/2017
Se risultano compilati entrambi i domicili fiscali al 01/01/2016 e al 01/01/2017 e risulta compilata la casella "Fusione Comuni", il codice indicato va utilizzato per il calcolo del saldo 2016 o dell’acconto 2017 dell’addizionale comunale, a seconda che il comune interessato sia indicato nel rigo del 2016 o in quello del 2017.
Le indicazioni specifiche riportate sono le seguenti:
- se il comune del domicilio fiscale al 01/01/2016 è Alto Reno Terme (M369), Campiglia Cervo (M373) o Montescudo-Monte Colombo (M368), l’addizionale 2016 va calcolata con riferimento all’ex comune indicato nella casella;
- se il comune del domicilio fiscale al 01/01/2017 è Alto Reno Terme (M369), Campiglia Cervo (M373), Montescudo-Monte Colombo (M368), Alpago (M375) o Bienno (A861), l’addizionale 2017 va calcolata con riferimento all’ex comune indicato nella casella;
- se entrambi i comuni risultano diversi da M368, M369, M373, M375 e A861, la casella non deve essere compilata;
- per Bienno (A861), la casella è obbligatoria e può assumere i valori A861 o H050;
- per Montescudo-Monte Colombo (M368), la casella è obbligatoria e può assumere i valori F476 o F641;
- per Alto Reno Terme (M369), la casella è obbligatoria e può assumere i valori E135 o A558;
- per Campiglia Cervo (M373), la casella è obbligatoria e può assumere i valori B508, H145 o I074;
- per Alpago (M375), la casella è obbligatoria e può assumere i valori G638, H092 o D506.
Inoltre, quando entrambi i domicili fiscali sono compilati e il comune risulta presente nella tabella, nei campi 49, 50 e 51 del record B devono essere riportati denominazione, provincia e codice catastale dell’ex comune di origine relativo all’addizionale dovuta per il 2016.
Correzioni puntuali alle specifiche tecniche
Il provvedimento apporta numerose modifiche testuali e tecniche a diversi paragrafi delle specifiche:
- Casella Codice Canone (pagina 28): sono eliminate alcune parole nella descrizione del campo, con conseguente restringimento delle condizioni di obbligatorietà.
- Capitolo 7.2 (pagina 49): l’espressione "incremento della produttività" è sostituita da "premi di risultato" e viene aggiornato il calcolo "Incremento Reddito".
- Rigo RP53 (pagina 65): nell’ambito degli estremi di registrazione del contratto, l’anno 2017 è sostituito con 2016.
- Quadro RN (pagina 69): è aggiunto il richiamo al rigo RP80 colonna 9 tra le condizioni già previste.
- Pagine 86 e 99: sono eliminate alcune diciture relative ai righi RE22 e RG32.
- Detrazione assegno coniuge (pagina 87):
- il limite di reddito iniziale passa da 7.500 a 7.750 euro;
- la detrazione base passa da 1.725 a 1.783 euro;
- nel secondo scaglione il riferimento da 7.500 diventa 7.750;
- il denominatore del quoziente diventa 7.250;
- la formula della detrazione è sostituita da "1.255 + (528 X Quoziente)".
- Paragrafo 16.2 e 21 (pagine 91 e 99): vengono soppresse varie diciture e, al paragrafo 16.2, il riferimento alla colonna 3 del rigo RC5 è sostituito con quello alla colonna 4.
- Paragrafo 24.6 (pagine 110-111): si introduce un vincolo sulla compilazione della colonna 30 del rigo RN47 quando RN4 è maggiore di zero e viene eliminato un calcolo specifico relativo alla deduzione incapiente.
- Quadro RL – Attività sportive dilettantistiche (pagina 132): per le province di Trento e Bolzano vengono corretti i riferimenti tecnici e i campi richiamati nei calcoli.
- Record di tipo B e Fusione Comuni (pagina 159): viene aggiunto un rinvio alle indicazioni del nuovo paragrafo sul domicilio fiscale.
- Rigo DI001001 (pagina 177): sono eliminati alcuni codici tributo dall’elenco dei valori ammessi.
- Rigo FC033001 (pagina 185): nel controllo la congiunzione "o" è sostituita da "e".
- Rigo RC10 colonna 4 (pagina 207): nel terzo periodo del controllo sono eliminate le parole "dei redditi".
- Rigo RF31 (pagina 212): viene introdotto un controllo bloccante collegato alla somma di RF130010 su tutti i moduli.
- Righi RF098001–RF101001 (pagina 218): viene eliminata la dicitura "SI" nella colonna "Mono Modulo".
- Rigo RG10 (pagina 219): viene introdotto un controllo bloccante collegato alla somma di RG041010 su tutti i moduli.
- Rigo RG024001 (pagina 222): viene eliminato il termine RG021002 dalla formula del controllo.
- Righi RH1–RH4 (pagina 224): nella colonna 11 viene inserito il codice 3 per la voce "rientro dall’estero".
- Righi RM14 e RM26 (pagine 231 e 234): viene inserito un controllo bloccante che limita la presenza dei campi alle ipotesi in cui sia compilata la casella 21, 22 o 23 del record B.
- Righi RP014003 e RP014004 (pagina 242): vengono introdotti controlli complessi sulla sommatoria degli importi, distinti per età del contribuente rispetto alla data di riferimento, con limiti massimi di importo e relative capienze.
- Rigo RP058001 e righi successivi (pagina 247): viene eliminata una frase relativa all’età inferiore a 35 anni e viene inserito "SI" nella colonna Mono Modulo per i righi RP058001-RP059003.
- Rigo RQ099004 (pagina 251): viene eliminata una lettera "a" dopo l’asterisco.
- Righi RR001002, RR002000, RR003000 e RR002001 (pagina 252): viene eliminato il valore 3 dai valori ammessi, i righi vengono rinumerati e, nella colonna 7 "Tipo di riduzione", viene aggiunto il valore C ai valori già previsti A e B.
- Rigo RR14 colonna 9 (pagina 255): dalla formula del controllo vengono eliminati i riferimenti ai campi RL015001 e RL015002.
- Campo RS334001 (pagina 262): nella somma algebrica vengono sottratti i campi RN030006 e RN030007.
- Righi RT105 e RT106 (pagina 267): viene eliminato "SI" dalla colonna Mono Modulo.
- Righi RX008005 e RX009005, RX009001, RX012001, RX016001, RX19, RX20, RX31, RX54-RX58 (pagine 285-289): sono introdotti nuovi controlli, corretti riferimenti a sezioni, modificato il contenuto di alcune formule e aggiornati i codici tributo richiamati nei controlli comuni.
Controlli, capienze e limiti specifici su leasing e riscatto
Il provvedimento introduce due controlli particolarmente dettagliati sui righi RP014003 e RP014004, relativi rispettivamente all’"Importo canone di leasing" e al "Prezzo di riscatto".
Per entrambi i righi, quando sono presenti più moduli:
- gli importi devono essere sommati in due totali distinti, a seconda che la data di stipula del contratto sia antecedente oppure uguale/successiva alla "Data_Riferimento_Contribuente";
- per il canone di leasing, il totale dei contribuenti con età inferiore a 35 anni non può superare 8.000 e si calcola una capienza massima per gli altri casi pari a 4.000 meno il totale già considerato;
- per il prezzo di riscatto, il totale per i contribuenti con età inferiore a 35 anni non può superare 20.000 e la capienza per gli altri casi è pari a 10.000 meno il totale già considerato.
Ulteriori correzioni tecniche e di controllo
Tra le altre modifiche di rilievo, il provvedimento:
- elimina vari codici o diciture nelle colonne dei controlli e nelle tabelle dei valori ammessi;
- rettifica riferimenti di sezione e di quadro;
- aggiorna controlli bloccanti che limitano la presenza di campi in base alla compilazione del record B;
- corregge formule e riferimenti interni nei quadri DI, LM, RN, RG, RX e altri quadri dichiarativi;
- aggiorna il trattamento di alcuni codici tributo nei controlli incrociati, inclusi i codici 1683, 4722 e 1795.
Correzioni successive e pubblicazione
Il provvedimento precisa che eventuali ulteriori correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con relativa comunicazione.
Motivazione e base normativa
Le modifiche sono motivate dall’esigenza di fornire ulteriori indicazioni agli operatori del settore e di correggere errori materiali successivi alla pubblicazione delle specifiche tecniche.
Il provvedimento richiama come base normativa, tra gli altri:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
- il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2017.
Infine, viene precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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