Sentenza del 24/03/2016 n. 5832 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Toscana, contestando l'annullamento della ripresa IVA relativa all'acquisto di autovetture usate da società italiane che avevano applicato il regime del margine. Secondo l'Amministrazione, i veicoli provenivano da società estere di autonoleggio o leasing, soggetti che normalmente avevano utilizzato le autovetture come beni strumentali e detratto l'IVA all'acquisto. Di conseguenza, mancava il presupposto sostanziale per applicare il regime speciale del margine. L'Agenzia contestava inoltre che la C.T.R. avesse posto interamente a suo carico la prova della partecipazione o conoscenza della frode, anziché considerare gli elementi presuntivi emergenti dai libretti di circolazione e porre sulla contribuente l'onere di dimostrare la legittimità del regime derogatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non coglieva la reale motivazione della sentenza impugnata, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha stabilito che il regime del margine richiede la mancata detrazione definitiva dell'IVA da parte del cedente originario e che la provenienza dei veicoli da società di autonoleggio o leasing costituisce un elemento presuntivo idoneo a mettere in dubbio la legittimità del regime. In presenza di tali elementi, spetta al contribuente cessionario dimostrare l'esistenza dei presupposti sostanziali, non essendo sufficiente la regolarità formale della fattura. La sentenza della C.T.R. è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della C.T.R. della Toscana, anche per la liquidazione delle spese. Il giudizio non si è quindi concluso con una definitiva condanna fiscale, ma con il rinvio per una nuova decisione conforme ai principi indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
Il regime del margine presuppone la mancata detrazione dell'IVA versata a monte dal cedente.
Il regime speciale è applicabile solo quando l'IVA sull'acquisto originario sia stata assolta in via definitiva senza possibilità di detrazione. La fattura formalmente emessa in regime del margine non dimostra da sola la sussistenza di tale presupposto.
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 37, comma 2
Gli acquisti dei beni assoggettati al regime previsto nello Stato membro di provenienza non sono considerati acquisti intracomunitari.
La verifica dei presupposti del regime del margine deve estendersi all'intera catena delle cessioni e non può essere limitata al solo rapporto diretto tra il contribuente e il cedente nazionale.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 26-bis
Le cessioni sono assoggettate a imposta limitatamente all'utile realizzato.
Il regime del margine costituisce una deroga al regime ordinario IVA e mira a evitare la doppia imposizione sui beni d'occasione, ma può essere applicato soltanto quando ne ricorrano i presupposti sostanziali.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
Gli obblighi formali di indicazione in fattura del regime del margine servono alla trasparenza dell'operazione, ma non sostituiscono la prova dei requisiti sostanziali.
Codice civile, art. 2697
In presenza di elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, il contribuente che invoca il regime speciale deve provare i fatti costitutivi del diritto alla sua applicazione.
Codice civile, artt. 2717 e 2729
La provenienza dei veicoli da società di autonoleggio o leasing può costituire base per una presunzione semplice, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, circa l'avvenuta detrazione dell'IVA a monte.
Codice civile, art. 1176, comma 2
Il cessionario professionale deve adottare una diligenza qualificata e verificare non solo la regolarità formale della fattura, ma anche la concreta sussistenza dei presupposti del regime fiscale invocato.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine è un regime speciale e derogatorio: chi lo applica deve poter dimostrare concretamente che l'IVA a monte non sia stata detratta dal cedente originario.
- La fattura e gli adempimenti formali non sono sufficienti, se esistono elementi oggettivi che fanno presumere l'erronea applicazione del regime.
- La provenienza di un'autovettura da società di autonoleggio, leasing o soggetti analoghi può costituire un significativo indice della detrazione dell'IVA originaria e quindi dell'inapplicabilità del margine.
- Quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi contrari, l'onere della prova si sposta sul contribuente cessionario, che deve dimostrare la legittimità sostanziale del regime.
- Un operatore professionale del settore deve effettuare controlli più rigorosi, anche sulla base dei dati desumibili dai libretti di circolazione e dalla storia del veicolo.
- La mancata conoscenza della frode può incidere sulle sanzioni e sulla buona fede, ma non elimina automaticamente il recupero dell'IVA quando manchino i presupposti oggettivi del regime del margine.
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