Cassazione Civile, Ordinanza n. 18335/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 euro irrogata dalla Consob a un consigliere di amministrazione di una banca, ritenuto responsabile della violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 94 TUF in relazione a offerte al pubblico di obbligazioni della banca. Il destinatario della sanzione aveva ottenuto in appello l'annullamento della delibera Consob per tardività della contestazione, ritenuta intervenuta oltre il termine di 180 giorni dall'accertamento ai sensi dell'art. 195 TUF. La Consob ricorre per cassazione deducendo, con sei motivi, nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, omesso esame di fatti decisivi e violazione/falsa applicazione delle norme che disciplinano il termine decadenziale per la contestazione e i poteri di vigilanza e accertamento dell'Autorità. In particolare sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente individuato il momento di "accertamento" anticipandolo rispetto alla effettiva acquisizione, da parte dell'Autorità, degli elementi necessari per formulare la contestazione, e che abbia confuso fatti e documenti rilevanti, oltre a non considerare la complessità dell'attività istruttoria e di vigilanza svolta in collaborazione con la Banca d'Italia.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, assorbendo i restanti. Cassa la sentenza della Corte d'appello di Firenze e rinvia alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi di diritto affermati in tema di decorrenza del termine di 180 giorni per la contestazione degli illeciti amministrativi finanziari e valutando i documenti indicati come decisivi dalla ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 94 d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)
disciplina gli obblighi informativi connessi al prospetto/offerta al pubblico; la violazione di tali precetti era alla base della sanzione amministrativa contestata.
art. 195 d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)
il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal momento dell'accertamento, inteso come completamento dell'attività istruttoria necessaria a verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, non dalla mera percezione materiale dei fatti.
art. 191 d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)
richiamato nel quadro delle sanzioni amministrative finanziarie e del relativo procedimento.
art. 14 l. n. 689/1981
si applica anche ai procedimenti sanzionatori finanziari; il giudice può sindacare il ritardo nella contestazione solo verificando se vi sia stata un'ingiustificata protrazione dell'istruttoria, secondo un giudizio ex ante.
art. 115 c.p.c.
invocato come parametro per censurare la motivazione e la valutazione del materiale probatorio della sentenza impugnata.
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria o meramente apparente.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia finanziaria, il termine per la contestazione non decorre dalla mera acquisizione dei fatti nella loro materialità, ma dal momento in cui l'Autorità ha completato l'istruttoria necessaria a verificare compiutamente la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito.
- In ambiti regolati e complessi, come l'intermediazione finanziaria, la costatazione dei fatti e il loro accertamento non coincidono automaticamente: possono essere necessarie ulteriori attività istruttorie e valutative, purché svolte in tempi ragionevoli e senza inerzie ingiustificate.
- Il giudice dell'opposizione non può sostituirsi all'Autorità di vigilanza nel valutare l'opportunità di proseguire le indagini, ma può controllare ex ante se la durata dell'istruttoria sia stata ragionevolmente necessaria o se vi siano stati ritardi artificiosi o ingiustificati.
- Ai fini della verifica della tempestività della contestazione, il giudice deve esaminare concretamente i documenti e gli elementi decisivi introdotti in causa e non può fondare la decisione su ricostruzioni apodittiche, incoerenti o frutto di evidente confusione tra vicende e procedimenti diversi.
- Nel contesto della vigilanza finanziaria, l'attività dell'Autorità non si esaurisce nell'irrogazione della sanzione, ma comprende anche funzioni preventive e di intervento; ciò rileva nella valutazione del momento in cui può dirsi completato l'accertamento dell'illecito.
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