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Ordinanza

Ordinanza n. 2961/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari provvisorie ex artt. 55 e 56 c.p.a.: - del provvedimento prot. 10174/U del 05.08.2025 con il quale il Comune di Lacco Ameno ha dichiarato la decadenza degli atti anticipata occupazione ex art. 38 c.n. n. 3 del 17.03.2008 e prot. 8721 del 03.07.2008 rilasciati in favore del ricorrente in ragione del “mancato pagamento dei canoni demaniali relativi alle annualità dal 2017 al 2024”; - della nota prot. 7609 del 17.06.2025 del Responsabile del III Settore LL.PP. del Comune di Lacco Ameno, recante richiesta di trasmissione delle ricevute di pagamento dei canoni demaniali dal 2017 al 2025 e dell'addizionale regionale; - della nota prot. 8688 del 09.07.2025 del Comune di Lacco Ameno recante avvio del procedimento di revoca degli atti di anticipata occupazione n. 3 del 17.03.2008 e prot. 8721 del 03.07.2008; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda l’istanza ex art. 116 c.p.a., notificata il 07/10/2025 e depositata in giudizio il 15/10/2025, per l’annullamento: - del silenzio significativo (di rigetto) formatosi sull’istanza di accesso del 08.08.2025 avanzata dal ricorrente nei confronti del Comune di Lacco Ameno, al fine di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: “1) di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi ai lavori di rifacimento della piazza denominata Duca Duca (che ricomprende le aree demaniali di cui agli atti di anticipata occupazione ex art. 38 c.n.) ivi compreso il certificato di collaudo ed ultimazione delle opere; 2) degli atti relativi alla regolarità contributiva (sub specie di pagamento dei canoni demaniali) di tutti i concessionari demaniali siti nel Comune di Lacco Ameno (anche con oscuramento dei dati sensibili); c) di eventuali ed ulteriori provvedimenti di decadenza/revoca adottati dall’amministrazione comunale nei confronti dei concessionari demaniali inadempienti”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202504183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio significativo di rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa ai lavori di rifacimento di una piazza, alla regolarità dei pagamenti dei canoni demaniali da parte di tutti i concessionari comunali e ad eventuali provvedimenti di decadenza o revoca

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio principale è contestato il provvedimento comunale che ha revocato e dichiarato la decadenza, ai sensi degli artt. 42 e 47 del codice della navigazione, degli atti di anticipata occupazione ex art. 38 del codice della navigazione rilasciati al ricorrente, motivando con il mancato pagamento dei canoni demaniali per le annualità dal 2017 al 2024. Con istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., il ricorrente ha impugnato il silenzio di rigetto formatosi sull'istanza di accesso dell'8 agosto 2025, deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013. Ha sostenuto di avere un interesse diretto, concreto e attuale, anche difensivo, a conoscere: a) gli atti relativi ai lavori di rifacimento della piazza, comprese le opere riguardanti le aree demaniali occupate e i certificati di collaudo e ultimazione; b) gli atti relativi al pagamento dei canoni demaniali da parte di tutti i concessionari demaniali del Comune, anche con oscuramento dei dati sensibili; c) eventuali ulteriori provvedimenti di decadenza o revoca adottati nei confronti dei concessionari inadempienti. L'interesse difensivo era collegato alla dedotta interruzione dell'attività commerciale nel periodo 2017-aprile 2025 e alla necessità di verificare se altri concessionari colpiti dagli eventi naturali avessero omesso il pagamento dei canoni. Il Comune ha eccepito la genericità, il carattere esplorativo e massivo della richiesta, la lesione della privacy dei terzi e l'assenza dei presupposti soggettivi dell'accesso. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio la mancata notificazione dell'istanza ex art. 116 ai concessionari demaniali, potenziali controinteressati, con riferimento alle richieste sub b) e c).

La decisione

Il TAR ha applicato i requisiti dell'accesso difensivo: interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica determinata; collegamento tra i documenti richiesti e le difese da approntare; adeguata motivazione; nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione controversa. Ha dichiarato inammissibili le richieste sub b) e c), ritenendole generiche, meramente esplorative e dirette a ottenere una notevole mole di documenti contabili e non contabili relativi a tutti i concessionari demaniali del Comune, nonché provvedimenti non specificamente individuati di decadenza o revoca. Tali richieste avrebbero comportato un controllo generalizzato sull'attività dell'ente e non risultavano strettamente funzionali alla difesa, anche per la loro estrema genericità. La mancata notificazione dell'istanza ai concessionari, quali controinteressati, costituiva inoltre il profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio. Ha invece accolto la richiesta sub a), ritenendo sufficientemente circoscritta agli eventi del 2019 e ai lavori di rifacimento della piazza svolti nel periodo 2020-2025, adeguatamente motivata e riferita a documenti già esistenti e detenuti dall'amministrazione, senza necessità di elaborazione di dati. Ha ordinato al Comune di consentire l'accesso documentale ai soli atti relativi ai lavori indicati entro 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Le spese sono state riservate alla definizione del giudizio principale.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    L'accesso difensivo richiede un interesse diretto, concreto e attuale, un collegamento tra i documenti e le difese da approntare e un'adeguata motivazione, secondo un nesso di strumentalità necessaria.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    Richiamato dal ricorrente nell'impugnazione del silenzio di rigetto sull'istanza di accesso.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati.

    Impone, per l'istanza di accesso connessa a un giudizio pendente, la notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati; la mancata notificazione ha rilevato ai fini dell'inammissibilità delle richieste relative agli altri concessionari.

  • artt. 42 e 47 codice della navigazione

    Disposizioni richiamate nel giudizio principale quale base della revoca e della decadenza dagli atti di anticipata occupazione demaniale.

  • art. 38 codice della navigazione

    Disposizione in base alla quale erano stati rilasciati gli atti di anticipata occupazione demaniale oggetto del giudizio principale.

  • art. 73 c.p.a.

    Utilizzato dal Collegio per sottoporre alle parti il profilo d'ufficio relativo alla parziale inammissibilità dell'istanza per omessa notifica ai controinteressati.

Massime di principio

  • L'accesso difensivo è ammissibile solo quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica determinata, un collegamento tra i documenti richiesti e le difese da approntare e un nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e controversia.
  • Una richiesta di accesso rivolta indistintamente agli atti contabili e amministrativi relativi a tutti gli operatori di un determinato settore e a eventuali provvedimenti non specificamente individuati è generica ed esplorativa e non può essere utilizzata per esercitare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
  • L'accesso può essere ordinato quando la richiesta sia circoscritta temporalmente e oggettivamente, adeguatamente motivata e riguardi documenti già esistenti e detenuti dall'amministrazione, senza imporre a quest'ultima un'attività di elaborazione o creazione di dati.
  • Nel giudizio di accesso connesso a una controversia pendente, l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. deve essere notificata anche agli eventuali controinteressati; l'omessa notificazione rende inammissibile la domanda nei loro confronti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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