Regolamento (UE) 2019/816
Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento crea ECRIS-TCN, un archivio centralizzato europeo che consente alle autorità competenti di verificare rapidamente quali Stati membri possiedano informazioni su precedenti penali di cittadini di paesi terzi. Il sistema si integra con ECRIS per ottenere poi le informazioni di dettaglio dai casellari nazionali e si basa soprattutto su dati alfanumerici, impronte digitali e, in prospettiva, immagini del volto. La disciplina contiene regole puntuali su inserimento, conservazione, accesso, sicurezza, diritti degli interessati, controlli e responsabilità, oltre ad attribuire a eu-LISA lo sviluppo e la gestione operativa del sistema. Sono inoltre previste modifiche al regolamento istitutivo di eu-LISA per includere i nuovi compiti.
Istituisce il sistema centralizzato ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri che detengono informazioni su condanne di cittadini di paesi terzi e apolidi, integrando ECRIS e modificando il regolamento (UE) 2018/1726.
Ambito di applicazione
Si applica al trattamento delle informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi, inclusi apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, che siano stati oggetto di condanne negli Stati membri, al fine di individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sul loro casellario giudiziale. Salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), si applica anche ai cittadini dell'Unione che possiedono altresì la cittadinanza di un paese terzo e sono stati condannati negli Stati membri. Coinvolge le autorità centrali degli Stati membri, eu-LISA, Eurojust, Europol ed EPPO; non si applica alla Danimarca e, secondo i protocolli richiamati, non vincola né si applica all'Irlanda, mentre il Regno Unito aveva notificato la volontà di partecipare all'adozione e applicazione. L'applicazione è soggetta a un avvio successivo deciso dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35 e a transizioni specifiche per l'inserimento dei dati pregressi.
Regolamento (UE) 2019/816: sistema centralizzato ECRIS-TCN per le condanne dei cittadini di paesi terzi
Il regolamento istituisce un meccanismo europeo centralizzato per individuare con rapidità quali Stati membri detengano informazioni sul casellario giudiziale di cittadini di paesi terzi, apolidi e, in parte, cittadini dell'Unione con doppia cittadinanza. L'obiettivo dichiarato è superare le criticità dell'attuale scambio "generalizzato" di richieste tra tutti gli Stati membri, rendendo più efficiente e completo l'accesso alle informazioni penali nel quadro della cooperazione giudiziaria. Il sistema ECRIS-TCN non sostituisce ECRIS, ma lo integra: una volta individuati gli Stati membri interessati, la richiesta di contenuto avviene tramite ECRIS secondo le regole della decisione quadro 2009/315/GAI.
Finalità e contesto
Il regolamento si colloca nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e risponde all'esigenza di assicurare che le precedenti condanne pronunciate in uno Stato membro siano considerate anche altrove, sia nel corso di nuovi procedimenti penali sia per finalità di prevenzione e controllo previste dal diritto nazionale. I considerando evidenziano che il sistema precedente non era adeguato rispetto alle richieste relative ai cittadini di paesi terzi, i cui dati non sono raccolti in uno Stato di cittadinanza ma solo negli Stati in cui sono state pronunciate le condanne. Da qui la scelta di un sistema che consenta all'autorità centrale di verificare rapidamente quali altri Stati membri siano in possesso di informazioni pertinenti.
Ambito soggettivo e definizioni rilevanti
L'ambito di applicazione riguarda il trattamento delle informazioni sull'identità di cittadini di paesi terzi condannati negli Stati membri, al fine di localizzare gli Stati membri in possesso delle corrispondenti informazioni giudiziarie. La disciplina si estende anche ai cittadini dell'Unione che possiedono simultaneamente la cittadinanza di un paese terzo, salvo una specifica eccezione relativa all'inserimento di impronte digitali prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii).
Tra le definizioni essenziali, il regolamento chiarisce che per "condanna" si intende la decisione definitiva di una giurisdizione penale riportata nel casellario giudiziale; per "autorità centrale" si intende quella designata ai sensi della decisione quadro 2009/315/GAI; per "sistema centrale" la banca dati gestita da eu-LISA; per "informazioni sull'identità" i dati alfanumerici, le impronte digitali e le immagini del volto. È inoltre definito il "riscontro positivo", cioè la corrispondenza tra dati contenuti nel sistema e dati usati per interrogare il sistema.
Architettura del sistema e ruolo di eu-LISA
ECRIS-TCN è composto da quattro elementi: un sistema centrale, un punto di accesso centrale nazionale in ciascuno Stato membro, un software di interfaccia e un'infrastruttura di comunicazione tra sistema centrale e punti nazionali. Il sistema centrale è ospitato da eu-LISA presso i propri siti tecnici. Il software di interfaccia è integrato con l'attuazione di riferimento ECRIS, ma gli Stati membri che utilizzano un proprio software nazionale ECRIS possono continuare a farlo, a condizione che esso sia tecnicamente conforme agli atti di esecuzione e ai requisiti fissati da eu-LISA.
Gli Stati membri che impiegano software nazionale sostengono i costi di sviluppo, manutenzione e interconnessione, salvo il software di interfaccia. Se uno Stato membro non è in grado di conformarsi agli obblighi tecnici, deve usare l'attuazione di riferimento ECRIS, compreso il software di interfaccia integrato.
eu-LISA è responsabile dello sviluppo e della gestione operativa di ECRIS-TCN secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. L'Agenzia cura anche l'ulteriore sviluppo e la manutenzione dell'attuazione di riferimento ECRIS, definisce l'architettura fisica del sistema e coordina il progetto tramite un consiglio di gestione del programma e un gruppo consultivo tecnico.
Dati trattati e regole di inserimento
Per ogni cittadino di paese terzo condannato, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna crea una registrazione nel sistema centrale. I dati obbligatori includono:
- cognome;
- nome o nomi;
- data di nascita;
- luogo di nascita (città e paese);
- cittadinanza o cittadinanze;
- sesso;
- nomi precedenti, se del caso;
- codice dello Stato membro di condanna.
Sono previsti inoltre dati facoltativi, come il nome dei genitori se già presenti nel casellario, e dati supplementari, come numero o tipo di documento di identità, autorità di rilascio, pseudonimi o alias. L'articolo 5 impone anche l'inserimento dei dati relativi alle impronte digitali rilevati conformemente al diritto nazionale nel corso di procedimenti penali. In termini minimi, gli Stati membri devono includere le impronte digitali almeno nei casi di condanna a pena detentiva di almeno sei mesi oppure per reati punibili con pena detentiva massima non inferiore a 12 mesi secondo il diritto nazionale.
Le registrazioni devono essere create, ove possibile, automaticamente e senza ingiustificato ritardo dopo l'iscrizione della condanna nel casellario nazionale. Per le condanne anteriori all'avvio del sistema, gli Stati membri devono comunque creare le registrazioni, nei limiti dei dati già detenuti nelle proprie banche dati nazionali. Le impronte digitali pregresse possono essere incluse solo se raccolte in procedimenti penali e se è possibile stabilire una chiara corrispondenza con le altre informazioni d'identità. Il regolamento consente di usare anche impronte digitali raccolte per finalità diverse dal procedimento penale, se il diritto nazionale ne autorizza l'uso in sede penale.
Immagini del volto e futuro ampliamento biometrico
Le immagini del volto possono essere inserite nella registrazione se il diritto dello Stato membro di condanna consente la raccolta e conservazione di tali immagini. In una prima fase, l'uso delle immagini del volto è limitato alla conferma dell'identità di una persona già identificata tramite dati alfanumerici o impronte digitali. La Commissione può adottare atti delegati per estendere l'uso delle immagini del volto all'identificazione dei cittadini di paesi terzi, ma solo dopo aver valutato disponibilità tecnologica, necessità e proporzionalità, anche alla luce degli sviluppi del riconoscimento facciale.
Consultazione del sistema e casi d'uso
Le autorità centrali devono usare ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo quando tali informazioni siano richieste in uno Stato membro per un procedimento penale o per altri fini previsti dal diritto nazionale. Il regolamento elenca tra questi fini la verifica del proprio casellario su richiesta dell'interessato, il rilascio di nulla osta di sicurezza, il rilascio di licenze o permessi, le indagini di sicurezza in ambito lavorativo o di volontariato a contatto con minori o persone vulnerabili, le procedure in materia di visti, cittadinanza, migrazione e asilo, nonché i controlli per appalti pubblici e concorsi pubblici.
In determinati casi, l'autorità che richiede le informazioni può decidere che l'uso del sistema non sia adeguato; ciò non vale, però, quando la richiesta proviene dall'interessato per il proprio casellario o quando è formulata per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2011/93/UE. Il regolamento consente anche di interrogare il sistema rispetto a cittadini dell'Unione per verificare se siano trattati come cittadini di paese terzo in ragione della loro doppia cittadinanza.
Quando vi è un riscontro positivo, il sistema comunica automaticamente quali Stati membri detengono informazioni e i numeri di riferimento associati, insieme alle corrispondenti informazioni d'identità. Tali informazioni devono servire soltanto per confermare l'identità e per inoltrare una richiesta tramite ECRIS o, per Eurojust/Europol/EPPO, per le richieste previste dai rispettivi strumenti istitutivi. In assenza di riscontro, il sistema lo comunica automaticamente all'autorità interrogante.
Accesso di Eurojust, Europol ed EPPO e rapporti con paesi terzi
Eurojust, Europol ed EPPO dispongono di accesso diretto a ECRIS-TCN per svolgere i rispettivi compiti istituzionali e individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne di cittadini di paesi terzi. Dopo un riscontro positivo, essi possono contattare le autorità nazionali degli Stati membri individuati per ottenere le informazioni secondo le procedure applicabili nei rispettivi strumenti giuridici.
L'articolo 17 disciplina il ruolo di Eurojust quale punto di contatto per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali: tali soggetti possono chiedere, per fini di procedimento penale, quali Stati membri possano detenere informazioni sul casellario di un cittadino di paese terzo. Eurojust interroga ECRIS-TCN e, se vi è riscontro positivo, può comunicare il nome dello Stato membro solo con il suo consenso. L'articolo 18 vieta a Eurojust, Europol, EPPO e alle autorità centrali di trasmettere a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati informazioni ottenute tramite ECRIS-TCN, salvo il meccanismo specifico dell'articolo 17, paragrafo 3.
Conservazione, aggiornamento e cancellazione dei dati
Le registrazioni restano nel sistema centrale finché le relative condanne sono conservate nel casellario giudiziale nazionale. Alla scadenza del periodo di conservazione, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella la registrazione, comprese impronte digitali e immagini del volto; la cancellazione deve avvenire automaticamente, se possibile, e comunque entro un mese.
Gli Stati membri possono modificare o cancellare i dati che hanno inserito. Ogni variazione nel casellario giudiziale che abbia generato la registrazione deve comportare un corrispondente aggiornamento senza ingiustificato ritardo. Se uno Stato membro ritiene che i dati siano inesatti o trattati illecitamente, deve avviare immediatamente una verifica e, se necessario, rettificare o cancellare i dati. Se il problema è segnalato da uno Stato membro diverso da quello di condanna, quest'ultimo deve verificare, correggere o cancellare e informare senza ritardo lo Stato che ha sollevato la questione.
Sicurezza, responsabilità e sanzioni
Il regolamento contiene una disciplina molto dettagliata sulla sicurezza del sistema. eu-LISA deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate, compresi un piano di sicurezza e di continuità operativa e ripristino in caso di disastro. Gli Stati membri devono assicurare la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al punto di accesso centrale nazionale e al momento del ricevimento, proteggere le infrastrutture, impedire accessi non autorizzati, controllare e cifrare la trasmissione, mantenere profili del personale autorizzato e consentire la tracciabilità delle operazioni compiute nel sistema.
Sul piano della responsabilità, il regolamento prevede il diritto al risarcimento per danni materiali o non materiali subiti a causa di trattamenti illeciti o altri atti incompatibili con il regolamento. La responsabilità può ricadere sullo Stato membro responsabile del danno oppure su eu-LISA se non ha adempiuto ai propri obblighi. Sono inoltre disciplinate le responsabilità per danni causati a ECRIS-TCN dagli Stati membri, da Eurojust, Europol o EPPO. L'uso improprio dei dati deve essere sanzionato con misure effettive, proporzionate e dissuasive secondo il diritto nazionale o dell'Unione.
Protezione dei dati e diritti degli interessati
L'autorità centrale di ciascuno Stato membro è titolare del trattamento per le operazioni da essa effettuate; eu-LISA è responsabile del trattamento per l'inserimento dei dati nel sistema centrale ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. I dati possono essere trattati solo per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui casellari giudiziali di cittadini di paesi terzi, e l'accesso è limitato al personale autorizzato strettamente necessario.
Il regolamento riconosce ai cittadini di paesi terzi il diritto di chiedere accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento. Le richieste possono essere presentate a qualunque autorità centrale; se arrivano a uno Stato diverso da quello di condanna, devono essere trasmesse entro dieci giorni lavorativi. Lo Stato membro di condanna deve verificare subito i dati e rispondere senza ritardo. Se i dati sono inesatti o trattati illecitamente, devono essere rettificati o cancellati; in caso contrario, lo Stato membro deve adottare una decisione scritta e informare l'interessato sulle vie di ricorso e sull'eventuale assistenza disponibile, inclusa quella delle autorità nazionali di controllo.
Le autorità centrali cooperano per garantire l'esercizio effettivo di tali diritti. Chiunque può presentare reclamo e ricorso nello Stato membro di condanna che abbia negato l'accesso, la rettifica o la cancellazione. Le autorità nazionali di controllo verificano la liceità del trattamento e devono effettuare un audit almeno ogni tre anni; il Garante europeo della protezione dei dati vigila sul trattamento svolto da eu-LISA ed effettua analoghi audit triennali.
Registri, statistiche e monitoraggio
eu-LISA e le autorità competenti devono registrare i trattamenti effettuati in ECRIS-TCN, indicando in particolare finalità, dati trasmessi, riferimento dell'archivio nazionale, data e ora, dati usati per l'interrogazione e identità del funzionario. I registri servono a verificare la liceità del trattamento e a garantire integrità e sicurezza; sono conservati per tre anni, salvo esigenze di verifiche già avviate.
Il regolamento prevede anche un uso anonimizzato dei dati per relazioni e statistiche. eu-LISA deve creare un archivio centrale per elaborazioni statistiche e trasmettere ogni mese alla Commissione statistiche sulla registrazione, conservazione e scambio delle informazioni tramite ECRIS-TCN e l'attuazione di riferimento ECRIS. Gli Stati membri devono fornire a eu-LISA e alla Commissione le statistiche necessarie, incluse quelle sul numero di cittadini di paesi terzi condannati e sul numero di condanne pronunciate sul loro territorio.
Entrata in funzione, transizione e valutazione
L'avvio del sistema è subordinato all'adozione degli atti di esecuzione, alla validazione delle misure tecniche e giuridiche da parte degli Stati membri e al collaudo generale da parte di eu-LISA. Una volta fissata la data di inizio dell'inserimento dei dati, gli Stati membri devono inserire le informazioni entro due mesi; poi eu-LISA esegue un collaudo finale e la Commissione stabilisce la data di entrata in funzione. Gli Stati membri iniziano a usare il sistema da tale data.
Per le condanne pregresse, i dati alfanumerici devono essere inseriti entro il termine previsto dall'articolo 35, paragrafo 2, mentre i dati relativi alle impronte digitali devono essere inseriti al più tardi entro due anni dall'entrata in funzione. Il regolamento prevede anche che gli Stati membri adottino quanto prima le misure necessarie per la conformità, disponendo comunque di almeno 36 mesi dall'entrata in vigore per adeguarsi.
Sul piano del controllo ex post, eu-LISA deve presentare relazioni periodiche sullo sviluppo e sul funzionamento del sistema, e la Commissione deve effettuare una valutazione globale quattro anni dopo l'entrata in funzione e poi ogni quattro anni. La valutazione deve considerare anche l'impatto sui diritti fondamentali, la persistenza dei principi di base del sistema, l'adeguatezza dell'uso dei dati biometrici e, nella prima valutazione, l'effetto dell'inclusione dei cittadini UE con doppia cittadinanza, la permanenza dell'uso di software nazionale da parte di alcuni Stati membri, l'inserimento delle impronte digitali e l'incidenza sulla protezione dei dati.
Modifiche al regolamento istitutivo di eu-LISA
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2018/1726 per attribuire espressamente a eu-LISA la preparazione, lo sviluppo e la gestione operativa di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS. Vengono aggiornati i compiti dell'Agenzia, le relazioni che deve adottare, la pubblicazione degli elenchi delle autorità centrali e la possibilità per Eurojust, Europol ed EPPO di assistere come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione quando si discutono questioni connesse a ECRIS-TCN.
Disposizioni principali
Istituzione di ECRIS-TCN e finalità
L'articolo 1 istituisce un sistema per individuare gli Stati membri che detengono informazioni sulle condanne di cittadini di paesi terzi e disciplina le condizioni di utilizzo da parte delle autorità centrali, di Eurojust, Europol ed EPPO. Il sistema serve a supportare la richiesta di informazioni tramite ECRIS.
Ambito soggettivo e definizioni
L'articolo 2 delimita l'ambito ai cittadini di paesi terzi condannati negli Stati membri, con estensione generale ai cittadini UE con doppia cittadinanza di paese terzo, salvo la regola speciale dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii). L'articolo 3 definisce, tra l'altro, condanna, procedimento penale, casellario giudiziale, Stato membro di condanna, autorità centrale, autorità competenti, sistema centrale, dati alfanumerici, impronte digitali, immagine del volto e riscontro positivo.
Architettura tecnica e ruolo di eu-LISA
L'articolo 4 struttura ECRIS-TCN in sistema centrale, punti di accesso centrali nazionali, software di interfaccia e infrastruttura di comunicazione. Il sistema centrale è ospitato da eu-LISA, che cura anche la manutenzione dell'attuazione di riferimento ECRIS; gli Stati membri che usano software nazionale devono garantire compatibilità tecnica e, se non conformi, utilizzare l'attuazione di riferimento.
Dati inseriti nel sistema e modalità di registrazione
L'articolo 5 stabilisce che per ogni cittadino di paese terzo condannato l'autorità centrale dello Stato membro di condanna crea una registrazione nel sistema centrale. I dati obbligatori comprendono cognome, nome/i, data e luogo di nascita, cittadinanza/e, sesso, eventuali nomi precedenti e codice dello Stato membro; sono previsti dati facoltativi e supplementari, nonché l'inserimento delle impronte digitali rilevate conformemente al diritto nazionale in procedimenti penali, con criteri minimi legati alla pena detentiva di almeno sei mesi o al reato punibile con pena massima non inferiore a dodici mesi.
Immagini del volto e possibile evoluzione biometrica
L'articolo 6 consente inizialmente l'uso delle immagini del volto solo per confermare l'identità del cittadino identificato tramite dati alfanumerici o impronte. La Commissione può adottare atti delegati per estenderne l'uso all'identificazione biometrica, previa valutazione di necessità, proporzionalità e maturità tecnologica.
Uso del sistema per interrogazioni e riscontri positivi
L'articolo 7 impone alle autorità centrali di usare ECRIS-TCN per individuare gli Stati membri detentori di informazioni sui casellari quando le informazioni sono richieste per procedimenti penali o per altri fini ammessi dal diritto nazionale, tra cui verifiche sul proprio casellario, nulla osta di sicurezza, licenze o permessi, indagini di sicurezza lavorative o per volontariato, procedure di visto, cittadinanza, migrazione, asilo, e controlli su appalti e concorsi pubblici. In caso di riscontro positivo il sistema comunica automaticamente gli Stati membri interessati e le informazioni corrispondenti, utilizzabili solo per formulare la richiesta tramite ECRIS o, per Eurojust/Europol/EPPO, per le richieste di loro competenza.
Conservazione, rettifica e cancellazione dei dati
L'articolo 8 prevede la conservazione della registrazione nel sistema centrale finché le condanne restano nel casellario giudiziale nazionale. L'articolo 9 impone la rettifica o cancellazione senza ingiustificato ritardo quando i dati cambiano, sono inesatti o illecitamente trattati; la cancellazione deve avvenire automaticamente, se possibile, comunque non oltre un mese dalla scadenza del periodo di conservazione.
Competenze esecutive e sviluppo tecnico
L'articolo 10 attribuisce alla Commissione l'adozione degli atti di esecuzione sulle specifiche tecniche dei dati, delle impronte digitali, delle immagini del volto, dell'interfaccia, della qualità dei dati, dell'inserimento, dell'accesso, della modifica e cancellazione, dei registri, dell'archivio centrale, della sicurezza e delle prestazioni biometriche. L'articolo 11 assegna a eu-LISA sviluppo, gestione operativa, progettazione architetturale, manutenzione dell'attuazione di riferimento ECRIS, formazione e misure di riservatezza; è previsto un consiglio di gestione del programma e un gruppo consultivo.
Responsabilità degli Stati membri, di Eurojust, Europol ed EPPO
Gli articoli 12 e 13 attribuiscono agli Stati membri la responsabilità delle connessioni sicure, dell'accesso del personale autorizzato, della formazione e della lecitazione/accuratezza dei dati inseriti. Gli articoli 14-16 disciplinano l'accesso diretto di Eurojust, Europol ed EPPO, il loro obbligo di organizzare accessi e connessioni, e la loro responsabilità per la protezione dei dati trattati.
Ruolo di paesi terzi e organizzazioni internazionali
L'articolo 17 consente a paesi terzi e organizzazioni internazionali di rivolgersi a Eurojust per sapere quali Stati membri possano detenere informazioni sul casellario di un cittadino di paese terzo, mediante formulario standard. Eurojust consulta ECRIS-TCN e, in caso di riscontro positivo, può comunicare il nome dello Stato membro solo previo consenso di quest'ultimo; l'articolo 18 vieta la trasmissione a terzi delle informazioni ottenute tramite ECRIS-TCN, salvo il meccanismo dell'articolo 17, paragrafo 3.
Sicurezza, responsabilità e sanzioni
Gli articoli 19-22 disciplinano le misure di sicurezza tecniche e organizzative, la ripartizione della responsabilità per danni materiali e non materiali, la verifica interna e l'obbligo di sanzioni o misure disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive in caso di uso improprio dei dati.
Protezione dei dati, diritti dell'interessato e controllo
Gli articoli 23-30 qualificano i titolari e i responsabili del trattamento, circoscrivono le finalità del trattamento e disciplinano i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione, il reclamo e il ricorso, nonché la vigilanza delle autorità nazionali di controllo e del Garante europeo della protezione dei dati. È previsto anche il controllo coordinato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Registri e statistiche
L'articolo 31 impone la tenuta di registri delle consultazioni e delle comunicazioni, usabili solo per verifiche di liceità, integrità e sicurezza e conservati per tre anni, salvo esigenze istruttorie. L'articolo 32 disciplina l'uso dei dati per relazioni e statistiche, l'archivio centrale per reporting anonimo e l'invio mensile di statistiche alla Commissione.
Spese, comunicazioni e avvio operativo
L'articolo 33 ripartisce i costi tra bilancio UE, bilancio delle agenzie interessate e Stati membri. L'articolo 34 impone agli Stati membri di comunicare le autorità centrali e a eu-LISA di pubblicarne l'elenco. L'articolo 35 subordina l'avvio dell'inserimento dei dati agli atti di esecuzione, alla validazione delle misure tecniche e giuridiche e al collaudo generale; la Commissione fissa la data di entrata in funzione del sistema.
Monitoraggio, valutazione e atti delegati
L'articolo 36 prevede relazioni periodiche sullo sviluppo e sul funzionamento del sistema, una prima valutazione globale dopo quattro anni dall'entrata in funzione e successive valutazioni quadriennali, con analisi anche dell'impatto sui diritti fondamentali. L'articolo 37 disciplina la delega alla Commissione per gli atti sulle immagini del volto, mentre l'articolo 38 regola la procedura di comitato.
Modifiche al regolamento (UE) 2018/1726
L'articolo 40 aggiorna il mandato di eu-LISA includendo ECRIS-TCN e l'attuazione di riferimento ECRIS, nonché i relativi compiti, relazioni, controlli e pubblicazioni. L'articolo 39 prevede un gruppo consultivo specifico per ECRIS-TCN.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
L'articolo 41 impone agli Stati membri di adottare quanto prima le misure necessarie per la conformità e disciplina l'inserimento dei dati relativi alle condanne pregresse, con termini distinti per dati alfanumerici e impronte digitali. L'articolo 42 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e l'applicazione diretta in tutti gli Stati membri vincolati.
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