Ordinanza n. 2336/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro indetto con D.R. 999 del 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Odontoiatria) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali per l’ammissione al corso di laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026, nonché decreti ministeriali, bando, atti della prova e della correzione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti disciplinanti la procedura di accesso ai corsi di laurea in Odontoiatria, chiedendone l’annullamento e l’ammissione cautelare, anche in sovrannumero. Ha contestato, tra l’altro, il mancato arrotondamento del voto di Chimica pari a 17,8, la mancata previsione di ulteriori scorrimenti per la copertura dei posti residui, le modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 rispetto alla disciplina originaria, la violazione della legge delega, del d.lgs. n. 71/2025, dell’autovincolo, della par condicio, dell’anonimato e dell’imparzialità della procedura. Sono state inoltre dedotte irregolarità nelle modalità di identificazione, svolgimento, correzione e verbalizzazione delle prove, difetti di trasparenza, predeterminazione dei criteri e delle risposte, difformità didattiche tra atenei, difficoltà eccessiva delle prove e questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025. Il ricorrente, tuttavia, non ha conseguito alcuna sufficienza nelle tre materie del semestre filtro e le irregolarità relative allo svolgimento delle prove sono state esposte soltanto nella parte narrativa del ricorso, senza essere articolate come specifici motivi di censura.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto legittimo il mancato arrotondamento dei voti inferiori alla sufficienza, poiché l’arrotondamento previsto dal D.M. n. 418/2025 opera esclusivamente per la registrazione del voto nella carriera universitaria e non incide sul superamento della prova o sulla graduatoria. L’eventuale arrotondamento del voto di 17,8 avrebbe inoltre equiparato situazioni diverse, consentendo l’accesso a chi non aveva raggiunto la soglia di idoneità. Ha ritenuto non irragionevole la chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti, in ragione della necessità di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, assicurare la continuità didattica e consentire il regolare svolgimento del secondo semestre, bilanciando tali esigenze con l’obiettivo della copertura dei posti. Le modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 sono state ritenute compatibili, in sede cautelare, con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025: esse hanno ampliato la platea degli idonei, mantenendo una posizione preferenziale per chi aveva conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e subordinando l’immatricolazione al recupero dei crediti mancanti. Il ricorrente, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non ha dimostrato che l’applicazione della disciplina originaria gli avrebbe consentito l’ammissione. Le censure sull’anonimato sono state considerate ipotetiche e non supportate da elementi concreti idonei a dimostrare una possibile alterazione della valutazione; il sistema di contenitori sigillati, controllo degli studenti sorteggiati, rilevazione informatica CINECA e predeterminazione delle risposte è stato ritenuto, allo stato, idoneo a escludere favoritismi. Le doglianze sulla collegialità, sui verbali e sulle difformità didattiche sono state giudicate generiche, mentre le contestazioni sulla difficoltà delle prove involgono valutazioni tecnico-discrezionali non assistite da vizi macroscopici. È stata esclusa, allo stato, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa all’applicazione graduale della riforma alle università non statali e ai corsi in lingua inglese. Il TAR ha però disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, qualificati controinteressati sostanziali, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del MUR, con termini e modalità prescritti a pena di improcedibilità. Ha inoltre disposto incombenti istruttori a carico del MUR, del CINECA e delle università, richiedendo chiarimenti e documentazione su criteri, risposte, sinonimi, procedure e verbali di correzione, nonché sul sistema informatico. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente: euro 500 a favore delle amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato ed euro 400 a favore dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Richiamato per la domanda di accertamento e condanna all’ammissione al corso, non accolta in sede cautelare.
art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025
L’arrotondamento del voto opera esclusivamente ai fini della registrazione nella carriera universitaria e non determina il superamento della prova né incide sulla graduatoria.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025
Prevedeva originariamente il conseguimento della sufficienza nelle tre materie del semestre filtro ai fini dell’accesso alla graduatoria.
art. 4 D.M. n. 1115/2025
Disciplina criteri uniformi per il conseguimento dei crediti formativi mancanti, quale condizione per il mantenimento dell’immatricolazione.
punto 15 dell’Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025
Destina i posti residuati dopo la chiusura della graduatoria a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi al primo, senza imporre ulteriori scorrimenti.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione temporanea delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza.
art. 76 Cost.
Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega n. 26/2025 non imponeva l’applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le categorie di atenei e corsi.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive, organizzative e transitorie, non arbitrarie.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono la notificazione per pubblici proclami quando la notifica ordinaria nei confronti di un elevato numero di controinteressati sia sommamente difficile, assicurando il contraddittorio mediante l’indicazione nominativa dei destinatari.
Massime di principio
- L’arrotondamento del voto previsto dalla disciplina di accesso universitario, quando espressamente limitato alla registrazione dell’esame nella carriera dello studente, non può essere utilizzato per trasformare un voto insufficiente in una sufficienza utile al superamento della prova o all’inserimento in graduatoria.
- La mancata previsione di ulteriori scorrimenti dopo la chiusura della graduatoria può risultare ragionevole quando la procedura di accesso comprende un semestre di formazione già frequentato e la prosecuzione delle immatricolazioni comprometterebbe la stabilità delle iscrizioni, la continuità didattica e il regolare svolgimento dell’anno accademico.
- Una modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria non viola necessariamente la par condicio o l’affidamento se amplia le possibilità di accesso, preserva la priorità dei candidati che soddisfacevano le regole originarie e organizza i candidati in fasce coerenti con il diverso grado di merito dimostrato.
- Chi contesta la legittimità di una modifica delle regole di selezione deve dimostrare un’incidenza concreta della disciplina contestata sulla propria posizione e indicare che, in applicazione delle regole alternative invocate, avrebbe conseguito l’utilità richiesta; non è sufficiente una contestazione astratta dell’impianto della procedura.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non può essere desunta da irregolarità meramente ipotetiche: occorre fornire elementi concreti idonei a dimostrare una possibilità effettiva di collegamento tra elaborato e candidato e di incidenza di tale collegamento sulla valutazione.
- Quando l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe travolgere una graduatoria nazionale e pregiudicare i soggetti in essa collocati, questi ultimi sono controinteressati sostanziali e il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano indicati nominativamente i destinatari e siano rispettati gli adempimenti prescritti.
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