Sentenza del 07/10/2019 n. 7560 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento catastale, ritenendolo carente di motivazione. L'Ufficio ha sostenuto che l'atto fosse adeguatamente motivato mediante la relazione di stima allegata e che il valore attribuito, pari a 750,00 euro al metro quadrato, fosse legittimo perché già utilizzato in un precedente accertamento non impugnato dal contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformato la sentenza di primo grado e confermato la legittimità dell'avviso di accertamento catastale. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto, poiché la relazione di stima illustrava il procedimento seguito dall'Ufficio e consentiva al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa. Ha inoltre considerato congruo il valore di 750,00 euro al metro quadrato, già applicato in un precedente accertamento non contestato. Il contribuente è stato condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 800,00 euro per il primo grado e 1.000,00 euro per il secondo grado.
Norme richiamate
Ordinanza della Corte di Cassazione 7 marzo 2019, n. 6633
Nell'ipotesi di attribuzione della rendita catastale che abbia luogo a seguito della procedura DOCFA e in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio, la stima integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento.
Quando la rendita catastale è determinata mediante stima diretta nell'ambito della procedura DOCFA, la relazione di stima costituisce il fondamento della motivazione dell'avviso. Se essa è disponibile e illustra il percorso tecnico seguito, l'atto può ritenersi sufficientemente motivato.
Corte di Cassazione, sentenza n. 17971/2018
La stima esprime un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica.
La determinazione della rendita catastale mediante stima diretta implica una valutazione tecnica ed economica dell'immobile; la motivazione deve quindi permettere di comprendere i criteri e gli elementi utilizzati dall'Amministrazione.
Principio processuale dell'acquiescenza per mancata impugnazione dell'accertamento
Un precedente valore catastale non impugnato dal contribuente può assumere rilievo nel successivo giudizio come elemento di coerenza e congruità della nuova determinazione, soprattutto se il valore applicato è identico.
Massime di principio
- In materia di accertamento catastale, la motivazione non deve necessariamente contenere una descrizione autonoma e analitica di ogni elemento se l'atto richiama o incorpora una relazione di stima accessibile al contribuente e idonea a spiegare il procedimento tecnico seguito.
- La relazione di stima può integrare la motivazione dell'avviso di classamento, purché consenta al contribuente di comprendere il valore attribuito e di contestarlo in modo effettivo.
- La mancata impugnazione di un precedente accertamento non rende automaticamente incontestabili tutti gli accertamenti futuri, ma può costituire un significativo elemento a sostegno della congruità del medesimo valore, specie quando le caratteristiche dell'immobile non risultino cambiate.
- Chi contesta un valore catastale dovrebbe impugnare tempestivamente l'atto e contestare specificamente i criteri estimativi, la relazione di stima e gli elementi comparativi utilizzati dall'Ufficio.
- La parte soccombente può essere condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche se non si è costituita nel grado di appello.
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