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Sentenza

Sentenza n. 22/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento 1) dell'ordinanza della Sindaca del Comune di Genova n. 466 del 18 dicembre 2025, ad oggetto «Divieto di utilizzo di artifici pirotecnici nel periodo 22 dicembre-6 gennaio e di detenzione nella notte di San Silvestro»; 2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso

Giustizia amministrativa202501492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che vietava l'utilizzo di artifici pirotecnici dal 22 dicembre al 6 gennaio e la detenzione nella notte di San Silvestro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 466 del 18 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi e conseguenti. Il provvedimento vietava l'utilizzo di artifici pirotecnici nel periodo natalizio indicato e la detenzione degli stessi nella notte di Capodanno. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il provvedimento impugnato è stato inizialmente sospeso con decreto presidenziale del 24 dicembre 2025. Successivamente il Comune ha adottato una nuova ordinanza, non impugnata, che ha circoscritto l'estensione territoriale dei divieti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, definendo la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. La decisione è fondata su due circostanze: da un lato, il periodo temporale di efficacia dei divieti è ormai trascorso, poiché alcuni divieti riguardavano il periodo 22 dicembre-6 gennaio e altri la notte di Capodanno; dall'altro, dopo la sospensione dell'ordinanza originaria, il Comune ha adottato una nuova ordinanza che ha ridefinito la portata territoriale dei divieti e che non è stata impugnata. È stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione in rito e della natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento avverso un provvedimento temporaneo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il periodo di efficacia dell'atto sia integralmente decorso e non residui un'utilità concreta e attuale per il ricorrente.
  • La sopravvenienza di un nuovo provvedimento che ridefinisca la portata dell'atto originariamente impugnato non consente di mantenere l'interesse al ricorso contro il primo atto quando il nuovo provvedimento non sia stato impugnato e l'atto originario non produca più effetti attuali.
  • La definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese, anche in considerazione della natura degli interessi coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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