Cassazione Penale, Ordinanza n. 19243/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come di minore offensività. Con memoria difensiva successiva insiste per l'accoglimento del ricorso. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non si confronta criticamente con la motivazione di merito e si limita a riproporre censure già disattese, in presenza di elementi valorizzati dai giudici di merito come ostativi alla lieve entità: il consistente numero di dosi rinvenute, quasi 100, e le tracce di cocaina sul bilancino di precisione, indicativi di un'attività di spaccio professionale e verosimilmente rivolta a differenti tipi di sostanza.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il principio secondo cui il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della minima offensività desumibile da quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, potendo anche un solo indice assumere valore negativamente assorbente. Nel caso concreto, la motivazione della Corte d'appello è ritenuta conforme ai principi di legittimità, avendo valorizzato la rilevante quantità di dosi e gli elementi sintomatici di spaccio professionale. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto di conferma in appello
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
fattispecie di fatto di lieve entità riconoscibile solo in presenza di minima offensività complessiva della condotta, valutata su dati quantitativi, qualitativi e sulle modalità, mezzi e circostanze dell'azione
art. 616 c.p.p.
in caso di ricorso inammissibile segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 2 del D.L. n. 146/2013
intervento normativo richiamato dalla Corte come parte del quadro legislativo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
legge n. 10 del 2014
legge di conversione del D.L. n. 146/2013 richiamata nel contesto della disciplina del fatto di lieve entità
legge n. 79 del 2014
legge di conversione del D.L. n. 36/2014 richiamata nel contesto della disciplina del fatto di lieve entità
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
richiamato insieme ai precedenti di legittimità come norma da interpretare secondo i criteri della minima offensività
Massime di principio
- Il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della minima offensività della condotta, da compiersi sulla base congiunta di quantità e qualità della sostanza, mezzi impiegati, modalità della condotta e circostanze dell'azione.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, uno solo degli indici legali può risultare negativamente assorbente e impedire il riconoscimento della lieve entità, senza che gli altri elementi possano compensarlo.
- La detenzione o cessione di un numero elevato di dosi, unita a elementi sintomatici di organizzazione o professionalità dello spaccio, è incompatibile con la qualificazione del fatto come lieve entità.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese non è deducibile e può determinare l'inammissibilità.
- Quando l'inammissibilità del ricorso non deriva da assenza di colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19082/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19107/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19143/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19144/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19146/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19147/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →