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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 1997 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato ventotto cartelle di pagamento, trenta avvisi di intimazione e sei estratti di ruolo relativi a Irpef, Irap, Iva e tassa automobilistica. Deduceva l'irregolarità delle notifiche, sostenendo che le cartelle fossero state notificate direttamente dall'Agenzia anziché da soggetti abilitati, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti Irap e la prescrizione triennale dei bolli auto, nonché l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. In appello aveva inoltre contestato la capacità dell'Agenzia di farsi rappresentare da un avvocato del libero foro e la conformità delle copie documentali prodotte dall'ente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e riformato la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo. Ha ritenuto valida la rappresentanza dell'Agenzia tramite un avvocato del libero foro nei giudizi tributari, regolari le notifiche dirette delle cartelle tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e valide le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 mediante deposito e affissione all'albo comunale, senza necessità della raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c. Il disconoscimento delle copie documentali è stato ritenuto generico, tardivo e quindi inefficace. Anche l'eccezione di prescrizione relativa ai bolli auto non è stata esaminata, perché avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente contro l'intimazione di pagamento già notificata. Paolo R. è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 10.000 per il primo grado e in euro 12.000 per l'appello, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento

    La notifica diretta da parte dell'agente della riscossione è una modalità alternativa valida e non richiede una relata di notifica separata; il perfezionamento avviene con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento.

  • Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    La notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nell'albo comunale

    Per gli atti tributari notificati secondo questa disposizione, il deposito e l'affissione all'albo comunale possono essere sufficienti, senza necessità di spedire la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c.

  • Art. 2719 c.c.

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta

    Il disconoscimento della copia deve essere specifico, chiaro e tempestivo, indicando il documento contestato e gli aspetti concreti di difformità; una contestazione generica di tutte le copie è inefficace.

  • Art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016

    Può altresì avvalersi ... di avvocati del libero foro

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può farsi rappresentare da avvocati del libero foro nei giudizi in cui non interviene l'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dei criteri regolamentari previsti.

  • Art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovrastante

    La possibilità per l'agente della riscossione di stare in giudizio direttamente non costituisce un obbligo esclusivo e non impedisce il ricorso a un avvocato esterno nei casi consentiti.

  • Art. 140 c.p.c.

    La disciplina generale della notifica in caso di irreperibilità relativa non si applica necessariamente alle notifiche tributarie eseguite secondo la speciale procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973.

  • Art. 12 d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 9 d.lgs. n. 156/2015

    La disciplina dell'assistenza tecnica nel processo tributario non impedisce all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di difensori del libero foro nei limiti stabiliti dalla normativa speciale.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento; non è sempre necessario l'intervento di un ufficiale giudiziario o di altro soggetto notificatore qualificato.
  • La contestazione delle copie prodotte in giudizio deve essere analitica e tempestiva: occorre indicare specificamente quali documenti sono contestati e per quali ragioni. Una formula generica riferita indistintamente a numerosi documenti può essere considerata inefficace.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere sollevate impugnando tempestivamente il primo atto successivo che rende attuale la pretesa, come un'intimazione di pagamento; non è normalmente possibile recuperarle in un giudizio successivo e tardivo.
  • Nei giudizi tributari l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può, in linea generale, essere rappresentata da un avvocato del libero foro quando l'Avvocatura dello Stato non assume il patrocinio, purché siano rispettati i criteri e i regolamenti applicabili.
  • Se gli atti impositivi risultano regolarmente notificati e il ricorso è presentato oltre il termine processuale previsto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame completo delle contestazioni di merito.
  • La verifica della prescrizione deve distinguere tra il termine applicabile al singolo tributo e gli eventuali atti interruttivi successivi, come intimazioni, pignoramenti o altri atti di riscossione validamente notificati.

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