Cassazione Civile, Sentenza n. 10746/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Aviapartner impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio riconoscendo a Sculco la trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time. La società deduceva violazione di norme sull'orario di lavoro (D.lgs. n. 81/2015, art. 6), della clausola H4 del CCNL Trasporto aereo (parte Handler) e dell'art. 1362 c.c., lamentando che l'eccesso di ore non potesse determinare automaticamente la conversione del rapporto e che la normativa sul part time prevede la possibilità di lavoro supplementare/straordinario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui il lavoratore ha prestato in modo continuativo e non saltuario una media di circa 168 ore mensili, ossia oltre il tetto mensile previsto per il tempo pieno (154 ore) e ben oltre l'orario contrattuale part time. Tale comportamento costante è stato qualificato come fatto concludente idoneo a far emergere una novazione obiettiva del rapporto, con conseguente trasformazione in full time, senza necessità di formale accordo novativo. Ha inoltre osservato che la possibilità di lavoro supplementare prevista dalla normativa e dal CCNL non può essere utilizzata per giustificare un utilizzo così stabile e continuativo delle ore da costituire la modalità ordinaria della prestazione. Perciò il ricorso è stato rigettato; il ricorrente condannato alle spese processuali e ad ogni onere previsto.
Norme richiamate
D.lgs. n. 81/2015
La Corte ha richiamato l'art. 6 (menzionato dal ricorrente) e il complesso della disciplina sull'orario di lavoro per evidenziare che, sebbene il part time possa prevedere lavoro supplementare/straordinario, l'utilizzo continuativo di un orario eccedente non può essere qualificato come mero lavoro supplementare quando diventa la modalità ordinaria della prestazione.
Art. 6 D.lgs. n. 81/2015
Richiamato specificamente dal ricorrente per sostenere la possibilità di lavoro supplementare nel part time; la Corte ha distinto tra utilizzi occasionali e reiterati, ritenendo che il combinato disposto non legittima l'uso continuativo che determina una trasformazione 'per fatti concludenti'.
CCNL Trasporto aereo - parte specifica Handler (11.12.2015), clausola H4
La clausola H4 e la lettera c) (orario supplementare fino a concorrenza dell'orario ordinario) non possono giustificare un superamento sistematico e continuativo delle ore tali da raggiungere o superare l'orario pieno: se l'eccedenza è stabile, si configura una diversa modalità della prestazione e non semplice lavoro supplementare.
Art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla volontà novativa; la Corte ha invece fatto leva sul principio giurisprudenziale per cui la novazione può emergere anche da fatti concludenti quando la prestazione si svolge in modo continuativo come full time.
Art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.
Base normativa della censura in Cassazione (violazione di legge), citata come profilo di impugnazione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata rispetto alla valutazione di merito sui fatti.
Art. 13 comma quater del D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in ordine agli adempimenti contributivi processuali: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La trasformazione del rapporto part time in full time può avvenire 'per fatti concludenti' quando il lavoratore presta in modo continuativo un orario corrispondente o superiore a quello a tempo pieno: non è richiesta una formale modifica contrattuale.
- Deve distinguersi tra lavoro supplementare/straordinario (ammesso per il part time) e un utilizzo stabile e ripetuto delle ore che sostituisce la modalità ordinaria della prestazione: solo il primo è compatibile con il mantenimento del part time.
- La valutazione è essenzialmente di fatto: il giudice accerta la continuità, la non occasionalità e la sovrapponibilità all'orario a tempo pieno; tali accertamenti di merito sono difficili da riformare in sede di legittimità.
- I contratti e il CCNL possono prevedere clausole di elasticità e limiti al lavoro supplementare; tuttavia, clausole contrattuali non giustificano un utilizzo continuativo che, nei fatti, configura un diverso rapporto.
- Per evitare il rischio di conversione implicita, il datore di lavoro dovrebbe documentare la temporaneità delle esigenze (turnazioni, picchi temporanei), regolare formalmente le prestazioni supplementari e, se necessario, concordare per iscritto modifiche dell'orario.
- Il lavoratore che dimostra la continuità dell'orario full time può ottenere la riclassificazione del rapporto e i relativi effetti economici e contributivi; pertanto è importante conservare prove (buste paga, timbrature, turni, comunicazioni).
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