Cassazione Civile, Sentenza n. 10748/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 917 cod. nav., sostenendo che tale norma imponeva il passaggio ex lege della titolarità del contratto di lavoro da Alitalia a CAI e il suo diritto ad essere assunto in CAI dal 12.1.2009 come comandante con il corrispondente trattamento giuridico ed economico, nonché la reintegrazione e risarcimento del danno. Contestava l'interpretazione della norma come applicabile solo ai casi riferiti a singoli aeromobili e denunciava una disparità di trattamento tra lavoratori adibiti a singoli velivoli e quelli di grandi aziende in cui il personale ruota su più aeromobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico, confermando che l'art. 917 cod. nav. (e l'art. 347 cod. nav. nella medesima prospettazione) tutela il mutamento dell'esercente limitatamente al singolo aeromobile determinato e ai contratti di arruolamento riferibili a quel velivolo. Nel caso concreto il ricorrente era assegnato a una pluralità di aeromobili, sicché la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 917. Inoltre la vicenda del trasferimento tra Alitalia e CAI è stata inquadrata nel più ampio fenomeno regolato dal D.lvo n.270/1999 e non nelle ipotesi tipiche cui l'art. 917 è destinato. Sono state confermate le statuizioni di merito che avevano respinto la domanda del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 917 cod. nav.
La norma tutela il cambiamento dell'esercente con riferimento al singolo aeromobile determinato e ai contratti di arruolamento riferibili specificamente a quel velivolo; non è applicabile quando il lavoratore è adibito a una pluralità di aeromobili e l'assetto organizzativo è riferibile all'azienda nel suo complesso
art. 347 cod. nav.
Analoga a art. 917: riguarda il mutamento dell'armatore della nave determinata e i contratti riferibili a quella specifica unità, non il trasferimento d'azienda in senso ampio
art. 2112 cod. civ.
La Corte ha ritenuto che la fattispecie in esame non fosse riconducibile all'applicazione dell'art. 2112 (trasferimento d'azienda), anche in considerazione del quadro normativo e delle specificità del fenomeno traslativo che ha coinvolto Alitalia/CAI; inoltre è stato ricordato che precedenti statuizioni di merito avevano già escluso l'applicabilità e tale statuizione non era stata impugnata
D.lvo n. 270/1999
Rilevato come disciplina rilevante per i fenomeni traslativi di grandi aziende in crisi come Alitalia/CAI, distinguendone la regolazione dalle fattispecie più circoscritte contemplate dall'art. 917
Legge 19 maggio 1975 n. 169
Richiamata nella giurisprudenza di legittimità per spiegare l'ambito storico e funzionale delle tutele previste per il personale in casi di sostituzione di società esercenti linee locali; utilizzata per argomentare l'insussistenza di talune fattispecie di trasferimento d'azienda rispetto alle norme specifiche sul cambiamento dell'armatore/esercente
Giurisprudenza: Cass. n. 5754/1994, Cass. n. 24277/2006, Cass. n. 24298/2016, Cass. n. 22875/2023
Precedenti che affermano il principio secondo cui le norme sul cambiamento dell'armatore/esercente (artt. 347 e 917 cod. nav.) si riferiscono a navi/aeromobili determinati e non al trasferimento d'azienda, nonché sul corretto inquadramento del vizio deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
Massime di principio
- L'art. 917 cod. nav. si applica quando il rapporto di lavoro è riferibile a un aeromobile specifico e determinato; se il lavoratore è impiegato su più aeromobili rotanti, la norma non opera.
- Le fattispecie di cambiamento dell'esercente o dell'armatore disciplinate dagli artt. 917 e 347 cod. nav. riguardano singoli mezzi (nave/aeromobile) e non sostituiscono le norme sul trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.), né sono automaticamente applicabili in processi di riorganizzazione aziendale su larga scala.
- Nei trasferimenti o ristrutturazioni di grandi imprese (es. Alitalia/CAI) occorre valutare il quadro normativo speciale (es. D.lvo n.270/1999) e non è sufficiente invocare le tutele concepite per contesti aziendali più circoscritti.
- In sede di cassazione, la censura di violazione di norme sostanziali (art. 360 c.p.c. n.3) richiede argomentazioni specifiche e puntuali che dimostrino in che modo la motivazione di merito sia contraria alla norma o alla giurisprudenza consolidata; mera proposta di diversa interpretazione non è sufficiente.
- Per i lavoratori dell'aviazione che vogliano far valere il passaggio del rapporto per cambiamento dell'esercente, è necessario provare il vincolo del rapporto al singolo aeromobile e la continuità riferibile a quello specifico mezzo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 22 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 10728/2024 del 22/04/2024
- Sentenza lavoro · 22 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 10746/2024 del 22/04/2024
- Sentenza lavoro · 22 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 10749/2024 del 22/04/2024
- Sentenza lavoro · 23 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 10957/2024 del 23/04/2024
- Sentenza lavoro · 23 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 10949/2024 del 23/04/2024
- Sentenza lavoro · 23 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 10948/2024 del 23/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →