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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10748/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 917 cod. nav., sostenendo che tale norma imponeva il passaggio ex lege della titolarità del contratto di lavoro da Alitalia a CAI e il suo diritto ad essere assunto in CAI dal 12.1.2009 come comandante con il corrispondente trattamento giuridico ed economico, nonché la reintegrazione e risarcimento del danno. Contestava l'interpretazione della norma come applicabile solo ai casi riferiti a singoli aeromobili e denunciava una disparità di trattamento tra lavoratori adibiti a singoli velivoli e quelli di grandi aziende in cui il personale ruota su più aeromobili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico, confermando che l'art. 917 cod. nav. (e l'art. 347 cod. nav. nella medesima prospettazione) tutela il mutamento dell'esercente limitatamente al singolo aeromobile determinato e ai contratti di arruolamento riferibili a quel velivolo. Nel caso concreto il ricorrente era assegnato a una pluralità di aeromobili, sicché la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 917. Inoltre la vicenda del trasferimento tra Alitalia e CAI è stata inquadrata nel più ampio fenomeno regolato dal D.lvo n.270/1999 e non nelle ipotesi tipiche cui l'art. 917 è destinato. Sono state confermate le statuizioni di merito che avevano respinto la domanda del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 917 cod. nav.

    La norma tutela il cambiamento dell'esercente con riferimento al singolo aeromobile determinato e ai contratti di arruolamento riferibili specificamente a quel velivolo; non è applicabile quando il lavoratore è adibito a una pluralità di aeromobili e l'assetto organizzativo è riferibile all'azienda nel suo complesso

  • art. 347 cod. nav.

    Analoga a art. 917: riguarda il mutamento dell'armatore della nave determinata e i contratti riferibili a quella specifica unità, non il trasferimento d'azienda in senso ampio

  • art. 2112 cod. civ.

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie in esame non fosse riconducibile all'applicazione dell'art. 2112 (trasferimento d'azienda), anche in considerazione del quadro normativo e delle specificità del fenomeno traslativo che ha coinvolto Alitalia/CAI; inoltre è stato ricordato che precedenti statuizioni di merito avevano già escluso l'applicabilità e tale statuizione non era stata impugnata

  • D.lvo n. 270/1999

    Rilevato come disciplina rilevante per i fenomeni traslativi di grandi aziende in crisi come Alitalia/CAI, distinguendone la regolazione dalle fattispecie più circoscritte contemplate dall'art. 917

  • Legge 19 maggio 1975 n. 169

    Richiamata nella giurisprudenza di legittimità per spiegare l'ambito storico e funzionale delle tutele previste per il personale in casi di sostituzione di società esercenti linee locali; utilizzata per argomentare l'insussistenza di talune fattispecie di trasferimento d'azienda rispetto alle norme specifiche sul cambiamento dell'armatore/esercente

  • Giurisprudenza: Cass. n. 5754/1994, Cass. n. 24277/2006, Cass. n. 24298/2016, Cass. n. 22875/2023

    Precedenti che affermano il principio secondo cui le norme sul cambiamento dell'armatore/esercente (artt. 347 e 917 cod. nav.) si riferiscono a navi/aeromobili determinati e non al trasferimento d'azienda, nonché sul corretto inquadramento del vizio deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

Massime di principio

  • L'art. 917 cod. nav. si applica quando il rapporto di lavoro è riferibile a un aeromobile specifico e determinato; se il lavoratore è impiegato su più aeromobili rotanti, la norma non opera.
  • Le fattispecie di cambiamento dell'esercente o dell'armatore disciplinate dagli artt. 917 e 347 cod. nav. riguardano singoli mezzi (nave/aeromobile) e non sostituiscono le norme sul trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.), né sono automaticamente applicabili in processi di riorganizzazione aziendale su larga scala.
  • Nei trasferimenti o ristrutturazioni di grandi imprese (es. Alitalia/CAI) occorre valutare il quadro normativo speciale (es. D.lvo n.270/1999) e non è sufficiente invocare le tutele concepite per contesti aziendali più circoscritti.
  • In sede di cassazione, la censura di violazione di norme sostanziali (art. 360 c.p.c. n.3) richiede argomentazioni specifiche e puntuali che dimostrino in che modo la motivazione di merito sia contraria alla norma o alla giurisprudenza consolidata; mera proposta di diversa interpretazione non è sufficiente.
  • Per i lavoratori dell'aviazione che vogliano far valere il passaggio del rapporto per cambiamento dell'esercente, è necessario provare il vincolo del rapporto al singolo aeromobile e la continuità riferibile a quello specifico mezzo.

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