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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10749/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro tra Kume Marin e ASI Global Consultants per il periodo 19/07/2007-06/02/2013, condannando la ditta al pagamento di differenze retributive per complessivi E. 52.479,92. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c. e nullità per error in procedendo, deducendo carenze dell'atto di appello; 2) violazione dell'art. 329 c.p.c. per formazione di giudicato interno su valutazioni di inattendibilità di testi; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n.4 e n.5 c.p.c.) per presunto travisamento delle prove e errata valutazione delle testimonianze; 4) violazione dell'art. 2729 c.c. per errore percettivo su periodi di lavoro a progetto e part-time; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2094 c.c. in tema di prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Il ricorrente ha sostenuto che la corte territoriale avrebbe errato nella valutazione delle prove e nell'ammissione dell'appello di Marin.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi infondati: la Corte territoriale aveva valutato adeguatamente l'atto di appello e le doglianze, e le argomentazioni sulla inattendibilità dei testi non costituiscono 'statuizioni' autonome idonee a generare giudicato interno. I motivi relativi al travisamento della prova e alla valutazione delle testimonianze sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il presunto travisamento del contenuto oggettivo della prova ha rimedi diversi e che la riesamina delle valutazioni di merito (attendibilità, credibilità, scelta probatoria) è preclusa in sede di legittimità. Anche le censure sugli artt. 2729 c.c., 2697 e 2094 c.c. sono state ritenute ricadenti nella valutazione di merito e dunque inammissibili. Conseguentemente è confermata la condanna della ditta ASI Global Consultants al pagamento delle somme riconosciute a Kume Marin; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio (E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali 15% e accessori) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamata in tema di contenuto obbligatorio dell'atto di impugnazione; la Corte territoriale ha valutato che l'appello conteneva elementi sufficienti per individuare petitum e causa petendi e le doglianze, conformemente all'interpretazione restrittiva introdotta dalle modifiche normative.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato con l'art. 434: l'impugnazione deve individuare chiaramente le questioni e i punti contestati e affiancare una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la Cassazione conferma che la valutazione di sufficienza dell'atto di appello è di merito.

  • d.l. n. 83/2012 conv. con modificazioni dalla l. n. 134/2012

    Riferimento normativo che ha inciso sulla formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.; usato per spiegare l'interpretazione della necessaria motivazione dell'appello.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno: la Corte chiarisce che il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione e non sulle mere argomentazioni o valutazioni di fatto (es. inattendibilità dei testi).

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la verifica di attendibilità e congruenza delle prove è materia di merito e non sindacabile in Cassazione salvo i casi tassativi di legge.

  • art. 360 co.1 nn.4 e 5 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione relativi a travisamento della prova e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite che delimita gli ambiti di applicazione e conclude che le doglianze del ricorrente si collocano nella valutazione di merito e sono inammissibili.

  • art. 395 n.4 c.p.c.

    Richiamato indirettamente tramite la giurisprudenza: la revocazione per errore di fatto è il rimedio per il travisamento del contenuto oggettivo della prova quando si tratta di svista sul fatto probatorio in sé, distinto dal sindacato di legittimità.

  • art. 2729 c.c.

    Citato dal ricorrente in relazione a presunto errore percettivo su periodi lavorativi; la Corte ha ritenuto la questione ricadente nella valutazione di merito delle prove e quindi non sindacabile in Cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova: la Corte conferma che la valutazione complessiva della prova circa l'esistenza del rapporto di lavoro è di competenza del giudice di merito.

  • art. 2094 c.c.

    Definizione legislativa del rapporto di lavoro subordinato; usato per ancorare la discussione sul riconoscimento della subordinazione in base alle risultanze probatorie.

  • art. 13 comma quater d.p.r. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per rimettere in discussione la valutazione delle prove di merito (attendibilità dei testimoni, scelta probatoria, valutazione documentale): tali questioni restano riservate al giudice di merito e sono inammissibili in cassazione salvo specifici e stretti motivi di legge.
  • Il 'giudicato interno' si forma solo su capi autonomi e decisivi della sentenza; valutazioni argomentative o mere esposizioni motivate non costituiscono statuizioni idonee a generare giudicato interno.
  • Il presunto 'travisamento della prova' ha rimedi diversi a seconda della natura del vizio: se è una svista sul contenuto oggettivo della prova occorre la revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.), mentre le divergenze interpretative tra valutazioni contrapposte delle prove rientrano nei motivi di cassazione (art. 360) ma sono sottoposte a rigorosa limitazione.
  • L'ammissibilità dell'appello richiede l'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati; tuttavia la corte di merito può valutare, sulla base del contenuto sostanziale, se l'atto di impugnazione consente comunque l'individuazione di petitum e causa petendi.
  • Contestazioni sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e sull'onere della prova (art. 2697 e 2094 c.c.) devono essere affrontate mediante adeguata istruttoria in sede di merito: la loro rinnovazione in cassazione è generalmente impropria.
  • Chi impugna in cassazione deve distinguere chiaramente tra errori di diritto sindacabili in sede di legittimità e questioni di fatto riservate al giudice di merito; la confusione tra le due tipologie di censure conduce generalmente all'inammissibilità o al rigetto del ricorso.

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