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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24968/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di Direttore dei Servizi amministrativi per 12 mesi, per i reati contestati (art. 110 e art. 353 c.p., capi B e C). Il ricorrente contestava: 1) violazione di legge e difetto di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; omissione di valutazione delle prove a discarico prodotte (PEC di invio inviti, ricevute di consegna, visure camerali); 2) nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 292 c.p.p. (omessa autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa e mancata valutazione degli elementi emersi nell'interrogatorio preventivo); 3) nullità per mancata allegazione, in vista dell'interrogatorio preventivo, dei verbali delle intercettazioni telefoniche (richiamando art. 291 c.p.p.). Sosteneva, in sostanza, che non vi fosse dolo e che la documentazione dimostrasse la regolare spedizione degli inviti alle ditte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) l'ordinanza impugnata conteneva motivazione sufficiente e coerente sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi; il giudice aveva valutato che la condotta contestata non consisteva nella mera mancata spedizione degli inviti ma nell'apparenza di spedizione finalizzata a pilotare le gare (invii con e-mail prive di oggetto, allegati confusi, destinatari cessati o non raggiunti), nonché nell'utilizzo improprio di somme stanziate. Le prove a discarico prodotte dalla difesa non sono state ritenute idonee a escludere l'apparenza fraudolenta e la valutazione del materiale probatorio è rimessa al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. 2) La censura relativa alla mancata messa a disposizione dei verbali delle intercettazioni è infondata: la normativa e la prassi considerano il deposito del verbale (o dell'annotazione che ne riporta il contenuto) equipollente alla trascrizione ai fini della conoscenza del contenuto; inoltre la difesa ha possibilità di accesso all'archivio informatico e di ascolto delle registrazioni. Conclusione: ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma incriminatrice per il concorso di persone nel reato; la sentenza lo usa per delineare la fattispecie penale complessiva contestata.

  • art. 353 cod. pen.

    Norma contestata in relazione all'alterazione delle gare; la Corte non entra nel merito della qualificazione fattuale ma conferma che gli indizi raccolti possono sostenere la misura interdittiva.

  • art. 292 cod. proc. pen. (comma 2, lett. c-bis; comma 2-ter; comma 3-bis)

    L’art. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen. stabilisce che l’ordinanza applicativa di misura cautelare deve contenere l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; il comma 2-ter prevede che l'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327-bis e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio. Il comma 3-bis è stato richiamato nella parte relativa all'interrogatorio preventivo introdotto dalla legge n.114/2024.

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligo motivazionale è reale ma la nullità è connotata restringendo il sindacato: occorre che l'ordinanza ometta completamente la valutazione degli elementi fondamentali esposti dalla difesa. Se invece il giudice dà conto, anche in termini coerenti e non illogici, della valutazione (anche rigettandoli), l'ordinanza non è nulla.

  • art. 291 cod. proc. pen. (commi 1, 1-quater, 1-sexies, 1-septies, 1-octies)

    L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati" (art. 291, comma 1-octies).

    La Corte evidenzia che la norma mira a garantire la conoscenza da parte della difesa del contenuto delle intercettazioni rilevanti; tuttavia il deposito del verbale o l'annotazione che riporta integralmente il contenuto è considerato sufficiente a garantire tale conoscenza, unitamente alla possibilità di accesso all'archivio e all'ascolto delle registrazioni.

  • art. 358 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento agli elementi a carico e a discarico che l'ordinanza deve valutare; la Corte osserva che la valutazione completa di tali elementi è richiesta ma la verifica del merito resta riservata al giudice del merito.

  • art. 327-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come fonte di elementi che il provvedimento deve considerare; la Corte richiede valutazione degli elementi a favore dell'imputato ma ritiene che ciò sia avvenuto sufficientemente nel caso concreto.

  • art. 268 e art. 269 cod. proc. pen.

    Norme sulle modalità di redazione, deposito e conservazione dei verbali e delle registrazioni di intercettazione; la Corte sottolinea che il deposito nella banca dati/archivio e l'annotazione integrale possono sostituire la trascrizione integrale nell'atto cautelare, garantendo comunque il diritto di difesa.

  • legge n.114/2024

    La novella ha introdotto specifiche garanzie procedurali (richiami al comma 3-bis dell'art. 292) sul colloquio/interrogatorio preventivo e sulla necessità di compliance per evitare la nullità dell'ordinanza; la Corte applica tale disciplina escludendo la nullità formale nel caso concreto.

Massime di principio

  • La nullità dell'ordinanza cautelare per carenza motivazionale ai sensi dell'art. 292 c.p.p. è una eccezione di portata limitata: occorre che manchi totalmente la valutazione degli elementi posti dalla difesa; il semplice disaccordo con le conclusioni difensive non basta.
  • La valutazione della sussistenza dei gravi indizi e del dolo è essenzialmente sindacabile sul piano del merito/istruttorio; in Cassazione non è possibile sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice del merito, salvo vizi logico-giuridici evidenti.
  • La produzione di documenti (PEC, ricevute, visure camerali) non determina automaticamente l'esclusione della misura cautelare se il quadro istruttorio consente al giudice di ritenere che la condotta avesse come scopo di simulare una regolare procedura ("apparenza di spedizione") utile a pilotare la gara.
  • Quanto alle intercettazioni, la forma di deposito e l'accesso all'archivio informatico e all'ascolto delle registrazioni possono essere considerati idonei a garantire il diritto di difesa; l'assenza di trascrizioni allegate all'atto cautelare non determina automaticamente la nullità se il contenuto è stato reso conoscibile tramite atti equivalenti (annotazioni o depositi in archivio).
  • Le censure generiche e non specifiche circa la mancanza di motivazione o l'insussistenza delle esigenze cautelari sono destinate a essere rigettate: il ricorso deve indicare con precisione il vizio logico-giuridico o l'omessa valutazione formale per poter ottenere accoglimento.

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