Sentenza del 22/09/2021 n. 4192 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Condanna alle spese - Cessazione della materia del contendere per l'annullamento in autotutela - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il processo è stato dichiarato cessato per intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato. La questione centrale riguarda se, in tale ipotesi, debba comunque disporsi la condanna alle spese a favore del contribuente che ha promosso il giudizio.
La decisione
La Corte ha affermato che la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non comporta automaticamente la condanna alle spese. Tuttavia, quando l'annullamento è determinato dall'illegittimità dell'atto impugnato già esistente sin dal momento della sua emanazione (ossia l'atto era illegittimo ab origine), il procedimento giudiziario è risultato inutile e gravoso per il contribuente: in tali casi deve essere riconosciuta la refusione delle spese processuali a favore del ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92
L'art. 15 (che disciplina la condanna alle spese nel processo tributario) viene interpretato in senso tale da consentire al giudice di disporre la refusione delle spese anche se la materia è cessata per annullamento in autotutela, quando l'annullamento deriva dall'illegittimità dell'atto sin dall'origine e quindi il ricorso è stato reso necessario ingiustificatamente dal comportamento dell'amministrazione.
Massime di principio
- La mera cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non determina automaticamente l'esonero dell'amministrazione dal pagamento delle spese processuali.
- Se l'atto impugnato è annullato in autotutela perché illegittimo sin dall'origine, il giudice deve ritenere il giudizio inutile e gravoso per il contribuente e condannare l'amministrazione alle spese.
- Deve essere verificato se l'illegittimità dell'atto esisteva al momento della sua emanazione; se l'annullamento si fonda su ragioni sopravvenute o su valutazioni discrezionali non riconducibili a un vizio originario, la refusione delle spese può essere esclusa.
- Il contribuente che ottiene l'annullamento in autotutela ha onere probatorio relativo alla natura originaria dell'illegittimità: occorre fornire elementi che dimostrino che l'atto era viziato fin dall'inizio.
- Il giudice, nell'applicare l'art. 15 d.lgs. 546/92, deve operare una valutazione equitativa della condanna alle spese tenendo conto dell'utilità del procedimento e dell'onerosità sostenuta dal privato.
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