Regolamento (UE) 2024/1363
Regolamento delegato (UE) 2024/1363 della Commissione, del 12 marzo 2024, che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di escludere il Bhutan dall’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regime EBA del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’UE per tener conto della fuoriuscita del Bhutan dalla categoria ONU dei paesi meno sviluppati. In conseguenza di tale mutamento, il Bhutan è escluso dall’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, che elenca i beneficiari del regime speciale. L’esclusione non è immediata: opera dopo un periodo transitorio di tre anni e si applica dal 1° gennaio 2028. L’atto entra in vigore il 1° gennaio 2025 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 per escludere il Bhutan dall’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale EBA ("Everything But Arms") con applicazione differita.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione, in particolare al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (EBA) disciplinato dal regolamento (UE) n. 978/2012. Incide sull’elenco dei paesi beneficiari contenuto nell’allegato IV di tale regolamento e, specificamente, sul trattamento del Bhutan, che viene escluso in quanto non più classificato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato. L’atto entra in vigore il 1° gennaio 2025, ma la modifica produce effetti solo dal 1° gennaio 2028, dopo il periodo transitorio di tre anni previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento base.
Esclusione del Bhutan dal regime EBA del sistema SPG
Il regolamento delegato (UE) 2024/1363 interviene sul regolamento (UE) n. 978/2012, che disciplina il sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione, per aggiornare l’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, noto come "Everything But Arms" (EBA). L’intervento si fonda sul mutamento dello status internazionale del Bhutan, uscito dalla categoria ONU dei paesi meno sviluppati il 13 dicembre 2023.
Quadro normativo e finalità
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che beneficia delle preferenze EBA il paese definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato. L’articolo 17, paragrafo 2, impone un riesame costante dell’allegato IV e prevede, in caso di esclusione di un paese dall’elenco, un periodo transitorio di tre anni. Il regolamento delegato si limita quindi ad adeguare l’allegato IV alla nuova situazione del Bhutan.
Modifica dell’allegato IV
L’articolo 1 dispone l’esclusione dall’allegato IV del codice alfabetico "BT" e del paese "Bhutan". La modifica riguarda l’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 978/2012.
Decorrenza ed effetti temporali
L’atto entra in vigore il 1° gennaio 2025. Tuttavia, l’effetto sostanziale della modifica è differito: il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028, in coerenza con il periodo transitorio triennale previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento base. Per gli operatori economici, ciò significa che il Bhutan resta beneficiario EBA fino alla data di applicazione differita, nonostante la modifica normativa sia formalmente già in vigore.
Portata pratica
Dal 1° gennaio 2028 il Bhutan non figurerà più tra i paesi ammessi al regime EBA e non potrà più beneficiare delle preferenze tariffarie previste per i paesi meno sviluppati. L’atto non disciplina ulteriori obblighi procedurali o sanzioni, limitandosi alla revisione dell’allegato IV e alla fissazione della decorrenza della nuova disciplina.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposto dell’intervento
La Commissione adotta il regolamento delegato sulla base dell’articolo 207 TFUE e dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012. Il considerando rilevante chiarisce che il regime EBA spetta ai paesi definiti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati.
Aggiornamento dell’elenco dei beneficiari EBA
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 è modificato per escludere il codice alfabetico "BT" e il paese corrispondente "Bhutan" dalle colonne A e B dell’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.
Motivo dell’esclusione del Bhutan
Il Bhutan è uscito dalla categoria ONU dei paesi meno sviluppati il 13 dicembre 2023; pertanto non soddisfa più i requisiti per beneficiare dello status EBA ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012.
Periodo transitorio e data di applicazione
In applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, l’esclusione del Bhutan opera solo dopo un periodo transitorio di tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato. Ne consegue che la misura si applica dal 1° gennaio 2028.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025, ma si applica soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2028. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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