Regolamento (UE) 2024/836
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/836 della Commissione, del 12 marzo 2024, che approva la sostanza di base idrossido di magnesio E528, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva l’idrossido di magnesio E528 come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA e sulle verifiche della Commissione, che hanno confermato che la sostanza soddisfa le condizioni richieste, pur imponendo specifiche condizioni d’uso. Il testo modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, inserendo la sostanza nell’elenco delle sostanze approvate. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Approva l’idrossido di magnesio E528 come sostanza di base ai fini della normativa fitosanitaria UE e aggiorna l’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica all’idrossido di magnesio E528 utilizzato in ambito fitosanitario come sostanza di base, in particolare per gli impieghi esaminati nella relazione di esame della Commissione e richiamati nell’allegato I. Il regolamento riguarda il mercato e l’uso nell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; non introduce un’autorizzazione generale a qualsiasi uso, ma un’approvazione condizionata alle specifiche tecniche, di purezza e di impiego indicate. Restano rilevanti le condizioni specifiche fissate nella relazione di esame (PLAN/2023/2331 RR Rev2), in particolare le appendici I e II.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/836: approvazione dell’idrossido di magnesio E528 come sostanza di base
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e approva l’idrossido di magnesio E528 quale sostanza di base. La Commissione fonda la decisione sulla domanda presentata da Roullier, sulla valutazione scientifica dell’EFSA e sull’esame svolto dalla Commissione, concludendo che la sostanza soddisfa le condizioni previste per le sostanze di base. L’atto tiene conto anche del fatto che l’idrossido di magnesio E528 è già impiegato in altri settori, tra cui alimentare, mangimistico, medico, cosmetico, agricolo e industriale.
Contesto e base giuridica
La base giuridica è costituita dall’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione richiama anche l’articolo 23, paragrafi 1, 2, 3 e 4, che disciplinano i requisiti per la qualificazione di una sostanza come sostanza di base, la valutazione delle informazioni fornite dal richiedente e il ricorso al supporto scientifico dell’EFSA.
Iter della domanda e valutazione scientifica
La domanda di approvazione è stata ricevuta il 12 gennaio 2021. Successivamente sono stati presentati aggiornamenti della domanda, nel maggio 2021, nell’aprile 2022 e nel gennaio 2023; la versione aggiornata a gennaio 2023 conteneva le informazioni richieste dall’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma. A seguito della richiesta della Commissione, l’EFSA ha presentato il 6 marzo 2023 una relazione tecnica sull’idrossido di magnesio E528. La Commissione ha poi sottoposto al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame il 12 ottobre 2023 e il progetto di regolamento l’11 dicembre 2023.
Motivi dell’approvazione
Dalla documentazione emerge che l’idrossido di magnesio E528 non è utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, pur essendo utile in un prodotto da esso costituito. La Commissione rileva inoltre che la sostanza non è potenzialmente pericolosa, non presenta capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino né effetti neurotossici o immunotossici, e non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario. Sulla base di tali elementi, la sostanza è considerata conforme all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per gli impieghi esaminati.
Condizioni tecniche e specifiche di impiego
L’allegato I fissa i dati identificativi della sostanza: nome comune idrossido di magnesio E528, numero CAS 1309-42-8, denominazione IUPAC diidrossido di magnesio, purezza 95%. Sono inoltre indicate impurezze rilevanti con limiti massimi per piombo e arsenico. L’uso deve avvenire conformemente alle condizioni specifiche della relazione di esame, in particolare alle appendici I e II di PLAN/2023/2331 RR Rev2.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II del nuovo regolamento inserisce l’idrossido di magnesio E528 nella parte C dell’allegato, con la medesima data di approvazione del 2 aprile 2024 e le specifiche tecniche già richiamate.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione come sostanza di base
L’idrossido di magnesio E528 è approvato come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni specificate nell’allegato I. La Commissione ha ritenuto che la sostanza soddisfi i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, anche alla luce delle informazioni fornite dal richiedente e della relazione tecnica EFSA.
Condizioni specifiche di approvazione
L’approvazione è subordinata all’uso della sostanza conformemente alle condizioni indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull’idrossido di magnesio (PLAN/2023/2331 RR Rev2), in particolare nelle appendici I e II. Nell’allegato I sono indicati purezza al 95% e impurezze rilevanti massime: piombo < 2 mg/kg e arsenico < 3 mg/kg.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per inserire, nella parte C dell’allegato, la voce relativa all’idrossido di magnesio E528 con numero 25 e con la medesima data di approvazione e specifiche tecniche riportate nell’allegato II.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicata come data di approvazione il 2 aprile 2024.
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