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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/835

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/835 della Commissione, del 12 marzo 2024, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva trinexapac come trinexapac-etile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32024R0835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del trinexapac-etile ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della procedura di riesame condotta con il supporto dello Stato membro relatore, dello Stato membro correlatore e dell’EFSA. La Commissione conclude che, per alcuni impieghi rappresentativi, i criteri di approvazione risultano soddisfatti e dispone il rinnovo fino al 30 aprile 2039. Contestualmente, vengono introdotte condizioni specifiche sulla purezza della materia tecnica, sugli aspetti di valutazione del rischio e su una conferma scientifica relativa ai residui nell’acqua potabile, oltre a modificare l’elenco delle sostanze attive del regolamento (UE) n. 540/2011.

Rinnova l’approvazione della sostanza attiva trinexapac come trinexapac-etile per i prodotti fitosanitari e modifica l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva trinexapac, nella variante valutata trinexapac-etile, nell’ambito dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli operatori del settore fitosanitario, gli Stati membri competenti per la valutazione e autorizzazione dei prodotti, il richiedente del rinnovo e, per alcuni profili, la Commissione e l’EFSA. Le disposizioni producono effetti in tutti gli Stati membri; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1 maggio 2024, con rinnovo valido fino al 30 aprile 2039. Sono previste condizioni specifiche, limiti di purezza e un obbligo di conferma entro il 1 aprile 2026.

Rinnovo dell’approvazione del trinexapac-etile

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/835 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva trinexapac, nella variante valutata trinexapac-etile, nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. Il provvedimento si inserisce nella procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto della valutazione svolta dallo Stato membro relatore (Lituania), dallo Stato membro correlatore (Lettonia) e dall’EFSA.

La Commissione richiama i precedenti atti di iscrizione e approvazione, la scadenza originaria del 15 dicembre 2024 e la proroga temporanea disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/689, ma decide di adottare il rinnovo prima di tale data.

Esito della valutazione scientifica

Nel corso della procedura, l’EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni iniziali nel 2018 e quelle aggiornate nel 2023, anche alla luce dei nuovi criteri sugli interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605. Nelle conclusioni aggiornate, l’EFSA ha ritenuto che il trinexapac-etile non soddisfi i criteri per essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.

La Commissione afferma inoltre che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente trinexapac-etile, i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti; da ciò deriva il rinnovo dell’approvazione.

Eliminazione della limitazione d’uso come fitoregolatore

La valutazione del rischio si è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non deve essere inteso come limitazione degli usi che potranno essere autorizzati per i prodotti contenenti trinexapac-etile. Per tale ragione, la Commissione ritiene opportuno eliminare la precedente restrizione che consentiva l’uso soltanto come fitoregolatore.

Condizioni tecniche, residui e tutela del consumatore

Pur rinnovando l’approvazione, il regolamento introduce condizioni e restrizioni specifiche ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In particolare:

  • la materia tecnica deve rispettare una purezza minima di 950 g/kg;
  • non devono essere superati i limiti di impurità fissati per toluene e per CGA158377;
  • gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle specifiche della materia tecnica, alla valutazione dell’assunzione alimentare da parte dei consumatori e ai residui dei metaboliti del trinexapac-etile, tenendo conto dell’impatto dei processi di trasformazione;
  • devono essere considerate le concentrazioni di residui nei casi in cui la paglia sia utilizzata come mangime per animali;
  • le condizioni d’impiego devono includere restrizioni per l’alimentazione animale con paglia e, se necessario, misure di attenuazione del rischio.

Informazioni di conferma sull’acqua potabile

Il regolamento prevede un obbligo specifico a carico del richiedente: entro il 1 aprile 2026 devono essere presentate alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA informazioni di conferma sugli effetti dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui del trinexapac-etile e dei suoi metaboliti nelle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. Tale previsione deriva dall’assenza, al momento della domanda di rinnovo, di indicazioni adeguate sul punto.

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

Per effetto del rinnovo, il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiornato: la vecchia voce relativa al trinexapac viene soppressa dalla parte A dell’allegato e viene inserita una nuova voce nella parte B, riferita al trinexapac-etile, con identità chimica, purezza, impurità massime, data di approvazione e scadenza dell’approvazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1 maggio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva trinexapac, identificata come trinexapac-etile, è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo decorre dal 1 maggio 2024 e scade il 30 aprile 2039.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 132 relativa al trinexapac è soppressa nella parte A e viene inserita nella parte B la nuova voce relativa al trinexapac-etile con i dati identificativi e le condizioni specifiche di approvazione.

Specifiche tecniche e limiti di impurità

La sostanza deve presentare purezza pari ad almeno 950 g/kg. Nella materia tecnica non devono superare i limiti indicati: toluene 3 g/kg ed etil (1RS)-3-idrossi-5-ossocicloes-3-ene-1-carbossilato (CGA158377) 6 g/kg.

Condizioni specifiche per la valutazione del rischio

Gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II, e prestare particolare attenzione alle specifiche della materia tecnica, alla valutazione dell’assunzione alimentare da parte dei consumatori e ai residui dei metaboliti del trinexapac-etile, inclusi gli effetti della trasformazione e l’uso della paglia come mangime per animali.

Restrizioni d’uso e misure di attenuazione

Le condizioni d’impiego devono includere restrizioni per l’utilizzo della paglia per l’alimentazione degli animali e, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Informazioni di conferma sui trattamenti delle acque

Entro il 1 aprile 2026 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA informazioni di conferma sugli effetti dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui di trinexapac-etile e dei suoi metaboliti presenti nelle acque di superficie quando tali acque sono utilizzate per produrre acqua potabile.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’applicazione sostanziale decorre dal 1 maggio 2024.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute e tutela dei consumatorisostanze attive e autorizzazioniambiente

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