Regolamento (UE) 2024/1403
Regolamento delegato (UE) 2024/1403 della Commissione, del 12 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le condizioni e le procedure per l’accreditamento dei soggetti qualificati da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce il quadro procedurale con cui l’EASA accredita i soggetti qualificati ai quali può affidare compiti di certificazione e sorveglianza. Stabilisce un sistema di accreditamento completo, criteri di valutazione, regole per l’assegnazione dei compiti e obblighi di sorveglianza continua. Prevede inoltre la gestione dei cambiamenti organizzativi rilevanti e le misure da adottare in caso di non conformità, inclusa la limitazione, sospensione o revoca dell’accreditamento.
Regola le condizioni e le procedure per l’accreditamento, da parte dell’EASA, dei soggetti qualificati cui possono essere affidati compiti di certificazione e sorveglianza nel settore dell’aviazione civile.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti qualificati accreditabili dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) nei settori in cui l’Agenzia può operare per il tramite di soggetti qualificati in veste di autorità competente ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1139. Riguarda sia l’accreditamento iniziale sia la sorveglianza continua, la modifica, sospensione, limitazione e revoca dell’accreditamento, nonché le condizioni per l’assegnazione dei compiti. Non disciplina i servizi resi in regime di appalto pubblico e, secondo i considerando, i compiti svolti dai soggetti qualificati accreditati nell’esecuzione di funzioni pubbliche non rientrano nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Regolamento delegato (UE) 2024/1403: accreditamento dei soggetti qualificati da parte dell’EASA
Il regolamento attua l’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1139, che consente all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e alle autorità nazionali competenti di affidare compiti di certificazione e sorveglianza a soggetti qualificati accreditati. La finalità dichiarata è assicurare che tali soggetti siano idonei a svolgere in modo continuativo funzioni pubbliche delicate, mediante un sistema di accreditamento, controllo e, se necessario, correzione o revoca.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che l’EASA dovrebbe affidare compiti solo a soggetti qualificati effettivamente capaci di eseguirli e mantenere un sistema di accreditamento completo per garantire la conformità ai requisiti dell’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139. Il regolamento intende inoltre favorire una cooperazione efficace con le autorità nazionali competenti, consentendo all’Agenzia di acquisire le relazioni di accreditamento già esistenti e, in caso di accreditamento congiunto, di disciplinare ruoli e responsabilità. I considerando precisano infine che i compiti svolti da tali soggetti hanno natura di funzioni pubbliche e non rientrano nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sugli appalti e le regole finanziarie dell’Unione.
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita il contenuto del regolamento a due profili: le norme e procedure per l’accreditamento dei soggetti qualificati e le condizioni per l’assegnazione di compiti di certificazione o sorveglianza. L’ambito è ampio e include tutti i settori nei quali l’EASA può accreditare soggetti qualificati che agiscono come autorità competente ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.
Sistema di accreditamento
L’articolo 2 impone all’EASA di istituire e mantenere un sistema di accreditamento strutturato. Tale sistema deve coprire:
- l’accreditamento iniziale;
- la sorveglianza e la valutazione continue;
- la modifica, sospensione, limitazione e revoca dell’accreditamento;
- un meccanismo di risoluzione delle controversie almeno per le decisioni richiamate agli articoli 3, paragrafo 5, e 6, paragrafo 3.
L’intero sistema, compresi gli esiti dell’accreditamento iniziale e delle attività di sorveglianza, deve essere documentato e conservato dall’Agenzia. È anche prevista una forma di raccordo con le autorità nazionali competenti: se un soggetto è già stato accreditato da un’autorità nazionale in base a un atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 14, lettera e), l’EASA può chiedere la relativa relazione di accreditamento. Inoltre, se l’accreditamento è congiunto, l’Agenzia e le autorità coinvolte devono concludere un accordo su ruoli e responsabilità.
Procedura di accreditamento
L’articolo 3 disciplina il procedimento. Quando l’EASA intende utilizzare soggetti qualificati, deve pubblicare sul proprio sito un avviso per invitare gli interessati a presentare domanda. L’avviso deve indicare in particolare:
- le categorie di compiti di certificazione e sorveglianza da svolgere tramite soggetti qualificati;
- se l’accreditamento comprenderà anche il potere di rilasciare, rinnovare, modificare, limitare, sospendere o revocare certificati, oppure di ricevere dichiarazioni per conto dell’Agenzia;
- i documenti e le informazioni richiesti e il termine di presentazione delle domande.
L’Agenzia valuta la domanda secondo i criteri previsti dal regolamento e accredita il richiedente se conclude che:
- sono soddisfatti i requisiti essenziali dell’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139;
- competenze, conoscenze e procedure corrispondono al livello richiesto, sia sul piano organizzativo sia per quanto riguarda gli esperti tecnici necessari.
L’accreditamento deve definire in modo dettagliato la portata dei compiti, i privilegi concessi e le eventuali condizioni. In caso di rigetto, l’Agenzia deve informare il richiedente e motivare il rifiuto.
Assegnazione dei compiti e contenuto degli accordi
L’articolo 4 richiede criteri di assegnazione equi e trasparenti, comunicati a tutti i soggetti qualificati. Nell’elaborare tali criteri, l’EASA deve tenere conto della portata dei compiti, della qualificazione e dell’esperienza del soggetto, dei prerequisiti tecnici e organizzativi, della capacità di operare nei tempi e con il livello richiesto, dell’interfaccia con il soggetto regolato e dell’efficienza dei costi.
L’affidamento dei compiti deve essere formalizzato con un contratto scritto che regoli almeno:
- i compiti da svolgere;
- la documentazione, le dichiarazioni e le relazioni da fornire;
- le condizioni tecniche da rispettare;
- la copertura della responsabilità;
- la protezione delle informazioni acquisite;
- la remunerazione.
L’assegnazione operativa avviene tramite ordine di incarico che descrive dettagliatamente la portata del compito. L’EASA, prima di affidare un compito, deve assicurarsi che il soggetto qualificato soddisfi tutti i requisiti essenziali dell’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139.
Variazioni dell’accreditamento
L’articolo 5 impone al soggetto qualificato un obbligo di notifica senza indebito ritardo per qualsiasi cambiamento di organizzazione, procedure o personale idoneo a incidere sull’ambito di accreditamento. L’EASA deve valutare gli effetti del cambiamento, stabilire se sia necessaria un’ulteriore valutazione e, se del caso, modificare l’ambito di accreditamento in proporzione alla rilevanza della variazione.
Sorveglianza continua e misure correttive
L’articolo 6 prevede un controllo permanente della conformità. La sorveglianza deve essere basata sul rischio e tenere conto della natura del soggetto qualificato, della complessità delle attività e dei risultati delle precedenti attività di controllo.
Se l’EASA constata in qualsiasi momento che non sono più soddisfatte le condizioni per l’accreditamento o che il soggetto ha violato l’ambito di accreditamento, deve intervenire immediatamente con misure appropriate. A seconda della gravità della non conformità, l’Agenzia può limitare, sospendere o revocare l’accreditamento fino a quando non siano adottate azioni correttive soddisfacenti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si tratta di un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina: (i) le norme e le procedure per l’accreditamento dei soggetti qualificati da parte dell’EASA; (ii) le condizioni alle quali l’Agenzia può assegnare compiti di certificazione o sorveglianza a tali soggetti. L’ambito copre tutti i settori in cui l’Agenzia può accreditare soggetti qualificati che agiscono in veste di autorità competente ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.
Sistema di accreditamento
L’articolo 2 impone all’EASA di istituire e mantenere un sistema di accreditamento che comprenda: accreditamento iniziale, sorveglianza e valutazione continue, modifica/sospensione/limitazione/revoca dell’accreditamento e un meccanismo di risoluzione delle controversie almeno per le decisioni di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 6, paragrafo 3. Il sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati e conservati dall’Agenzia. È inoltre prevista la possibilità di richiedere all’autorità nazionale competente le relazioni di accreditamento già rilasciate e, in caso di accreditamento congiunto, la conclusione di un accordo sui rispettivi ruoli e responsabilità.
Procedura di accreditamento e criteri di valutazione
L’articolo 3 prevede che, quando intende ricorrere a soggetti qualificati, l’EASA pubblichi sul proprio sito un avviso per invitare alla presentazione delle domande. L’avviso deve indicare le categorie di compiti, l’eventuale inclusione del potere di rilasciare/rinnovare/modificare/limitare/sospendere/revocare certificati o ricevere dichiarazioni, nonché documenti e termini per la domanda. L’Agenzia accredita il richiedente se accerta il rispetto dei requisiti essenziali dell’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139 e l’adeguatezza di competenze, conoscenze e procedure rispetto all’ambito richiesto. L’accreditamento definisce portata dei compiti, privilegi e condizioni; in caso di rigetto, l’Agenzia deve motivarlo.
Assegnazione dei compiti e contratto scritto
L’articolo 4 impone all’EASA di elaborare criteri equi e trasparenti per l’assegnazione dei compiti e di comunicarli a tutti i soggetti qualificati. Nella definizione dei criteri devono essere considerati: portata dei compiti; qualifica ed esperienza; prerequisiti tecnici, personali, organizzativi e procedurali; disponibilità e capacità di rispettare tempi e standard richiesti; interfaccia con il soggetto soggetto al regolamento (UE) 2018/1139, compresi prossimità e capacità di comunicazione; efficienza dei costi. L’assegnazione avviene mediante contratto scritto che disciplina almeno compiti, documentazione e relazioni da fornire, condizioni tecniche, copertura della responsabilità, protezione delle informazioni e remunerazione. L’incarico operativo è formalizzato mediante ordine di incarico con descrizione dettagliata della portata del compito.
Cambiamenti dell’ambito di accreditamento
L’articolo 5 impone al soggetto qualificato di notificare senza indebito ritardo ogni cambiamento di organizzazione, procedure o personale che possa incidere sul suo ambito di accreditamento. L’EASA valuta gli effetti del cambiamento, decide se sia necessaria un’ulteriore valutazione e può modificare l’ambito di accreditamento in funzione della rilevanza del cambiamento e dell’esito della valutazione.
Sorveglianza continua e misure in caso di non conformità
L’articolo 6 prevede che l’EASA verifichi costantemente la conformità dei soggetti qualificati, con un sistema di sorveglianza basato sul rischio che tenga conto della natura del soggetto, della complessità delle attività e dei risultati delle sorveglianze precedenti. Se le condizioni per l’accreditamento non sono più soddisfatte o il soggetto ha violato l’ambito di accreditamento, l’Agenzia deve adottare immediatamente misure adeguate e, se del caso, limitare, sospendere o revocare l’accreditamento fino all’adozione di azioni correttive soddisfacenti.
Entrata in vigore
L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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