Sentenza del 11/01/2017 n. 170 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - parrucchiere-truccatore - natura strettamente personale - è tale - autonoma organizzazione - non sussiste - rimborso - è dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l'assoggettamento all'IRAP del contribuente, ritenendo insussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione. Di conseguenza, il rimborso dell'IRAP versata è stato riconosciuto come dovuto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto di non essere soggetto all'IRAP perché la propria attività di parrucchiere-truccatore ha natura strettamente personale e viene svolta autonomamente, senza un'organizzazione autonoma di beni o persone. Secondo la motivazione, si tratta di un'attività che, per le sue caratteristiche, non può essere direttamente o indirettamente svolta da un altro soggetto né demandata a un semplice collaboratore.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non è dovuta quando il professionista svolge personalmente l'attività senza una struttura organizzativa autonoma, caratterizzata dall'impiego rilevante di beni o persone.
Massime di principio
- Per i lavoratori autonomi, l'IRAP richiede la presenza di un'autonoma organizzazione; il solo esercizio di un'attività professionale non è sufficiente.
- Quando l'attività è intrinsecamente personale e non può essere sostituita da collaboratori o dipendenti nello svolgimento essenziale della prestazione, ciò può deporre per l'assenza di autonoma organizzazione.
- La presenza di beni strumentali o di collaboratori non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: occorre valutare se tali elementi eccedano il minimo indispensabile per l'esercizio individuale dell'attività.
- Per ottenere il rimborso, il contribuente deve dimostrare concretamente che l'attività è svolta senza una struttura organizzativa autonoma; la valutazione dipende dalle modalità effettive di esercizio.
- Il principio non esclude in assoluto l'IRAP per ogni parrucchiere o truccatore: una struttura significativa, personale dipendente o un'organizzazione eccedente il necessario potrebbe condurre a una diversa conclusione.
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