Cassazione Civile, Sentenza n. 27237/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di indennità COVID-19 ai sensi dell'art. 28 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (indennità di Euro 600 per marzo 2020 e prevista estensione per aprile 2020). L'INPS ha rigettato l'istanza sostenendo che la ricorrente non era iscritta ad alcuna gestione speciale alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020). La ricorrente aveva presentato domanda di iscrizione alla Gestione commercianti il 22 aprile 2020 con effetto retroattivo dal 1° marzo 2020; il Tribunale di Rimini le aveva dato ragione (riconoscendo la retrodatazione), la Corte d'appello di Bologna aveva invece rigettato la domanda ritenendo necessario che l'iscrizione fosse effettiva alla data di entrata in vigore del decreto e non possa essere surrogata da una iscrizione successiva con retrodatazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della signora Gori. Ha confermato la decisione della Corte d'appello secondo cui il requisito dell'iscrizione alle gestioni speciali deve sussistere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020 (17 marzo 2020) e non può essere soddisfatto mediante una iscrizione presentata successivamente e retrodatata. È stata inoltre respinta la tesi che la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (23 febbraio - 15 maggio 2020) renda tempestiva la domanda di iscrizione ai fini dell'indennità. La corte ha dichiarato irripetibili le spese del giudizio e ha rilevato gli obblighi relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - art. 28
indennità di 600,00 Euro, per il mese di marzo 2020, ai "lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata..."
La Corte interpreta il requisito dell'iscrizione come condizione oggettiva ed attuale alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020); una iscrizione successiva, anche se retrodatata amministrativamente, non integra il requisito
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - art. 84, comma 4
indennità anche per il mese di aprile 2020, a favore dei "soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28..."
L'estensione per aprile riguarda solo chi risultava beneficiario per marzo, confermando il criterio temporale ancorato alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore della disciplina originaria
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Citato per indicare che l'indennità non concorre alla formazione del reddito (riferimento fiscale), non incide sull'interpretazione del requisito dell'iscrizione
art. 12 delle preleggi
Richiamato come principio che l'interpretazione della norma deve partire dal dato letterale; la Corte applica una lettura testuale e sistematica della disposizione
disposizioni sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (richiamate nella censura)
La Corte ritiene che la sospensione dei termini amministrativi (23/2 - 15/5/2020) non possa trasformare una domanda presentata successivamente in una iscrizione effettiva alla data di entrata in vigore della norma; non altera i presupposti sostanziali richiesti dalla legge
Massime di principio
- Per beneficiare di indennità previste da disposizioni emergenziali (es. art. 28 d.l. n. 18/2020) i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma devono esistere alla data di entrata in vigore della disposizione, salvo che la legge disponga espressamente diversamente.
- Una iscrizione amministrativa ottenuta successivamente con effetto retroattivo non è automaticamente idonea a integrare un requisito temporale richiesto dalla legge, se la normativa pone l'accento su una situazione 'attuale' o 'all'entrata in vigore'.
- La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi incide sui termini processuali/amministrativi ma non modifica, di per sé, i presupposti sostanziali di benefici soggetti a verifica temporale; non può essere usata per colmare una mancata situazione soggettiva alla data richiesta dalla legge.
- Nelle misure emergenziali il legislatore predilige criteri oggettivi e facilmente verificabili (es. iscrizione alla data X) per garantire certezza, prevedibilità e controllo della spesa; l'interpretazione giurisprudenziale tende a rispettare tale opzione normativa.
- In casi simili è opportuno conservare e provare documentalmente lo stato soggettivo richiesto (iscrizioni, versamenti contributivi, date certe) e presentare tempestivamente le domande amministrative; in mancanza, valutare ricorsi contestando espressamente la lettura letterale solo se esistono elementi testuali o teleologici nella legge che giustifichino una interpretazione estensiva.
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