Cassazione Penale, Ordinanza n. 08977/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando che la decisione di merito non avrebbe adeguatamente considerato le censure già svolte in appello; la Corte di cassazione rileva però che il motivo era privo di specificità e, comunque, manifestamente infondato, perché la grossolanità della contraffazione non esclude la configurabilità del reato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che si tratta di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non illogica, aggiungendo che la Corte territoriale aveva indicato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e che le dedotte difficoltà economiche non erano state adeguatamente dimostrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo perché diretto a contestare una motivazione già congruamente esaminata in appello e comunque incompatibile con il principio per cui la grossolanità della falsificazione non esclude il reato ex art. 474 c.p.; il secondo perché la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto del merito, correttamente motivato dalla Corte d'appello con riferimento all'assenza di elementi favorevoli e alla mancata prova delle difficoltà economiche dedotte. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
La grossolanità della contraffazione non è elemento idoneo a escludere l'integrazione del reato contestato.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche dipendono da un giudizio di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se motivato in modo congruo e non illogico.
art. 606 c.p.p.
I motivi che si limitano a riprodurre doglianze già esaminate in appello, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, possono essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto critico, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Per il reato di cui all'art. 474 c.p. la grossolanità della contraffazione non esclude di per sé la sussistenza del fatto tipico, se restano integrati gli altri elementi della fattispecie.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche costituisce espressione di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione esso è censurabile solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
- Le deduzioni difensive fondate su difficoltà economiche dell'imputato non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto se tali allegazioni non risultano adeguatamente provate.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi particolari, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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