Sentenza del 30/04/2015 n. 8761 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale sostenendo che la domanda di rimborso dell'imposta proporzionale di registro fosse tardiva. La domanda era stata ricevuta dall'amministrazione il 1° luglio 1986, ma era stata consegnata e spedita tramite l'ufficio postale il 30 giugno 1986, ultimo giorno utile. Secondo l'Agenzia, ai fini del rispetto del termine decadenziale avrebbe dovuto rilevare la data di ricezione da parte dell'ufficio finanziario, non quella di spedizione postale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole alla contribuente. Ha stabilito che l'istanza di rimborso dell'imposta di registro è tempestiva quando viene consegnata all'ufficio postale per la spedizione entro il termine previsto dalla legge, anche se perviene all'amministrazione successivamente. Nel caso concreto, la consegna del plico il 30 giugno 1986 rendeva tempestiva la domanda, nonostante la ricezione il 1° luglio 1986. L'amministrazione dovrà quindi esaminare gli ulteriori presupposti sostanziali del rimborso. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 75, comma 2
Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta di registro è rispettato quando l'istanza viene consegnata all'ufficio postale entro la scadenza, non essendo previsto espressamente che debba anche pervenire all'ufficio finanziario entro lo stesso termine.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 77
La disposizione è stata interpretata nel senso che, per impedire la decadenza, rileva la data di spedizione dell'istanza tramite il servizio postale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77, comma 3
La disciplina dell'imposta di registro conferma il principio secondo cui la tempestività dell'istanza di rimborso va valutata in base alla data di consegna della richiesta all'ufficio postale, quando la legge non impone espressamente la ricezione entro il termine.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 79, comma 1
La norma è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere la tardività dell'istanza, ma la Corte ha escluso che imponesse la ricezione dell'istanza entro il termine decadenziale.
Corte costituzionale, sentenza n. 477/2002
Riconosce come principio generale la scissione degli effetti degli atti trasmessi per notificazione o comunicazione: per il soggetto che invia rileva il compimento dell'attività necessaria alla spedizione, mentre per il destinatario rileva la ricezione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8890/2010
L'effetto di impedire la decadenza si produce, di regola, quando il soggetto onerato compie l'attività necessaria ad avviare il procedimento notificatorio o comunicativo, consegnando l'atto a un ufficio competente, autonomo e idoneo a garantire l'affidamento.
Massime di principio
- Quando una norma prevede un termine per presentare un'istanza e consente l'invio tramite posta, in assenza di un'espressa previsione contraria il termine può essere rispettato con la consegna dell'atto all'ufficio postale entro la scadenza, anche se la ricezione avviene dopo.
- Per valutare la tempestività occorre distinguere tra il momento in cui il mittente compie l'attività necessaria a trasmettere l'atto e il momento in cui l'amministrazione lo riceve: i due effetti possono essere separati.
- La prova della data di spedizione o consegna all'ufficio postale è essenziale; è prudente conservare ricevuta, avviso di ricevimento e ogni documento che dimostri il deposito entro il termine.
- La tempestività dell'istanza non implica automaticamente il diritto al rimborso: una volta superata la questione decadenziale, l'amministrazione deve comunque verificare gli ulteriori requisiti sostanziali previsti dalla legge.
- Il principio va applicato verificando il testo della specifica normativa: se essa stabilisce espressamente che l'istanza debba pervenire entro il termine, la sola spedizione potrebbe non essere sufficiente.
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