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Sentenza

Sentenza del 12/04/2018 n. 2338 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Vizio di sottoscrizione - Direttore dell'Ufficio - Delega di funzione - Non sussiste - Mera delega di firma - Legittimità dell'atto - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento sintetico relativo al periodo d'imposta 2010, fondato sul rilevante scostamento tra il reddito dichiarato di 12.998 euro e le spese ritenute compatibili con un reddito più elevato. In appello ha contestato principalmente la validità della sottoscrizione dell'atto, sostenendo che la delega conferita dal Direttore dell'Ufficio non indicava motivi, durata e nominativo del delegato; ha inoltre dedotto l'assenza di un adeguato contraddittorio, anche con riferimento al reddito del coniuge, e una carenza di motivazione sulla quantificazione del reddito accertato.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valido l'accertamento perché sottoscritto da un soggetto specificamente delegato dal Direttore dell'Ufficio: si trattava di una mera delega di firma, non di una delega di funzioni, sicché non era necessario indicare motivi, durata e nominativo del delegato. Ha inoltre rilevato che il contribuente era stato sentito in tre incontri e che non era necessario instaurare uno specifico contraddittorio con il coniuge, poiché il concorso di quest'ultimo alle spese costituiva una circostanza difensiva deducibile dal contribuente. È stata confermata anche la detrazione dal reddito accertato della quota di spese riferibile al coniuge, cui l'Ufficio aveva prestato acquiescenza. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 42 d.P.R. 600/1973

    L'accertamento è legittimo se sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La disposizione consente la sottoscrizione dell'avviso da parte di un soggetto specificamente delegato. Quando si tratta di mera delega di firma, non è necessario indicare i motivi, la durata e il nominativo del delegato, requisiti riferibili invece alla delega di funzioni.

  • Art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973

    Determinazione sintetica del reddito complessivo sulla base delle spese sostenute e degli elementi indicativi di capacità contributiva.

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito quando le spese e gli investimenti risultano significativamente superiori al reddito dichiarato, ferma la possibilità del contribuente di fornire elementi giustificativi.

  • Art. 22 d.l. 78/2010

    La disposizione ha modificato la disciplina dell'accertamento sintetico applicabile al periodo considerato, rafforzando il rilievo delle spese e degli elementi di capacità contributiva nella ricostruzione del reddito.

  • Cass. civ., sentenze n. 14195/2000, n. 6113/2005 e n. 20628/2015

    I precedenti sono richiamati a sostegno della distinzione tra delega di firma e delega di funzioni e della conseguente sufficienza della delega di firma, se proveniente dal Direttore dell'Ufficio e riferita alla sottoscrizione dell'atto.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non è invalido per il solo fatto che sia firmato da un funzionario diverso dal Direttore dell'Ufficio: occorre verificare se esista una specifica delega di firma e se l'atto provenga comunque con certezza dall'Amministrazione.
  • La mera delega di firma riguarda la sottoscrizione materiale dell'atto e, secondo l'orientamento applicato nella sentenza, non richiede l'indicazione di motivi, durata e nominativo del delegato; tali requisiti possono essere necessari quando viene trasferito l'esercizio della funzione.
  • Nel procedimento di accertamento sintetico, la partecipazione del contribuente al contraddittorio può risultare sufficiente se l'Ufficio lo ha convocato e ascoltato più volte, anche quando il contribuente non condivide gli esiti della valutazione.
  • Il coniuge non deve necessariamente essere convocato dall'Ufficio per determinare il contributo alle spese familiari: il contribuente può allegare e provare autonomamente redditi, disponibilità o contributi del coniuge come elementi difensivi.
  • In presenza di spese molto superiori al reddito dichiarato, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata della provenienza delle somme, ad esempio indicando redditi esenti, risparmi pregressi, disinvestimenti, finanziamenti o contributi di familiari.
  • La mancata contestazione specifica di una quantificazione utilizzata dall'Ufficio o la prestazione di acquiescenza può consolidare quel dato nel processo, soprattutto se il giudice lo ha posto a base della decisione.

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