DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 143
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce nel d.lgs. n. 152/2006 l’obbligo, per alcune categorie di imballaggi monouso, di essere biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o standard europei equivalenti, con eccezioni e deroghe per specifici prodotti e impieghi. Prevede sanzioni da 2.500 a 25.000 euro, aumentabili fino a quattro volte in determinati casi, applicabili dal 1° gennaio 2030. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggi
Obbligo di compostabilità degli imballaggi
Il decreto-legge introduce nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un obbligo di compostabilità per alcune categorie di imballaggi, in deroga agli obblighi di riciclabilità previsti dal regolamento (UE) 2025/40 nei casi consentiti. L’obbligo riguarda gli imballaggi messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale e opera nei formati e per gli utilizzi ammessi dal regolamento europeo.
Imballaggi interessati e requisiti
Gli imballaggi devono essere certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo. Sono interessati:
- imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
- imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
- imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, comprese conserve, salse, panna da caffè e zucchero;
- imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene destinati all’utilizzo nel settore ricettivo, secondo la classificazione ATECO 2025, riferiti esclusivamente a una prenotazione individuale e destinati a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo. Per questi ultimi deve inoltre essere certificata la biodegradabilità e compostabilità del prodotto contenuto e la sua compatibilità con i processi di compostaggio.
Deroghe ed esclusioni
Gli obblighi non si applicano, alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2025/40, agli imballaggi per prodotti ortofrutticoli indicati sopra e agli imballaggi di condimenti necessari a garantire sicurezza e igiene in strutture con un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali. Per gli imballaggi di alimenti e bevande destinati al consumo nei locali, valgono le condizioni previste dall’articolo 25, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
In attesa degli orientamenti della Commissione europea previsti dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento, l’obbligo non si applica agli imballaggi per prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati relativi a:
- frutta: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine, susine, uva da tavola, mini-kiwi, fragole, lamponi, more, ribes, mirtilli, kiwi, frutti della passione, fichi, fichi d’India, pitaya, avocado, pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo e cachi;
- ortaggi: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture baby leaf, broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli a foglia, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, fagiolini con baccello, patate, ravanelli, carote, asparagi, rabarbaro, porri e ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;
- erbe aromatiche fresche, funghi coltivati e frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.
Resta fermo il divieto previsto dall’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 196/2021 per i prodotti di plastica monouso individuati al numero 3 della parte B del relativo allegato, quando gli imballaggi interessati rientrano nelle categorie indicate dalla norma.
Coordinamento con le norme alimentari e sui rifiuti
L’obbligo di compostabilità non esonera dal rispetto delle norme sui materiali destinati al contatto con gli alimenti, adottate in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1935/2004 e n. 2023/2006 e del regolamento (UE) n. 10/2011. Rimangono inoltre ferme le disposizioni sulla gestione dei rifiuti di cui all’articolo 182-ter, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.
Sanzioni e responsabilità
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell’obbligo di compostabilità, anche mediante dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. Se la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo.
Le sanzioni sono applicate secondo la legge n. 689/1981; gli accertamenti sono svolti d’ufficio o su denuncia dagli organi di polizia amministrativa, ferme le disposizioni dell’articolo 13 della stessa legge. La sanzione non si applica all’operatore economico che dimostri di avere acquistato gli imballaggi sulla base di documentazione idonea del fabbricante, dell’importatore o del distributore attestante la conformità, salvo che l’operatore conoscesse la non conformità o questa fosse evidente. Le disposizioni sanzionatorie si applicano dal 1° gennaio 2030.
Decorrenza e oneri
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge. Le amministrazioni interessate attuano le disposizioni con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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