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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144

Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonchè in materia di protezione civile.

Normativa italiana26G00167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto interviene su ferie e personale pubblico, dirigenza, relazioni sindacali, organismi e funzioni amministrative, apportando inoltre misure per gli enti locali, i segretari comunali, gli investimenti e i progetti sociali finanziati dal PNRR. Prevede termini specifici, tra cui procedure e proroghe fino al 2026-2028 e assunzioni o interventi con scadenze fino al 2027. Il testo fornito si interrompe durante la disciplina delle anticipazioni agli enti dissestati.

Misure urgenti per la pubblica amministrazione, gli enti locali e il risanamento degli enti dissestati

Misure urgenti per la pubblica amministrazione e gli enti locali

Il decreto introduce disposizioni sulla funzionalità delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali, intervenendo su ferie, assunzioni, dirigenza, relazioni sindacali, organismi amministrativi, procedure finanziarie e gestione degli enti in dissesto. Il testo fornito comprende solo una parte della disciplina dell’articolo 3, che si interrompe nel definire la restituzione delle anticipazioni agli enti dissestati.

Ferie del personale pubblico

Viene modificato l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012. Il datore di lavoro è responsabile di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente delle ferie e deve invitare formalmente i dipendenti a utilizzarle, informandoli tempestivamente che, se non fruite entro il periodo di riferimento o l’eventuale periodo di riporto autorizzato, saranno perse e non potranno essere monetizzate.

La sostituzione delle ferie con un’indennità finanziaria è ammessa esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti previsti. Non spetta un trattamento sostitutivo quando la mancata fruizione dipende da una scelta consapevole del lavoratore; la prova di tale circostanza è a carico del datore di lavoro. Ai fini della disposizione, è datore di lavoro il soggetto, dirigenziale o non dirigenziale, individuato dall’ordinamento della singola amministrazione come responsabile dell’autorizzazione o del diniego delle ferie. Le nuove regole si applicano alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Personale, reclutamento e stabilizzazioni

Le amministrazioni interessate dalla disciplina richiamata del decreto-legge n. 25 del 2025 possono applicare fino al 31 dicembre 2026 le procedure di inquadramento in ruolo al personale a tempo indeterminato in posizione di comando, a qualsiasi titolo. Sono inoltre estese, nei limiti previsti dalla normativa richiamata, procedure di assunzione al personale reclutato a tempo determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze: ai fini dei periodi di servizio richiesti si computano anche i servizi a tempo determinato prestati presso le amministrazioni pubbliche. Quando il contingente già reclutato a termine viene assunto a tempo indeterminato, il Ministero non può effettuare ulteriori assunzioni a termine in applicazione della medesima disposizione. La relativa copertura è posta a carico delle risorse già previste; sono inoltre incrementate le risorse indicate dalla norma di 390.000 euro per il 2026 e di 200.000 euro annui dal 2027.

Le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente e l’ISPRA possono assumere a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2027, nei posti disponibili, personale non dirigenziale a termine che abbia maturato almeno 36 mesi continuativi, alla data del 31 dicembre 2026, presso lo stesso ente e nella stessa qualifica, abbia ottenuto una valutazione positiva e sia stato reclutato mediante concorso pubblico. L’assunzione richiede il superamento di un colloquio di idoneità professionale e di verifica delle competenze e della coerenza dell’esperienza. Se gli idonei sono più dei posti, prevale la maggiore anzianità di servizio; a parità, si considerano la valutazione dell’attività e l’esito del colloquio. L’intervento deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per le procedure selettive non dirigenziali bandite entro il 31 dicembre 2027, le amministrazioni pubbliche, gli enti e le aziende speciali degli enti locali possono riservare fino al 20% dei posti o valorizzare l’esperienza di chi abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile o di somministrazione stipulati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il servizio deve essere stato svolto nel medesimo profilo professionale presso l’amministrazione che bandisce la selezione.

Dirigenza e formazione del personale

Le nuove disposizioni e percentuali relative agli incarichi dirigenziali di livello generale si applicano agli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall’articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che a quella data svolge un incarico generale, il transito nella prima fascia continua a essere regolato dalle disposizioni previgenti richiamate, compreso il periodo quinquennale. La disciplina è estesa, nei limiti dei posti disponibili, a determinati dirigenti di ruolo titolari di incarichi generali apicali o degli incarichi specificamente indicati dalla norma. La domanda di transito può essere presentata entro 36 mesi dal compimento del quinquennio. È abrogato il comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 119 del 2026.

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, il periodo utile al quinquennio decorre dal conferimento del primo incarico dirigenziale generale o di uno degli incarichi equiparati indicati. Specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possono disciplinare l’applicazione delle disposizioni sulla dirigenza alla Presidenza del Consiglio, tenendo conto della peculiarità del suo ordinamento, e individuare modalità applicative per i Ministeri.

Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate ad aumentare le risorse per la formazione del personale, secondo modalità definite dalla contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.

Relazioni sindacali e rilevazione della rappresentatività

Nelle aree dirigenziali, le confederazioni sindacali rappresentative possono cumulare le ore di permesso sindacale per il mandato attribuite alle organizzazioni affiliate e quelle per le riunioni degli organismi direttivi statutari riconosciute dal CCNQ del 4 dicembre 2017. La confederazione deve comunicare all’ARAN, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la percentuale di ore che intende cumulare, fino al 100% delle ore teoricamente disponibili. Per quantificarle si applica l’articolo 12, comma 4, del CCNQ.

Per il periodo contrattuale 2028-2030, le amministrazioni rilevano al 31 dicembre 2027 i dati sulle deleghe sindacali e li trasmettono all’ARAN entro il 31 marzo 2028, controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione interessata e con modalità idonee a tutelare la riservatezza.

Organizzazione amministrativa e organismi consultivi

È modificata la struttura dell’Ispettorato previsto dall’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001: esso è articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio. Gli oneri sono quantificati in 90.119 euro per il 2026 e 360.473 euro annui dal 2027. Un’altra disposizione aumenta da tre a quattro e da sette a nove le quantità previste dall’articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006; i relativi oneri sono pari a 88.217 euro per il 2026 e 352.869 euro annui dal 2027. Entrambi gli interventi sono finanziati riducendo il fondo indicato dalla legge n. 234 del 2021.

È istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, organo consultivo sull’applicazione della legge n. 157 del 1992. Ne fanno parte rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni, delle province, dell’ISPRA, delle associazioni venatorie e agricole, delle associazioni ambientaliste riconosciute e degli organismi zoologici, cinofili, venatori e di protezione animale elencati dalla norma. I componenti sono nominati con decreto ministeriale dopo le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessati. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da un suo delegato, è rinnovato ogni cinque anni e non riconosce ai componenti compensi, indennità, gettoni, rimborsi o altri emolumenti. Il precedente Comitato cessa dalle funzioni alla data di entrata in vigore del decreto.

Fino al 31 dicembre 2029, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica esercita le competenze di autorità settoriale per le infrastrutture energetiche e idriche strategiche attraverso due incarichi dirigenziali generali, collocati nei dipartimenti competenti per energia e acque. Può conferire gli incarichi generali previsti nella propria dotazione organica in deroga al limite percentuale ordinario, entro un massimo di due unità ulteriori e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili.

Avvocatura dello Stato e personale delle amministrazioni

Nel triennio 2026-2028 l’Avvocatura dello Stato è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali già autorizzate e nell’ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati e 6 procuratori dello Stato. Può inoltre assumere, utilizzando le facoltà assunzionali ordinarie e in deroga alla procedura autorizzatoria richiamata, altri 14 avvocati e 4 procuratori dello Stato. Per le prime assunzioni sono indicati oneri crescenti da 1.847.193 euro nel 2027 fino a 3.969.922 euro annui dal 2036, finanziati mediante riduzione del fondo previsto dal decreto-legge n. 282 del 2004.

Per l’Ispettorato e per ulteriori disposizioni di personale sono prorogati al 31 dicembre 2027 i contratti indicati dalla norma del decreto-legge n. 19 del 2026; l’estensione considera anche i limiti temporali per il collocamento a riposo e quelli dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Altre disposizioni settoriali e proroghe

Il decreto modifica la legge n. 131 del 2025, riferendo le condizioni indicate per alcune misure ai territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, delimitati ai fini della tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi della legge n. 482 del 1999.

Sono prorogati o modificati termini previsti dalla legge n. 199 del 2025: una misura è estesa fino al 30 giugno 2027 e riferita ai rapporti in essere al 1° agosto 2026; un termine per un adempimento è spostato al 28 febbraio 2027. È inoltre differita al 31 ottobre 2026 l’entrata in vigore delle verifiche previste dall’articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, per consentire agli organismi competenti di svolgere gli adempimenti tecnici e amministrativi e adeguare i controlli.

È aumentato da due a tre il numero previsto dall’articolo 5-bis della legge n. 112 del 2011; gli oneri sono 75.099 euro per il 2026 e 180.237 euro annui dal 2027, coperti mediante riduzione del fondo per esigenze indifferibili.

Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, sulla base di convenzioni anche onerose e nel rispetto della normativa vigente, dell’istituto nazionale di promozione e delle società da esso controllate per interventi finanziati con risorse pubbliche nazionali, anche al fine di rafforzare la capacità amministrativa, accelerare gli investimenti o migliorare l’utilizzo delle risorse. Gli oneri devono trovare copertura nelle risorse dei singoli interventi o negli stanziamenti ordinari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

È istituito nel Corpo delle capitanerie di porto un contingente di 30 unità, in soprannumero rispetto alla dotazione dei gradi e dei ruoli, per il funzionamento del Reparto ambientale marino: 1 contrammiraglio, 1 capitano di vascello, 3 capitani di fregata, 1 capitano di corvetta, 2 tenenti di vascello, 3 sottotenenti di vascello, 5 marescialli nocchieri di porto, 5 sergenti nocchieri di porto e 9 graduati. Gli ufficiali si aggiungono al contingente massimo previsto dal codice dell’ordinamento militare. Il Ministero dell’ambiente sostiene le spese per trattamento economico, motorizzazione, alloggiamento, casermaggio e vestiario; per l’attuazione sono autorizzati 2.375.324 euro annui dal 2027. Per gli ufficiali di grado non inferiore a capitano di vascello, le valutazioni per l’avanzamento considerano anche uno speciale rapporto informativo del Ministero. Dal 2027 sono consentiti arruolamenti integrativi della Guardia costiera, fino al numero corrispondente al contingente, in presenza di disponibilità negli incorporamenti della Marina e limitatamente ai ruoli sotto organico, senza nuovi oneri per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Enti locali: vincoli finanziari, investimenti e personale

Alle amministrazioni soggette ai vincoli dell’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 non si applicano i limiti di spesa per il personale previsti dai commi da 557 a 557-quater e 562 della legge n. 296 del 2006. È prorogata al 31 dicembre 2027 una disposizione relativa alle assunzioni negli enti locali. Un termine della disciplina richiamata del decreto-legge n. 113 del 2024 è aggiornato dal 15 settembre al 31 dicembre 2024.

Per contributi e interventi comunali previsti dalla legge n. 160 del 2019, il termine indicato al comma 31-bis è spostato al 30 giugno 2027. Il termine relativo alla restituzione delle somme è collegato all’erogazione del saldo successiva al collaudo o alla regolare esecuzione e, in ogni caso, non può andare oltre il 31 dicembre 2026. Entro il 31 dicembre 2027 i comuni devono attestare l’utilizzo o il mancato utilizzo delle economie, specificando analiticamente le spese; le modalità sono definite con decreto del Ministero dell’interno. Un ulteriore termine è prorogato al 31 luglio 2027.

I comuni beneficiari dei contributi per gli anni 2021-2025 devono concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. In caso di mancato rispetto, il contributo è revocato per una quota pari all’1% del finanziamento complessivo del singolo progetto; le somme recuperate sono versate al bilancio dello Stato secondo le modalità richiamate dalla legge n. 228 del 2012.

Segretari comunali e polizia locale

Nel biennio 2026-2027 il Ministero dell’interno può organizzare una sessione straordinaria del corso-concorso relativo alla procedura bandita per 441 borsisti, finalizzata all’abilitazione necessaria all’iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo. La sessione si svolge a valere sulle risorse disponibili e nei limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna annualità. Possono partecipare gli idonei che abbiano raggiunto il punteggio minimo per la sessione ordinaria ma non siano rientrati nei posti disponibili. Si applicano le disposizioni richiamate sul corso e sul tirocinio; l’iscrizione all’Albo dei vincitori resta subordinata all’autorizzazione all’assunzione.

Nelle sedi di segreteria con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti, se la pubblicizzazione della sede è andata deserta, può essere nominato un segretario iscritto nella fascia iniziale, con il trattamento economico previsto per quella sede durante l’incarico. Se il segretario di fascia C è collocato in disponibilità al termine, conserva il trattamento tabellare della fascia; la retribuzione di posizione è determinata sulla base della popolazione dell’ultimo ente di titolarità.

Fino al 31 dicembre 2028, per le procedure di assunzione dei corpi di polizia locale il termine previsto dall’articolo 91, comma 4, del testo unico degli enti locali è fissato in quattro anni.

Province e consigli regionali

In attesa della revisione organica dell’ordinamento provinciale, la durata dei consigli provinciali è prorogata fino alla scadenza del mandato del rispettivo presidente quando il mandato del consiglio scada prima; viceversa, il mandato del presidente è prorogato fino alla scadenza del consiglio quando termini prima. La proroga dei consigli non si applica, limitatamente ai rinnovi da effettuare entro il 31 dicembre 2026, alle province il cui presidente sia stato eletto nello stesso anno prima dell’entrata in vigore del decreto: per esse restano fermi i termini previgenti e i consigli rinnovati restano in carica fino alla scadenza del presidente. Le disposizioni non interrompono i mandati in corso. È inoltre precisato che, negli stanziamenti richiamati per la legge n. 122 del 2025, sono comprese le risorse per il funzionamento dei consigli regionali, ferma la loro autonomia contabile.

Finanziamento di progetti sociali del PNRR

È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo da 187,5 milioni di euro per il 2026, destinato a progetti delle misure PNRR M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 rimasti senza copertura a seguito della rimodulazione del Piano decisa dal Consiglio dell’Unione europea il 27 novembre 2025. La copertura è assicurata mediante risorse della legge n. 145 del 2018 e del decreto-legge n. 4 del 2019, riduzioni di autorizzazioni di spesa del decreto-legge n. 48 del 2023 e utilizzo di risorse previste dal medesimo decreto, con rideterminazione degli importi delle relative autorizzazioni. È inoltre prorogato al 30 dicembre 2026 un termine previsto dal decreto-legge n. 75 del 2023.

Enti locali deficitari o dissestati

Le modifiche al testo unico degli enti locali precisano, tra l’altro, che il riferimento rilevante per la disciplina richiamata dell’articolo 248 è il bilancio di previsione, fermo quanto previsto dall’articolo 151, comma 8-bis. È eliminato dall’articolo 249 il riferimento ai mutui previsti dall’articolo 255, ma resta salva la facoltà dell’ente di contrarre mutui, ai sensi degli articoli 202 e seguenti, per finanziare debiti fuori bilancio secondo l’articolo 194.

Per gli enti dissestati che hanno aderito alla liquidazione semplificata, è prevista un’anticipazione a valere sul fondo di rotazione dell’articolo 243-ter, destinata a incrementare la massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, fino alla concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di precedenti anticipazioni. L’ente deve presentare un’istanza annuale entro il 31 dicembre. Le risorse sono ripartite annualmente, nei limiti del fondo e in proporzione alla massa passiva, sulla base di una quota pro capite che considera la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto, secondo i dati ISTAT. Il Ministero dell’interno concede le anticipazioni con decreto entro il 31 marzo e stabilisce le modalità di concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione.

L’ente deve mettere le somme a disposizione dell’organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni dall’effettivo incasso; l’organo deve pagare i debiti ammessi, nei limiti delle risorse ricevute, entro 90 giorni dalla disponibilità. Il testo disponibile si interrompe all’inizio della disciplina del piano di restituzione e non consente di ricostruirne integralmente durata e condizioni.

Stato di aggiornamento

Il provvedimento contiene misure con scadenze espresse fino al 31 dicembre 2029 e interventi di validità permanente, ma il testo fornito non include la legge nel suo complesso e si interrompe durante l’articolo 3. Non è quindi possibile ricostruire le ulteriori disposizioni eventualmente contenute nel decreto.

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