DECRETO-LEGGE 27 luglio 2026, n. 133
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto riduce temporaneamente l’accisa sul gasolio e su determinati carburanti rinnovabili, estendendo e incrementando un intervento a favore dell’autotrasporto. Autorizza un finanziamento oneroso di 100,5 milioni di euro per la continuità degli impianti ex ILVA, modifica regole su AIA e priorità di rimborso dei finanziamenti pubblici, introduce un versamento anticipato sui dividendi per grandi gruppi energetici e limita la deducibilità di alcune spese legate al gioco. Le misure sui carburanti valgono dal 30 luglio al 24 agosto e dal 27 agosto al 5 settembre 2026; le disposizioni fiscali hanno decorrenze e limiti specifici.
Misure temporanee su accise, autotrasporto, ex ILVA e fiscalità energetica e del gioco
Misure temporanee su carburanti, autotrasporto e fiscalità
Il decreto interviene sul costo dei carburanti, sulla continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e su specifici profili fiscali dei gruppi energetici e delle attività connesse al gioco legale. Stabilisce inoltre le relative coperture finanziarie e le decorrenze delle misure.
Accisa sul gasolio e intervento per l’autotrasporto
L’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante è rideterminata in 532,90 euro per mille litri nei seguenti periodi:
- dal 30 luglio al 24 agosto 2026;
- dal 27 agosto al 5 settembre 2026.
Per gli stessi periodi e nella stessa misura è rideterminata l’aliquota applicabile ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali come carburanti e conformi alle condizioni indicate dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014.
La misura finanziaria relativa all’autotrasporto prevista dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, è modificata estendendo il periodo indicato da «da marzo a giugno» a «da marzo a agosto» e aumentando lo stanziamento da 300 a 397,6 milioni di euro. Gli oneri aggiuntivi ammontano a 97,6 milioni di euro per il 2026.
Gli oneri delle rideterminazioni di accisa sono valutati in 379,6 milioni di euro per il 2026 e 4,1 milioni per il 2028.
Finanziamento e continuità degli impianti ex ILVA
Nelle more della procedura di vendita del compendio aziendale, il Ministero delle imprese e del made in Italy può trasferire direttamente ad Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta del suo organo commissariale, un finanziamento oneroso in un’unica soluzione, fino a 100,5 milioni di euro per il 2026. Il finanziamento deve rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato ed è accordato sulla base della decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026, C(2026) 891 final.
La restituzione deve avvenire entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria oppure, se anteriore, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applica inoltre la disciplina richiamata dall’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 2025.
AIA e restituzione dei finanziamenti pubblici
È modificato l’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006: sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) in sede statale i progetti relativi alle attività dell’allegato XII e le relative modifiche sostanziali, nonché gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012.
È inoltre modificata la disciplina del rimborso dei finanziamenti pubblici concessi al Gruppo ILVA e al Gruppo Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Gli organi commissariali devono restituirli in prededuzione e con priorità rispetto agli altri crediti verso le rispettive procedure, ad eccezione dei crediti di cui all’articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. La priorità opera anche rispetto agli altri crediti prededucibili o concorsuali, compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa di prelazione, in deroga all’articolo 222 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La disciplina dei soggetti legittimati a compiere gli atti funzionalmente delegati è estesa agli organi commissariali di entrambi i gruppi.
Anticipazione delle ritenute sui dividendi dei grandi gruppi energetici
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le società residenti controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato sono tenute a versare anticipatamente una quota delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute sui dividendi deliberati nell’esercizio precedente a quello della corresponsione, se ricorrono entrambi i requisiti seguenti:
- ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro, secondo l’ultimo bilancio consolidato approvato;
- svolgimento, direttamente o tramite imprese consolidate, di attività relative a petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale anche liquefatto, altri prodotti energetici o energia elettrica, comprendenti estrazione, produzione, importazione, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita.
I ricavi rilevanti sono quelli derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese consolidate, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio. Per il primo periodo di applicazione, l’anticipazione riguarda esclusivamente dividendi deliberati prima del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista dopo il 31 dicembre 2026.
L’importo anticipato è pari al 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute se gli utili fossero corrisposti nello stesso esercizio della deliberazione, tenendo conto della natura dei percettori e del loro regime fiscale alla data della deliberazione. Il pagamento va effettuato entro il 30 novembre di ogni anno, senza possibilità di compensazione in sede di versamento. Modifiche successive alla data o alle modalità di corresponsione non eliminano l’obbligo.
In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione, la quota anticipata riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione può essere utilizzata immediatamente in compensazione senza i limiti annuali oppure rimborsata su richiesta. Per le somme effettivamente versate è riconosciuto un credito d’imposta di pari importo, utilizzabile dalla data di effettiva corresponsione dei dividendi a riduzione delle ritenute e delle imposte sostitutive relative alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive, la società comunica agli intermediari la quota di credito riferibile agli utili corrisposti, che gli intermediari utilizzano a riduzione dei versamenti all’erario.
L’eventuale credito residuo è immediatamente compensabile senza limiti annuali o rimborsabile su richiesta. Il credito non concorre al reddito imponibile né al valore della produzione netta IRAP e non rileva nei rapporti di deducibilità indicati dalla normativa. L’anticipazione non modifica presupposto, aliquote o modalità ordinarie di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive; l’eventuale quota eccedente il credito è versata secondo le regole ordinarie al momento della corresponsione. Il versamento anticipato non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non comporta imputazione di reddito ai soci. Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze disciplina le modalità attuative e i flussi informativi. Restano ferme le regole ordinarie di tassazione degli utili in capo ai percettori al momento dell’effettiva corresponsione.
La disciplina è coordinata con il testo unico in materia di versamenti e riscossione mediante l’inserimento dell’articolo 55-bis, che riproduce il regime di anticipazione, credito e rimborso con riferimento alle disposizioni del testo unico. Le norme dell’articolo 2-bis, commi da 1 a 12, sono efficaci fino al termine di decorrenza previsto dall’articolo 243 del medesimo testo unico.
Spese di rappresentanza e sponsorizzazioni legate al gioco
Nel testo unico delle imposte sui redditi è stabilito che sono considerate in ogni caso spese di rappresentanza, ai fini della disciplina pertinente, gli investimenti previsti dall’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024, sostenuti dai concessionari individuati dal medesimo decreto.
Non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP le spese per sponsorizzazioni o contratti analoghi, contemplate dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, sostenute da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni informative sul gioco o servizi informativi di comparazione di quote o offerte. Le disposizioni fiscali introdotte si applicano alle spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. La regola di indeducibilità dell’articolo 2-ter, comma 2, è efficace fino al termine di decorrenza previsto dall’articolo 377 del testo unico delle imposte sui redditi. Le maggiori entrate sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Coperture finanziarie
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è incrementato di 2,6 milioni di euro per il 2026 e 91,2 milioni per il 2027. Gli oneri delle misure sugli accise e dell’incremento del Fondo sono coperti, per il 2026, mediante acquisizione all’erario di somme non riassegnate, riduzioni di stanziamenti di spesa e del fondo speciale di conto capitale, riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e maggiori entrate derivanti dall’anticipazione sui dividendi; per il 2027 si utilizzano maggiori entrate e minori spese, mentre per il 2028 si riduce il medesimo Fondo. Le riduzioni di stanziamenti indicate possono essere rimodulate tra programmi nei pertinenti stati di previsione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dei ministri competenti, nel rispetto dei risparmi previsti e dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Gli oneri di 100,5 milioni di euro per il 2026 relativi al finanziamento per Acciaierie d’Italia sono coperti riducendo di 20 milioni di euro l’autorizzazione di spesa della legge n. 131 del 2025, di 51,5 milioni quella della legge n. 234 del 2021 e di 29 milioni quella del decreto-legge n. 34 del 2020.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
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