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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8102 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle dogane contestava la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso la responsabilità della società per dazi e IVA all'importazione relativi a merci provenienti dalla Cina. Secondo l'Agenzia, la società aveva partecipato all'operazione fornendo al doganalista i documenti utilizzati per la dichiarazione doganale, tra cui certificati di origine, fatture e documenti di trasporto, e avrebbe dovuto essere considerata responsabile ai sensi dell'art. 201, paragrafo 3, del Codice doganale comunitario qualora fosse consapevole, o dovesse ragionevolmente esserlo, dell'erroneità dei dati dichiarati. L'Agenzia lamentava inoltre l'insufficiente motivazione della CTR, che non aveva esaminato elementi quali l'indicazione della A. Spa come destinataria sul certificato Form A, il coinvolgimento della filiale della società, il rinvenimento presso tale filiale di documentazione e timbri utilizzabili per falsificare fatture e l'assenza di una procura valida al doganalista per agire in rappresentanza diretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane, ritenendo fondate entrambe le doglianze. Ha stabilito che la vicenda rientrava nell'art. 201 del Codice doganale comunitario, poiché l'importazione era avvenuta mediante dichiarazione doganale, e non nell'art. 202, relativo all'introduzione irregolare senza dichiarazione. La A. Spa non era formalmente rappresentante diretta o indiretta, non avendo presentato la dichiarazione doganale, ma poteva comunque essere considerata tra i soggetti responsabili se aveva fornito dati errati necessari alla dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto essere, consapevole della loro erroneità. La CTR non aveva valutato adeguatamente gli indizi e l'anomalia della catena di incarichi, né aveva verificato l'esistenza della procura necessaria per la rappresentanza diretta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla responsabilità sostanziale della società, che dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 201 del Codice doganale comunitario

    L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi; il debitore è il dichiarante. Quando la dichiarazione è redatta sulla base di dati errati, possono essere considerati debitori anche coloro che hanno fornito tali dati e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

    Nelle importazioni effettuate tramite dichiarazione doganale, la responsabilità può estendersi oltre il dichiarante formale e comprendere chi abbia fornito dati errati necessari alla dichiarazione, purché sussista consapevolezza effettiva o ragionevolmente esigibile dell'errore.

  • Art. 202 del Codice doganale comunitario

    L'obbligazione doganale sorge nei casi di introduzione irregolare o di sottrazione indebita al controllo doganale.

    La norma riguarda fattispecie diverse da quella esaminata, poiché opera quando manca una regolare dichiarazione doganale. I criteri di responsabilità non possono essere applicati automaticamente senza considerare la specifica condotta prevista dall'art. 201.

  • Art. 5, paragrafi 4 e 5, del Codice doganale comunitario

    La persona che dichiari di agire per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a nome e per proprio conto; l'autorità doganale può chiedere la prova del potere di rappresentanza.

    Chi invoca la rappresentanza diretta deve dimostrare l'esistenza della procura. In mancanza, il dichiarante è trattato come operante in nome proprio, con le conseguenze di responsabilità previste dalla normativa doganale.

  • Art. 40 del D.P.R. n. 43 del 1973

    La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, salvo le eccezioni previste dalla legge.

    La rappresentanza diretta doganale richiede sia un soggetto abilitato sia una procura specifica rilasciata dall'importatore. Una catena di incarichi tra società non sostituisce automaticamente tale procura.

  • Art. 1717 del codice civile

    Il mandatario non può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico, salvo autorizzazione del mandante o specifiche circostanze. Il submandato non elimina la necessità di verificare i poteri rappresentativi del soggetto che presenta la dichiarazione doganale.

  • Art. 2203 del codice civile

    L'institore preposto all'esercizio di un'impresa o di una sua sede può impegnare il titolare nell'ambito delle proprie funzioni. Le condotte del responsabile di una filiale possono quindi essere riferite alla società, se rientrano nei compiti e nei poteri affidatigli.

  • Art. 7 del D.L. n. 269 del 2003

    Per le violazioni tributarie commesse nell'ambito dell'attività di una persona giuridica, le sanzioni possono essere riferite alla persona giuridica stessa secondo la disciplina vigente.

  • Corte di giustizia UE, sentenza 23 settembre 2004, causa C-414/02, Spedition Ulustrans

    La responsabilità doganale non deriva automaticamente dalla mera partecipazione materiale all'operazione, ma richiede la verifica della conoscenza, o della conoscibilità secondo ragione, dell'irregolarità, da valutare in relazione alla specifica fattispecie normativa.

  • Corte di giustizia UE, sentenza 25 gennaio 2017, causa C-679/15, Ultra-Brag AG

    Una persona giuridica può essere debitrice dell'obbligazione doganale per la condotta del proprio dipendente quando questi agisce nell'ambito delle mansioni affidate e per conto della società. Il principio è applicabile anche alla valutazione del coinvolgimento nella predisposizione di dati errati.

Massime di principio

  • In un'importazione effettuata tramite dichiarazione doganale, la responsabilità non riguarda soltanto il dichiarante formale: può estendersi a chi fornisce documenti o dati essenziali per la dichiarazione, se sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che erano errati.
  • La mera estraneità formale alla presentazione della dichiarazione non è sufficiente a escludere la responsabilità. Occorre valutare il ruolo concreto svolto nella filiera, il controllo della documentazione e gli eventuali elementi che collegano il soggetto all'operazione.
  • La consapevolezza dell'errore può essere desunta da indizi gravi e specifici, come difformità tra certificati e fatture, documentazione contraffatta rinvenuta presso una filiale, rapporti diretti con l'importatore o anomalie nella catena degli incarichi.
  • La rappresentanza diretta deve essere provata mediante una procura valida, specifica e riferibile al soggetto abilitato che presenta la dichiarazione. Il semplice passaggio dell'incarico attraverso più società non dimostra l'esistenza della rappresentanza diretta.
  • Quando manca la procura, il soggetto che dichiara di agire per conto di altri può essere considerato operare in proprio o in rappresentanza indiretta, con conseguente possibile responsabilità doganale.
  • Le condotte di dipendenti, dirigenti o institori possono essere imputate alla persona giuridica quando siano state compiute nell'ambito delle mansioni e dei poteri loro affidati.
  • Il giudice deve distinguere tra introduzione irregolare senza dichiarazione, disciplinata dall'art. 202 del Codice doganale comunitario, e importazione regolare basata su una dichiarazione contenente dati errati, disciplinata dall'art. 201. I criteri di responsabilità devono essere applicati alla condotta specificamente prevista dalla norma pertinente.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una condanna definitiva: significa che la precedente decisione è stata annullata e che il giudice del rinvio dovrà rivalutare fatti, prove e consapevolezza alla luce dei principi indicati dalla Corte.

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